SENTENZA
N. 64
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 26
gennaio 1953, n. 2, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1961 dalla
Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Palermo su ricorso
di Russo Lucia ed altri contro l'Ufficio del registro di Termini Imerese,
iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, n. 27 del 20 giugno 1964.
Visti l'atto di
costituzione di Russo Lucia, Russo Maria e Lanzarotta Agostina Maria, e l'atto
di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Pietro
Virga, per le ricorrenti, e l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per il Presidente
della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
1. - Le signore Lucia
e Maria Russo e Agostina Maria Lanzarotta, rispettivamente figlie e moglie di
Andrea Russo, deceduto ab intestato in Termini Imerese il 7 marzo 1957,
provvedevano alla denuncia di successione e al pagamento dell'imposta
principale. In seguito ad accertamento di maggior valore e a concordato,
effettuavano il pagamento dell'imposta complementare.
In sede ispettiva,
veniva successivamente rilevato che nella liquidazione dell'imposta era stata
percetta l'addizionale del 10 per cento, mentre alla data dell'apertura della
successione vigeva l'addizionale del 15 per cento, di cui 10 per cento giusta
il D. L. 7 novembre 1954, n. 1025, e 5 per cento giusta la legge regionale 26
gennaio 1953, n. 2; agli eredi era pertanto ingiunto di pagare una differenza
di L. 743.715.
Contro tale
ingiunzione, le eredi ricorrevano alla Commissione provinciale delle imposte
dirette e indirette di Palermo, deducendo, tra l'altro, la illegittimità della
detta legge regionale.
La Commissione, con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1961, ma trasmessa a questa Corte con regolari
notifiche solo il 29 maggio 1964, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 di detta
legge, in riferimento agli artt. 36, 14 e 17 dello Statuto siciliano e agli
artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
2. - Si osserva
nell'ordinanza che l'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2,
disponeva che nel territorio della Regione era protratta fino al 30 giugno 1958
l'efficacia della legge statale 2 gennaio 1952, n. 1, che aveva istituito una
addizionale a carattere eccezionale, per la durata di un anno, destinata a
coprire le spese sopportate dallo Stato per le opere di assistenza a favore
degli alluvionati del Polesine. Se non che, prosegue l'ordinanza, con la detta
legge regionale veniva in realtà istituito un nuovo tributo, diverso da quello
previsto dalla legge statale, in quanto l'addizionale stabilita dalla Regione
aveva carattere generale e continuativo, ed era destinata a sovvenzionare
l'esecuzione di opere da parte di enti di assistenza e di culto, previste
dall'art. 3 della stessa legge e dai successivi regolamenti. Si deduce, quindi,
la violazione dei citati artt. 36, 14 e 17 dello Statuto siciliano, in base ai
quali il potere normativo in materia tributaria deve essere esercitato dalla
Regione con l'osservanza dei principi e interessi generali a cui si informano
le leggi dello Stato per ogni singolo tributo.
L'ordinanza aggiunge
che, essendosi ritenuto che la Regione possa solo adattare le leggi statali
preesistenti alle particolari esigenze regionali, anche sotto questo riflesso
pare dubbio che possa ad essa riconoscersi il potere di istituire nuovi
tributi.
Motivi di
perplessità, prosegue l'ordinanza, sorgono anche in relazione all'art. 53 della
Costituzione, il quale, ribadendo il precetto dell'art. 3, sancisce
l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte al regime tributario, mentre
l'imposizione di una aliquota di addizionale sull'imposta di successione, non
prevista dalla legge nazionale, porta alla conseguenza che, se la liquidazione
dell'imposta avviene nell'isola, il cittadino é assoggettato a un più grave
carico tributario.
Infine, l'ordinanza
prospetta il dubbio che la legge regionale de qua contrasti con l'art. 23 della
Costituzione, in quanto la riserva in questo contenuta si riferisce alla legge
statale, e comunque a una fonte legislativa primaria, emanante da una potestà
piena. Il potere di imposizione di nuovi tributi non può, pertanto, trovare la
sua fonte in un potere normativo di carattere complementare e subordinato, come
quello previsto dall'art. 17 dello Statuto siciliano.
3. - Si sono
costituite in giudizio le eredi Russo, rappresentate e difese dall'avv. Pietro
Virga, con deduzioni depositate il 24 aprile 1964.
In esse si sostiene,
in primo luogo, l'incompetenza della Regione a istituire un tributo nuovo, di
carattere generale e continuativo, non previsto dalla legislazione dello Stato.
Infatti, non essendo state ancora emanate le norme di attuazione dell'art. 36
dello Statuto siciliano, la Regione siciliana ha una potestà legislativa
concorrente e sussidiaria a quella dello Stato e deve esercitarla senza turbare
l'unità dell'ordinamento tributario generale. Se ne deduce che non può adottare
disposizioni di carattere fiscale che non corrispondano ai "tipi"
previsti dalla legislazione statale: principio che, affermato in giurisprudenza
per le esenzioni fiscali, a maggior ragione va applicato alle nuove imposizioni
tributarie.
Inoltre, si deduce la
violazione del principio di eguaglianza tributaria, in quanto i cittadini, per
effetto della legge impugnata, vengono assoggettati a trattamento diseguale,
secondo che il fatto generatore dell'imposta si verifichi entro o fuori il
territorio della Regione.
Le deduzioni
concludono nel senso che sia dichiarata costituzionalmente illegittima la legge
regionale n. 2 del 1953, per quanto attiene alla imposizione di una addizionale
ai tributi erariali.
4. - La Regione,
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Orlando Cascio, si é costituita con
deduzioni depositate il 16 luglio 1964, nelle quali si chiede che la questione
sia dichiarata manifestamente infondata.
La difesa della
Regione si richiama alla sentenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana 23
gennaio - 20 agosto 1953, la quale rigettò censure analoghe a quelle ora
sollevate, in relazione alla medesima legge regionale. Ricorda, inoltre, che la
Corte costituzionale ha ammesso che una legge regionale può istituire
un'addizionale che corrisponda a un "tipo" previsto dall'ordinamento
statale e ai principi a cui questo si ispira (sentenza n. 34 del 1961). Poiché, nella specie, tale corrispondenza
é stata riconosciuta nella citata sentenza dell'Alta Corte, la difesa della
Regione insiste nel chiedere il rigetto della eccezione di illegittimità
costituzionale.
5. - In memoria 28
aprile 1965 la difesa degli eredi Russo ha osservato che il richiamo alla
sentenza dell'Alta Corte é controproducente per la tesi della Regione, in
quanto i motivi per i quali la legge regionale n. 2 del 1953 fu impugnata
innanzi all'Alta Corte erano diversi da quelli denunciati nel presente
giudizio, e in quanto la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale
ha ritenuto che ai limiti della potestà tributaria regionale riconosciuti
dall'Alta Corte sia da aggiungere quello dei principi fondamentali della
legislazione statale per ogni singolo tributo. Inoltre la memoria insiste sulla
violazione del principio di eguaglianza tributaria.
Nella discussione
orale i difensori delle parti hanno svolto le tesi rispettive.
Considerato
in diritto
1. - Il decreto legge
30 novembre 1937, n. 2145 (convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614)
istituiva una addizionale destinata all'integrazione dei bilanci degli Enti
comunali di assistenza, nella misura di due centesimi per ogni lira di vari
tributi erariali, comunali e provinciali. Con la stessa legge veniva soppressa
l'addizionale per fini di assistenza sociale istituita con R.D.L. 30 dicembre
1936, n. 2171. Successivamente, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n.
100, la misura dell'addizionale E. C. A. veniva portata a cinque centesimi.
La legge 2 gennaio
1952, n. 1, elevava ulteriormente la detta addizionale a centesimi dieci, per
il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1952, stabilendo però che il maggior
provento derivante dall'aumento era riservato all'Erario e sarebbe stato
versato in apposito capitolo dello stato di previsione. Nella relazione al
disegno di legge era detto che tale provento sarebbe stato destinato alla
copertura delle spese per gli alluvionati del Polesine.
La legge regionale
siciliana 26 gennaio 1953, n. 2, dispose all'art. 2 che l'efficacia della
predetta legge statale 2 gennaio 1952, n. 1, era protratta, nel territorio
della Regione, sino al 30 giugno 1958. L'art. 3 stabiliva che il provento che
sarebbe derivato dall'applicazione dell'articolo precedente era destinato in
varia misura, anche in relazione ai diversi esercizi finanziari successivi,
alla esecuzione di opere, di interesse di enti di assistenza e beneficenza
giuridicamente costituiti, aventi per oggetto la costruzione o il miglioramento
di brefotrofi e ospizi per vecchi indigenti; alla concessione di contributi per
il medesimo fine; ad opere e spese di carattere straordinario e di interesse di
enti di culto, di beneficenza e di assistenza, per la costruzione, il
completamento e l'arredamento di edifici destinati alle rispettive finalità;
infine, a contributi in favore dei predetti enti pubblici e privati mediante
assunzione della spesa per rette di ricovero di minori poveri e di vecchi
indigenti, anche a integrazione dei contributi dello Stato.
L'art. 2 di questa
legge é stato denunciato per illegittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 36, 14, 17 dello Statuto siciliano, nonché in relazione agli artt. 53, 3
e 23 della Costituzione.
2. - Per procedere
all'esame delle dedotte questioni di legittimità costituzionale é necessario
premettere che nell'art. 2 della legge regionale 1953, n. 2, non può ravvisarsi
una proroga di una legge preesistente.
A parte che, come
questa Corte ha già affermato, una legge di proroga é sempre, agli effetti
della sua sindacabilità costituzionale, un atto legislativo a sé stante, nella
specie si é di fronte a un atto che é manifestazione dell'autonomia della
Regione, laddove l'atto di cui si sarebbe prorogata l'efficacia, e cioè la
legge dello Stato, era una manifestazione della sovrana potestà legislativa di
quest'ultimo.
Nell'art. 2 in esame
va pertanto riconosciuta una nuova imposizione di tributo disposta
autonomamente dalla Regione.
Il problema di
legittimità costituzionale, in relazione alle norme dello Statuto siciliano, si
pone, quindi, nei seguenti termini: se la Regione, con la detta norma abbia
superato i limiti del suo potere normativo tributario. Per rispondere al
quesito é necessario richiamare i principi che questa Corte ha ripetutamente
enunciati in proposito.
3. - Sin dalla sentenza n. 9 del 1957, questa Corte ha affermato che, in base
all'art. 36 dello Statuto, la Regione siciliana ha potere normativo in materia
tributaria anche riguardo ai tributi erariali, salvi i limiti che la stessa
sentenza ha indicati e che nella successiva giurisprudenza sono stati
confermati e ulteriormente precisati.
Questi limiti
derivano, innanzi tutto, dal carattere non esclusivo, ma sussidiario (o, come
altrimenti si dice, concorrente con la competenza dello Stato) della competenza
legislativa regionale in materia. In base all'art. 17 dello Statuto, che
prevede tale tipo di competenza, le leggi regionali tributarie, mentre debbono
essere emanate al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli
interessi propri della Regione, debbono rispettare i limiti derivanti dai
principi ed interessi generali cui s'informa la legislazione dello Stato. In
particolare, in materia tributaria la legislazione regionale deve uniformarsi
all'indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni
singolo tributo, in modo che sia soddisfatta l'esigenza del coordinamento, in
un sistema unitario, della finanza regionale con la finanza dello Stato e degli
altri enti locali.
Nel caso in esame, la
questione se i richiamati principi hanno trovato applicazione va considerata
tenendo presente il carattere di "addizionale" a imposte erariali,
proprio del tributo stabilito dalla norma impugnata.
Osserva la Corte che,
in linea generale, non può escludersi che il potere impositivo della Regione si
esplichi con la previsione di imposte addizionali a tributi dello Stato. Nel
nostro ordinamento tributario il sistema delle cosiddette addizionali o
sovraimposte é largamente usato nel campo dei tributi degli enti locali e degli
altri enti pubblici, e non può perciò ritenersi che, solo col far ricorso a
tale mezzo, la Regione contraddica al sistema dell'ordinamento tributario
generale.
Però, in conformità
ai principi innanzi richiamati, la Regione, ricorrendo alla forma
dell'addizionale, non può introdurre tributi che non corrispondano a un tipo
previsto dall'ordinamento statale e ai principi a cui questo s'ispira. Questa
precisazione la Corte ha avuto occasione di fare nella sentenza n. 34 del 1961.
L'affermazione che
l'addizionale imposta dalla Regione deve corrispondere a un "tipo" di
addizionale erariale va intesa nel senso che deve presentare caratteri comuni
con imposte addizionali conosciute dall'ordinamento tributario generale, dai
quali risulti la conformità di essa ai principi di questo ordinamento, in modo
che non sia alterato il sistema delle imposte erariali.
Per accertare, nei
casi concreti, se la Regione, imponendo una addizionale, abbia osservato gli
indicati limiti, occorre, innanzi tutto, riferirsi al rapporto di
complementarietà e di dipendenza, che é proprio dell'addizionale rispetto al
tributo (o ai tributi) a cui si aggiunge.
Tale rapporto implica
che fra il tributo principale e l'addizionale esista una identità di base, nel
senso che entrambi i tributi, non solo si riferiscano a determinati redditi,
individuati con certezza, ma non siano informati a differenti criteri di
valutazione delle capacità contributive, in modo che nell'addizionale non
risultino alterati i caratteri del tributo principale e non ne derivi contrasto
con l'unità del sistema tributario. É questa la ragione per cui, come questa
Corte ha ritenuto nella ricordata sentenza n. 34 del
1961, la Regione non può introdurre una addizionale che sia basata su una
discriminazione ignota all'ordinamento statale fra i contribuenti delle imposte
erariali.
In relazione al
ricordato rapporto di supplementarietà, che collega l'addizionale al tributo
principale, anche la misura dell'imposta, che per se stessa, dato il suo
carattere meramente quantitativo ed elastico, non può fornire un criterio
qualificatore del tributo, può assumere rilevanza, nel giudizio di legittimità
dell'imposizione, quando é tale da rompere il detto rapporto, anche qui con
conseguente alterazione del sistema tributario generale. Sotto questo riflesso,
il criterio di valutazione della legittimità dell'imposizione può essere
fornito dal confronto con la misura delle addizionali affini, già conosciute
dall'ordinamento.
Analogo ragionamento
può farsi per quanto riguarda la destinazione del tributo. É noto che lo scopo
per il quale un tributo viene imposto non può valere a caratterizzare il
tributo stesso, salva la rilevanza che ad esso eventualmente attribuisca la
legge istitutiva. Pertanto, se la legge che stabilisce l'addizionale prevede
una determinata destinazione del provento di essa, viene con ciò stesso fornito
un elemento di giudizio circa la sua legittimità e la sua conformità
all'ordinamento tributario generale, desumibile, oltre che dalla corrispondenza
della detta destinazione ai fini istituzionali, costituzionalmente garantiti,
dell'ente impositore, dall'affinità di essa con gli scopi di altre addizionali,
esistenti nell'ordinamento tributario.
Sulla base degli
esposti criteri, e degli indici di legittimità costituzionale da essi
deducibili, può fondarsi il giudizio sulla norma impugnata.
4. - In proposito va
innanzi tutto rilevato che l'addizionale in esame aveva un carattere
temporaneo, come l'addizionale prevista dalla legge statale 2 gennaio 1952, n.
1, di cui si era detto che si prorogava l'efficacia. Il pagamento di essa era
infatti disposto per il periodo dal 31 dicembre 1952, data in cui aveva cessato
di avere efficacia la detta legge statale, al 30 giugno 1958. Con la legge
impugnata non si era pertanto introdotta nel sistema tributario una nuova
imposta di carattere continuativo, come si afferma nell'ordinanza, bensì
un'imposta di durata determinata e di carattere eccezionale, in relazione a
particolari interessi pubblici, come risulta dalla destinazione dei proventi e
dalla loro distribuzione nei successivi esercizi finanziari, secondo diverse
misure per i vari anni, prevista dall'art. 3.
Ciò premesso,
l'indagine sui caratteri della detta addizionale non porta a ritenerne la
illegittimità costituzionale.
I tributi-base ai
quali essa si riferiva erano i medesimi dell'addizionale istituita con D. L. 30
novembre 1937, n. 2145, ed elevata da due a cinque centesimi con decreto
legislativo 18 febbraio 1946, n. 100. Su questa addizionale la legge statale 2
gennaio 1952, n. 1, aveva disposto - come si é innanzi ricordato - un aumento
temporaneo di altri cinque centesimi, con destinazione ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata. La legge regionale in esame dispone,
per un successivo periodo di tempo, l'ulteriore pagamento di una addizionale
destinata a scopi di interesse regionale, nella stessa misura di cinque
centesimi e sulla base dei medesimi tributi su cui gravava l'addizionale
statale.
Da ciò si deduce che
la legge regionale, pur avendo sostanzialmente introdotto un nuovo tributo, non
aveva creato un tipo di addizionale in contrasto con l'ordinamento generale, in
quanto si basava su tributi che già l'ordinamento dello Stato aveva considerato
suscettibili di una sovrimposizione in forma di addizionale, ed in quanto, nel
disporla, la Regione si era servita del sistema, già seguito dallo Stato, di
imporre temporaneamente, e con destinazione autonoma, ma non contrastante con
la destinazione dell'imposta principale, una maggiorazione di una preesistente
addizionale.
Né la misura
dell'addizionale imposta dalla Regione era tale da turbare il sistema
tributario generale, giacché, come si é detto, essa corrispondeva alla misura
dell'aumento che lo stesso Stato aveva imposto per un anno, con la legge la cui
efficacia era cessata nel momento in cui fu emanata la legge regionale. Non
può, in proposito, aver rilevanza il fatto che, circa due anni dopo, con D. L.
7 novembre 1954, n. 1025, lo Stato riportò a dieci centesimi l'addizionale
istituita nel 1937, per il periodo dall'entrata in vigore del decreto al 31
ottobre 1956, limitatamente alle imposte di registro, di successione e
ipotecarie, trattandosi di imposizione successiva all'emanazione della legge
regionale impugnata, della quale non avrebbe mai potuto produrre
retroattivamente l'illegittimità costituzionale. Né può, in concreto,
disconoscersi che la misura dell'addizionale temporaneamente imposta dalla
Regione non contrastava con la misura di addizionali normalmente disposte dallo
Stato, com'é confermato dalle leggi statali innanzi ricordate.
Infine, la norma
impugnata non può considerarsi costituzionalmente illegittima sotto il riflesso
della destinazione attribuita ai proventi dell'addizionale. Come si é innanzi
esposto, tale destinazione consisteva nella costruzione e nell'ampliamento e
riparazione di edifici destinati a orfanotrofi, brefotrofi e ospizi per vecchi
indigenti, e nell'assunzione della spesa per rette di ricovero di minori poveri
e vecchi indigenti. Ora, tale destinazione, mentre rientra nel fine di
soddisfare alle ben note condizioni particolari della Regione e corrisponde
agli interessi propri di essa (art. 17 Statuto), trova riscontro nella finalità
dell'addizionale statale a cui l'addizionale regionale si aggiungeva: infatti,
l'addizionale statale, che aveva sostituito l'addizionale "per fini di
assistenza sociale", era destinata, come si é detto, all'integrazione dei
bilanci degli Enti comunali di assistenza; vale a dire, era destinata a scopi
di assistenza di indigenti, mediante integrazione dei mezzi finanziari degli
enti per tali scopi istituiti. Affini a tali scopi sono quelli della legge
regionale, la quale ha ugualmente previsto una integrazione dei mezzi
finanziari degli enti giuridici diversi dall'E. C. A., istituiti per analoghi
scopi di assistenza.
Per le esposte
ragioni non può ritenersi che con la norma impugnata la Regione abbia
oltrepassato i limiti che derivano dallo Statuto al suo potere di imposizione
tributaria.
5. - Ugualmente
insussistente deve ritenersi la violazione dell'art. 53, in relazione all'art.
3, della Costituzione.
É fuori dubbio che
l'art. 53 enuncia il fondamentale principio dell'eguaglianza dei cittadini di
fronte al carico tributario: principio al quale sono tenuti a uniformarsi lo
Stato e tutti gli altri enti investiti di potere tributario.
Il principio va però
considerato in armonia con l'altro principio dell'autonomia finanziaria delle
Regioni, sancito dalla Costituzione (art. 119), e con le norme degli Statuti
speciali che prevedono una competenza regionale in materia tributaria. É ovvio
che l'attribuzione alle Regioni a statuto speciale di una potestà di istituire
tributi propri, osservando i principi dell'ordinamento tributario statale,
implica necessariamente una diversità nel carico gravante sui contribuenti:
diversità che si verifica in tutto l'ordinamento tributario, per effetto dei
tributi degli enti locali. Ma tale diversità non incide sul principio di
eguaglianza di trattamento dei contribuenti, in relazione alle singole imposte.
Del resto, questa
Corte ha già ripetutamente riconosciuto la legittimità di leggi regionali che
disponevano riduzioni o esenzioni tributarie. Ora, sarebbe veramente violato il
principio di eguaglianza, nei confronti dei contribuenti del restante
territorio statale, se per i contribuenti delle Regioni a statuto speciale si
ammettesse che la Regione, mentre può emettere disposizioni a loro favore, non
possa invece imporre ad essi particolari tributi, sempre nei limiti più volte
ricordati.
6. - Infine, la norma
impugnata non contrasta con l'art. 23 della Costituzione.
Ove la disposizione
per cui nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge
dovesse intendersi nel senso che solo la legge dello Stato possa imporre
tributi, si escluderebbe con ciò stesso la potestà normativa tributaria della
Regione; ma ciò contrasterebbe con quelle altre norme costituzionali che
attribuiscono tale potestà.
Alla stessa
conseguenza si perverrebbe ove si attribuisse alla parola "legge",
usata nell'art. 23, il significato di norma emanata nell'esercizio di una
potestà legislativa piena, e cioè esclusiva. A parte il rilievo che questa
interpretazione dell'art. 23 sarebbe arbitrariamente restrittiva, dato che gli
atti emanati dalla Regione nell'esercizio della competenza legislativa
concorrente o sussidiaria sono, nel linguaggio dei testi costituzionali,
"leggi" come le altre, l'attribuire il predetto significato all'art.
23 equivarrebbe a negare quella competenza legislativa, che la Corte ha
riconosciuto alla Regione nelle sentenze più volte ricordate, precisando che
trattasi di competenza non esclusiva, ma concorrente e sussidiaria della
competenza statale.
D'altra parte, il
valore dell'art. 23 sta nel disporre una riserva legislativa, che é garanzia
della sfera giuridica dei singoli soggetti, in quanto é diretta a escludere
ogni limitazione e ogni invasione di essa, da parte della pubblica autorità,
che non sia voluta dalla legge o posta in essere in base alla legge. La logica
del sistema richiede che questa garanzia agisca ugualmente nei confronti dello
Stato come della Regione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, proposta con l'ordinanza in epigrafe, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 2, in
riferimento agli artt. 36, 14 e 17 dello Statuto regionale siciliano, nonché
agli artt. 3, 53 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 luglio 1965.