SENTENZA
N. 65
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n.
37, nonché delle successive leggi di proroga, e dell'art. 4, primo comma, della
legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, promosso con ordinanza emessa
il 29 maggio 1964 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra
l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) e la Compagnia italiana
alberghi turistici (C.I.A.T.S.A.), iscritta al n. 117 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25
luglio 1964, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 33 del 1
agosto 1964.
Visti gli atti di
costituzione dell'I.N.G.I.C. e della C.I.A.T.S.A. e l'atto di intervento del
Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
uditi gli avvocati
Vincenzo Gueli, per l'I.N.G.I.C., Luigi Maniscalco Basile, per la C.I.A.T.S.A.,
e Salvatore Orlando Cascio, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con atto di citazione
20 marzo 1962 l'Ufficio delle imposte di consumo di Catania, gestito
dall'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la Compagnia italiana alberghi
turistici (C.I.A.T.S.A.) chiedendo che venisse riconosciuto il suo diritto ad
esigere l'imposta di consumo sui materiali impiegati da detta compagnia nella
costruzione dell'albergo "Jolly" di quella città.
La convenuta,
costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda rilevando che nulla essa
doveva poiché l'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, poi
recepito dall'art. 1 della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, aveva
disposto la esenzione dall'imposta in questione anche sui materiali impiegati
nella costruzione di edifici destinati ad albergo.
L'I.N.G.I.C., dal canto
suo, osservava che le norme richiamate avevano accordato l'esenzione solo alle
case di abitazione e non agli alberghi; che, comunque, se il beneficio fiscale
fosse stato ritenuto applicabile anche agli alberghi, le stesse norme sarebbero
viziate da illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 15, 17 e 36
dello Statuto siciliano.
Il Tribunale, con
ordinanza 29 maggio 1964, dopo aver affermato che la esenzione dall'imposta in
esame é operante anche per gli edifici adibiti ad albergo, ha osservato, in
punto di rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, che
oggetto della stessa, in riferimento ai citati articoli dello Statuto, sono le
disposizioni della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, e dell'art. 4, comma
primo, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, cui quella fa rinvio,
nonché quelle delle successive leggi di proroga nella parte in cui prevedono
l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle costruzioni
di edifici adibiti ad alberghi.
Motivando in ordine
alla non manifesta infondatezza l'ordinanza ha rilevato che
l'incostituzionalità delle denunciate disposizioni si appalesa evidente al lume
delle numerose sentenze emesse al riguardo dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 9, 58, 113 e 124 del 1957; 60 del 1958 e 77 del 1963), sia perché nella legislazione statale nessuna esenzione é prevista
per i materiali impiegati nelle costruzioni alberghiere, sia perché
l'agevolazione tributaria accordata dalla Regione viola l'autonomia finanziaria
dei Comuni.
L'ordinanza,
ritualmente comunicata e notificata alle parti e al Presidente della Giunta
regionale siciliana, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, n. 33 del 1 agosto 1964.
Nel giudizio dinanzi
alla Corte é intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando in cancelleria atto di
intervento in data 10 luglio 1964. Si sono anche costituiti la C.I.A.T.S.A.,
rappresentata dall'avv. Luigi Maniscalco Basile, e l'I.N.G.I.C., col patrocinio
degli avvocati Vincenzo Gueli e Luigi Amaduri, con deposito in cancelleria di
deduzioni rispettivamente in data 20 luglio e 14 agosto 1964.
L'Avvocatura, dopo
aver ricordato che le precedenti disposizioni legislative relative alla esenzione
in esame (e precisamente l'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2,
che prevedeva la riduzione del 50 per cento dell'imposta di consumo sui
materiali da costruzione anche per gli edifici destinati ad alberghi, e l'art.
4 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11) furono considerate
costituzionalmente legittime dall'Alta Corte siciliana con decisioni 16 gennaio
1949 e 11 dicembre 1954, osserva che le norme denunciate non esorbitano dalla
competenza che lo Statuto speciale attribuisce alla Regione in materia
tributaria, né ledono il principio di autonomia degli enti locali.
Sebbene la
legislazione nazionale non preveda il beneficio dell'esenzione dall'imposta di
consumo per gli edifici destinati ad albergo, l'esenzione accordata dalla legge
regionale, peraltro limitata al 31 dicembre 1965, può ritenersi giustificata
dalla particolare situazione ricettizia ed esigenze turistiche della Sicilia.
Rileva, infine,
l'Avvocatura che l'art. 14, lett. n, dello Statuto attribuisce alla Regione
competenza legislativa esclusiva in materia di turismo e di vigilanza
alberghiera e che le agevolazioni fiscali concesse per la costruzione di
alberghi costituiscono un mezzo particolarmente efficace per lo sviluppo del
turismo e, quindi, per il raggiungimento di fini istituzionali della Regione.
La difesa della
C.I.A.T.S.A. preliminarmente rileva che la dedotta censura di
incostituzionalità non può essere mossa alla legge regionale n. 37 del 1954 dal
momento che l'Alta Corte con la citata decisione 31 dicembre 1954 ha esaminato
e disatteso la medesima censura nei riguardi della disposizione contenuta
nell'art. 4 della precedente legge regionale n. 11 del 1954, alla quale la
nuova legge fa puro e semplice rinvio.
Nel merito della
questione osserva che l'avere riconosciuto alla Regione una competenza
legislativa, sia pure sussidiaria, nella materia delle esenzioni fiscali, non
significa che la Regione sia tenuta solo a riprodurre le norme emanate dallo
Stato, ma comporta per il legislatore regionale la possibilità di dettare norme
che soddisfino a sue particolari esigenze (e particolarmente vive e presenti
sarebbero le esigenze regionali nel campo del turismo e della recezione
alberghiera); che gli alberghi sono equiparabili alle "case" essendo
anche essi composti da locali destinati a civile abitazione di tal che la
legislazione nazionale, che prevede l'esenzione per la costruzione delle case,
ben può essere estesa alla costruzione di case particolari destinate a un
particolare tipo di abitazione, quali sono gli alberghi.
La difesa
dell'I.N.G.I.C. dal suo canto sostiene che la esenzione di cui trattasi deve
essere considerata costituzionalmente illegittima sia perché non trova
riscontro in un tipo di esenzione delle leggi statali, sia per l'insussistenza
del requisito della sua rispondenza ad uno specifico interesse regionale.
In ordine poi al
richiamo all'art. 14, lett. n, dello Statuto siciliano, che attribuisce alla
Regione una competenza legislativa esclusiva nella materia "turismo,
vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio", la stessa difesa rileva che
esso non é risolutivo perché la materia alberghiera contemplata da tale norma
viene in considerazione sotto lo specifico aspetto della "vigilanza"
sull'esercizio della relativa industria, come interesse cioè strumentale
rispetto a quello dello sviluppo del turismo nell'Isola.
In una memoria
depositata in cancelleria il 18 maggio 1965, il Presidente della Regione
siciliana - non più difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ma dall'avv.
Salvatore Orlando Cascio, giusta procura speciale acquisita agli atti - ha
anzitutto osservato che, per motivi di rilevanza sul rapporto controverso
(avente ad oggetto l'imposta di consumo sui materiali da costruzione
dell'albergo Jolly di Catania, che si asserisce essere stato ultimato nel
dicembre 1957), la proposta questione di legittimità non può essere estesa alle
leggi di proroga dell'esenzione in esame, ma deve essere circoscritta
unicamente alla legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, la quale appunto
accordava la detta esenzione alle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre
1957.
Da tale premessa la
difesa della Regione trae quindi la conseguenza che nella valutazione di tale
legge regionale nessun valore può essere attribuito sia alle modifiche
apportate al sistema tributario dello Stato successivamente al 1957, sia alla
evoluzione della giurisprudenza costituzionale in ordine ai limiti entro i
quali può essere esercitata la competenza normativa tributaria regionale.
Circa la pretesa
violazione dell'art. 15 dello Statuto la difesa aggiunge che se l'esenzione di
cui trattasi rappresenta una perdita per i Comuni, é certo, peraltro, che essa
costituisce incentivo per la creazione di attività e quindi di altre fonti di
imposizioni tributarie comunali.
Anche la difesa della
C.I.A.T.S.A., in una memoria ritualmente depositata in cancelleria, si sofferma
sulla necessità di delimitare l'oggetto del presente giudizio alla sola legge
regionale n. 37 del 1954 e di stabilire, in conseguenza, se il beneficio
tributario da essa previsto sia conforme o meno ai principi che informavano
l'ordinamento dello Stato nel tempo in cui detta legge ebbe vigore. Nell'esame
di tale questione - ad avviso della difesa - un rilievo decisivo assume la
sentenza con la quale l'Alta Corte ebbe a riconoscere la legittimità
costituzionale dell'identica esenzione contenuta nell'art. 4 della legge
regionale 28 aprile 1954, n. 11. Ciò in quanto la legge ora in esame, emanata
in uniformità alla detta sentenza, ha conservato la stessa esenzione. Se la
Corte costituzionale, prosegue la difesa, non dovesse tener conto di tale
decisione verrebbe, ex post, a modificare un profilo essenziale
dell'ordinamento tributario regionale già formatosi prima del 1956, ordinamento
di cui la stessa Corte ha già avuto occasione (sentenza n. 9 del 1957) di prendere atto come di una realtà
"di fatto e di diritto" da tener presente ai fini della
determinazione della consistenza e dei limiti della potestà legislativa tributaria
regionale.
Una memoria difensiva
é stata, infine, depositata in termini dall'I.N.G.I.C. In essa la difesa, dopo
aver ulteriormente svolto i motivi di incostituzionalità della legge impugnata,
insiste sulle conclusioni di illegittimità già prese nelle deduzioni
costitutive.
Considerato in
diritto
1. - Osserva
preliminarmente la Corte che non può essere accolta l'eccezione sollevata dalle
difese della Regione e della C.I.A.T.S.A., nelle rispettive memorie difensive,
in ordine alla necessità - per difetto di rilevanza nel giudizio di merito - di
limitare l'esame della proposta questione di legittimità alla sola norma della
legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, riguardante l'esenzione dall'imposta di
consumo sui materiali impiegati nella costruzione di alberghi, ultimati entro
il 31 dicembre 1957.
Stabilire quali norme
disciplinino il rapporto controverso e siano conseguentemente idonee alla
definizione dello stesso é accertamento che appartiene al giudizio di rilevanza
che é di competenza del giudice a quo.
Il Tribunale di
Catania ha ritenuto che la controversia sottoposta al suo esame non possa
essere definita senza la risoluzione della questione di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 36,17 e 15 dello Statuto - sia della
legge regionale n. 37 del 1954, sia "delle successive leggi di proroga
nella parte in cui prevedono la esenzione dall'imposta di consumo per i
materiali impiegati nelle costruzioni di edifici destinati ad alberghi".
Deve, quindi, la Corte esaminare la questione nei termini e nella estensione
entro i quali le é stata prospettata nell'ordinanza di rinvio.
A tal proposito é
opportuno precisare che le leggi regionali che verranno prese in considerazione
nella dedotta questione di legittimità sono le seguenti: la citata legge
regionale 18 ottobre 1954, n. 37 - il cui art. 1, per la esenzione tributaria
in esame, fa rinvio all'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11-; e
le leggi regionali 25 luglio 1957, n. 46,12 novembre 1959, n. 29, le quali
hanno prorogato il beneficio fiscale sopraddetto rispettivamente al 31 dicembre
1959 e al 31 dicembre 1961.
Dell'ultima legge di
proroga, la n. 22 del 17 novembre 1961, non sarà invece necessario occuparsi in
quanto la Corte, nelle more del presente giudizio, ne ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale proprio nella parte concernente l'esenzione
dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione (sentenza n. 2 del 1965).
2. - La questione in
oggetto verte su un tema sul quale la Corte ha avuto ripetute occasioni di
pronunciarsi: quello dei limiti entro i quali la Regione siciliana può
concedere esenzioni dai tributi locali e, in particolare, dall'imposta di
consumo sui materiali da costruzione.
Sul punto é stato più
volte affermato che la norma regionale può essere considerata
costituzionalmente legittima allorché l'esenzione da essa disposta trovi
riscontro in un tipo contemplato dalla legge nazionale, sia rispondente a
interessi propri della Regione e, infine, non violi l'ampia autonomia
finanziaria riconosciuta agli enti locali (sentenze nn. 58 e 124 del 1957; 60 del 1958 e 2 del 1965).
Ciò posto, occorre
vedere se nel caso in esame le norme contenute nelle leggi regionali impugnate
abbiano o meno valicato i cennati limiti della potestà normativa della Regione.
Per quanto riguarda
la legge 18 ottobre 1954, n. 37, la Corte rileva che la valutazione della
medesima va fatta da un diverso angolo visuale e al lume di criteri del tutto
particolari.
Inducono a ciò due
circostanze riguardanti rispettivamente il tempo in cui detta legge ebbe vigore
e le ragioni che ne giustificarono l'emanazione.
Sotto il primo
aspetto é a dirsi che la legge - emanata nel 1954 - concedeva l'esenzione per
quegli alberghi la cui costruzione fosse stata iniziata e condotta a termine
nel periodo di tempo decorrente dal 19 ottobre 1954 al 31 dicembre 1957; sotto
il secondo profilo va ricordato che la legge fu emanata dall'Assemblea
regionale in sostituzione della precedente legge 28 aprile 1954, n. 11, la
quale, con decisione 6 ottobre 1954 dell'Alta Corte, era stata dichiarata
costituzionalmente illegittima per non avere escluso dalle agevolazioni
tributarie le case aventi carattere di lusso.
Nella citata sentenza
fu, peraltro, esaminata e risolta in senso affermativo la questione della
legittimità costituzionale della estensione agli alberghi delle agevolazioni
fiscali previste per le case di abitazione, ivi compresa l'esenzione dal
tributo in esame.
Orbene, se si tiene
conto che la legge n. 37, emanata nel 1954, ebbe a spiegare la sua efficacia in
un arco di tempo nel quale non si erano ancora potuti compiutamente definire i
limiti della potestà normativa della Regione in tema di esenzioni tributarie; e
se soprattutto si considera che il legislatore regionale, nel conservare le
agevolazioni tributarie per le costruzioni alberghiere, non fece altro che
uniformarsi alla decisione dell'Alta Corte, non potrà non convenirsi che nei
confronti di siffatta legge non sia dato ora stabilire se essa abbia ecceduto
da quei limiti della potestà normativa tributaria regionale che questa Corte ha
in epoca successiva elaborato e fissato nelle sue sentenze.
Per tali specifiche
considerazioni la proposta questione di legittimità deve ritenersi non fondata
nei riguardi di detta legge.
3. - A diversa
conclusione si deve, invece, pervenire per le successive leggi di proroga 25
luglio 1957, n. 46, e 12 dicembre 1959, n. 29, emanate dopo che erano
intervenute le sentenze con le quali questa Corte aveva puntualizzato i limiti
della potestà legislativa regionale in materia.
Tali leggi non
possono essere sottratte all'esame rivolto a stabilire se il beneficio da esse
concesso sia contenuto o meno nei suddetti limiti.
Circa la
corrispondenza tipologica va osservato che, se é vero che sul piano nazionale
non poche sono le leggi che favoriscono l'industria alberghiera, concedendo sia
facilitazioni di credito, sotto forma di mutui e contributi, sia agevolazioni
fiscali alle prime collegate, é altrettanto vero che nella legislazione statale
manca, e non vi é mai stata, una disposizione riguardante l'esenzione
dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di edifici
destinati ad albergo.
Su ciò le stesse
difese della Regione e della C.I.A.T.S.A. convengono, e a nulla vale eccepire
che gli alberghi sarebbero in definitiva delle "case" essendo
anch'essi composti di locali destinati ad abitazione, ragione per cui
l'esenzione tributaria prevista dalla legislazione nazionale per la costruzione
delle case ben potrebbe essere ad essi estesa. Perché vi sia coincidenza tra
due tipi di esenzione é, infatti, necessario che sussista un collegamento tra i
rispettivi fini e portata e che vi sia identità tra le loro zone di incidenza.
Tutto ciò non ricorre nel caso in questione in quanto é innegabile che diversi
sono i presupposti e le finalità cui si ispirano e tendono i due tipi di
benefici.
A giustificare il
superamento del limite della corrispondenza di tipo non giova, infine, rilevare
che l'esenzione si riferisce alla materia del "turismo e vigilanza
alberghiera" che l'art. 14, lett. n, dello Statuto attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva della Regione, poiché il legislatore regionale
nell'emanare norme contenenti agevolazioni tributarie é sempre tenuto ad
osservare i limiti che sono propri della potestà legislativa concorrente.
Dai motivi anzi
svolti chiaro emerge che le leggi in oggetto non hanno rispettato i principi ai
quali si informa la legislazione dello Stato e ciò dispensa la Corte da
qualsiasi indagine rivolta ad accertare la sussistenza o meno di uno specifico
interesse regionale che con la esenzione sarebbe stato soddisfatto.
Del pari evidente é
l'incostituzionalità delle due leggi di proroga in riferimento all'art. 15
dello Statuto.
Valgono, in
proposito, le argomentazioni poste a base della sentenza n. 2 del 1965 con la quale é stata dichiarata
l'incostituzionalità della terza legge di proroga, 27 novembre 1961, n. 22
(pure impugnata in questa sede), proprio nella parte concernente l'esenzione
dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione.
Non é consentito alla
Regione sottrarre ai Comuni un cespite di particolare importanza come quello in
esame, specie nell'assenza di quel coordinamento tra la finanza statale,
regionale e comunale sulla cui necessità la Corte ha più volte richiamato
l'attenzione. La legge regionale che esenta dal pagamento di un tributo
comunale arreca infatti danno non solo alle finanze dell'ente locale ma anche a
quelle dello Stato il quale, com'é noto, provvede poi alla integrazione dei
bilanci deficitari comunali.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge
regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37, contenente "sgravi fiscali per
le nuove costruzioni edilizie" nella parte in cui concede la esenzione
dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di
alberghi;
dichiara
l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello
Statuto speciale per la Regione siciliana, degli articoli unici delle leggi
regionali siciliane 29 luglio 1957, n. 46, e 12 novembre 1959, n. 29,
contenenti "proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni
edilizie stabilite con legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37", nella
parte in cui concedono la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali
impiegati nella costruzione di alberghi.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 luglio 1965.