SENTENZA
N. 67
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5,
promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1964 dal Conciliatore di Monsummano
Terme nel procedimento civile vertente tra Lombardi Rolando ed altri ed il
Comune di Monsummano Terme, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto
1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Alcuni componenti
della Commissione elettorale mandamentale di Monsummano Terme (nominati dal
Consiglio provinciale) convennero davanti al Conciliatore l'amministrazione
comunale, per ottenere il pagamento dei gettoni di presenza corrispondenti ad
alcune sedute effettuate in eccedenza al numero di dodici mensili, stabilito
dall'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 5.
Il Conciliatore,
accogliendo l'eccezione dedotta dagli attori, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale del predetto articolo, nella parte in cui stabilisce
che, per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di più
commissioni, consigli, comitati o collegi, non può gravare a carico del
bilancio di ciascuna amministrazione un numero di gettoni superiore a dodici
per ogni mese: disposizione applicabile anche ai componenti delle Commissioni
elettorali mandamentali, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 7
ottobre 1947, n. 1058, concernente le norme per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta delle liste elettorali.
Il Conciliatore,
ritenuta la rilevanza di tale questione, esprime il dubbio che la disposizione,
ora ricordata, sia in contrasto con il primo comma dell'art. 36 della
Costituzione. Ciò in quanto, per le sedute eventualmente effettuate in numero
superiore a dodici mensili, si verificherebbe l'ipotesi di un lavoro prestato
senza corrispondente retribuzione e un indebito arricchimento a favore
dell'amministrazione.
L'ordinanza, dopo le
prescritte formalità della notificazione e delle comunicazioni, é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1964, n. 212.
In questa sede é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 18
settembre 1964.
La difesa dello Stato
deduce l'infondatezza della questione.
Osserva anzitutto che
la disposizione del primo comma dell'art. 36 presuppone un rapporto di lavoro,
sulla base di uno scambio tra prestazione e controprestazione, con riguardo
obiettivamente alla prestazione e subiettivamente alla situazione del
lavoratore. Onde non troverebbe applicazione al di fuori di tali presupposti
come nel caso di specie; nel quale si tratterebbe invece dell'incarico di una
pubblica funzione di carattere istituzionalmente onorifico; il quale carattere
non verrebbe meno con la corresponsione di un'indennità, sostanzialmente
diversa dalla retribuzione inerente al rapporto di lavoro.
Né sarebbe esatto
che, in base alla disposizione impugnata, potrebbe verificarsi il caso di una
prestazione di attività senza adeguato corrispettivo. Giacché la determinazione
del numero massimo dei gettoni di presenza, non potendosi questi considerare
come retribuzione, in senso tecnico, non importerebbe necessariamente una
precisa rispondenza rispetto a tutta l'attività eventualmente svolta in
concreto dai componenti della Commissione. Tale determinazione invece si
ricollegherebbe piuttosto ad un giudizio e ad una valutazione, da parte del
legislatore, circa la sufficienza complessiva del compenso: giudizio per sé non
contrastante con il precetto costituzionale, tanto più che questo, secondo
quanto già affermato da questa Corte (sentenza n. 41 del 1962), non richiederebbe, in linea assoluta e
inderogabile, che, a parità di lavoro, debba corrispondere parità di
retribuzione.
Considerato
in diritto
L'ordinanza di
rimessione, come si é in precedenza accennato, esprime il dubbio se possa
ritenersi compatibile con il primo comma dell'art. 36 della Costituzione, 11
limite massimo di dodici gettoni di presenza, stabilito dall'art. 3 del decreto
legislativo li gennaio 1956, n. 5, come compenso a favore di ciascun componente
di commissioni, comitati o collegi: limite applicabile anche ai componenti
delle commissioni elettorali mandamentali, sia per i dipendenti statali,
designati dal prefetto, sia per quelli estranei all'amministrazione, designati,
fra gli elettori, dal Consiglio provinciale, in base all'art. 18, ultimo comma,
della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
Il dubbio peraltro
non appare fondato se si considera il carattere particolare dell'attività, che
sono chiamati a svolgere i componenti delle commissioni di cui si tratta.
Attività che si inquadra fra le prestazioni volontarie di servizi
nell'interesse della pubblica Amministrazione. Queste, da un lato, sono
soltanto occasionalmente collegate col rapporto di impiego, se effettuate
(com'é consentito dall'ordinamento) da dipendenti della pubblica
Amministrazione, e, dall'altro, non impegnano l'attività professionale dei
componenti estranei all'Amministrazione stessa. Esse, infatti, non
costituiscono la fonte principale, o comunque ordinaria, dei loro emolumenti, e
danno luogo, se comportano, come nella specie, l'assunzione di pubbliche
funzioni, alla figura del funzionario onorario, tradizionalmente distinta da
soggetti legati all'Amministrazione dal vincolo impiegatizio.
Nell'un caso e
nell'altro quindi, trattandosi di incarichi di natura particolare e saltuaria,
i compensi stabiliti dalle varie leggi, sotto diverse forme, sono generalmente
e concordemente considerati come compensi speciali, istituzionalmente distinti,
quale che sia il loro ammontare, dalla retribuzione, in quanto (per restare
nell'ambito dell'attuale controversia) costituisce il corrispettivo dovuto,
secondo le leggi organiche, per le prestazioni inerenti al pubblico impiego.
Tali compensi
pertanto, anche riguardo ai componenti estranei all'Amministrazione, non
comportano l'applicazione dei requisiti inscindibilmente richiesti dal primo
comma dell'art. 36 della Costituzione: la rispondenza cioè alla qualità e alla
quantità del lavoro prestato (rispondenza peraltro non richiesta, in via
assoluta e inderogabile, neppure nel caso delle vere e proprie retribuzioni,
come ha già ritenuto questa Corte con le sentenze nn. 41 del 1962 e 78 del 1964) e la sufficienza ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
Contrariamente perciò
all'assunto dell'ordinanza non può ritenersi in contrasto, con il precetto
costituzionale, la disposizione impugnata, in quanto, sulla base di una
valutazione presuntiva, da parte del legislatore, circa la qualità e l'entità
del lavoro da espletare dalle commissioni elettorali in questione, rapporta il
compenso, nel massimo, ad un determinato numero di sedute, non superiore a
dodici mensili per ciascun componente.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo
11 gennaio 1956, n. 5, in riferimento all'art. 36, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 luglio 1965.