SENTENZA
N. 60
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 15 della legge 19 gennaio
1939, n. 294, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, promosso con
ordinanza emessa il 16 luglio 1964 dal Pretore di Foggia nel procedimento
penale a carico di Pellegrini Domenico e Liotti Carlo, iscritta al n. 150 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 238 del 26 settembre 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del Giudice Nicola Jaeger.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Pellegrini Domenico e Liotti Carlo, imputati di
contravvenzione agli artt. 1, 2 e 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 294, per
avere effettuato in concorso fra loro una vendita straordinaria di merci senza
la prescritta licenza della Camera di commercio, il Pretore di Foggia, in
seguito alle opposizioni ai decreti penali di condanna proposte dagli imputati,
pronunciava all'udienza del 16 luglio 1964 una ordinanza, con la quale
sospendeva il giudizio in corso e ordinava la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, per il giudizio sulla legittimità costituzionale delle
norme richiamate nei decreti di condanna.
Si legge nella
ordinanza di rimessione alla Corte che "la eccezione (di illegittimità
costituzionale) non appare al giudicante manifestamente infondata, in
considerazione che l'art. 41 della Costituzione della Repubblica concede libera
iniziativa economica privata, mentre gli artt. 1, 2 e 15 della legge 19 gennaio
1939, n. 294, prevedono ed impongono delle limitazioni alla iniziativa
economica e commerciale, di guisa che sorge contrasto tra le stesse
norme".
L'ordinanza, che reca
la data del 16 luglio 1964, é stata comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento a mezzo raccomandate con ricevuta di ritorno in data 20 luglio
1964 e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 luglio 1964; é
stata quindi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del
26 settembre 1964.
Nel giudizio davanti
a questa Corte nessuno si é costituito.
Considerato
in diritto
Con il decreto legge
19 gennaio 1939, n. 294, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, si ritenne
opportuno disciplinare le vendite straordinarie o di liquidazione, considerando
tali le "forme di vendita al pubblico, con le quali un commerciante cerca
di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse,
presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente
favorevole" (art. 2, primo comma).
Si dispose pertanto
che potessero effettuare vendite di merci sotto tale forma soltanto coloro, che
avessero ottenuto una preventiva autorizzazione della Sezione commerciale dei
Consigli provinciali delle corporazioni (ora, Camere di commercio, industria e
agricoltura), la quale avrebbe potuto concederla in una serie di casi compresi
in un elenco contenuto nella stessa legge (artt. 1, 4, 5 e 8); e furono
previste sanzioni penali (ammenda) e amministrative (ritiro della licenza di
commercio) a carico di chi avesse effettuato una vendita straordinaria o di
liquidazione senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione, o avesse
comunque contravvenuto alle disposizioni legislative (art. 15).
Un esame accurato
della disciplina della materia non induce tuttavia a ritenere giustificate le
critiche ad essa rivolte. Ne risulta infatti che sono sufficientemente
specificate le ipotesi, nelle quali é consentita la concessione della
autorizzazione, nonché quelle in cui tale autorizzazione non é nemmeno
necessaria.
D'altra parte, sembra
innegabile la opportunità che attività di questo genere siano soggette a
controllo, onde evitare forme di concorrenza sleale e mistificazioni a danno
degli acquirenti.
Queste considerazioni
trovano conferma in una circolare n. 1198/C del 21 gennaio 1959 del Ministero
dell'industria e del commercio, diramata in seguito alla constatazione che
l'applicazione delle norme sopra ricordate non sarebbe stata fatta dalle varie Camere
di commercio secondo criteri uniformi, poiché alcune di esse avrebbero ritenuto
necessaria la speciale autorizzazione anche in casi non previsti dalla legge e
"senza tenere alcun conto del principio generale di libertà stabilito
dall'art. 41 della Costituzione in materia di iniziativa economica
privata".
Tale circolare
considera in modo ancor più particolareggiato una numerosa serie di casi, per i
quali dispone che non é necessaria l'autorizzazione prevista dalle norme
denunciate, ovvero che sussistono i presupposti richiesti affinché essa venga
concessa. Né vi é ragione di supporre che le disposizioni ivi contenute non
siano osservate dalle Camere di commercio, e tanto meno dal Prefetto, al quale
gli interessati possono proporre ricorso contro le deliberazioni di esse (art.
14).
Si deve concludere
pertanto che non soltanto il testo e il contenuto delle norme, ma anche il modo
in cui esse risultano essere interpretate ed osservate o fatte osservare, non
possono essere considerati in contrasto con i principi dell'art. 41 della
Costituzione, avendo quale scopo non già di limitare l'iniziativa economica
privata, ma di prevenire e reprimere vere e proprie frodi a danno dei
commercianti onesti e dei consumatori incauti; e che, nella ipotesi che la
applicazione in concreto di esse non risultasse conforme a tali principi,
sussistano garanzie sufficienti ad assicurare la tutela dei diritti protetti
dalla Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1,
2 e 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 294, proposta dal Pretore di Foggia con
l'ordinanza del 16 luglio 1964, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 22 giugno 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 luglio 1965.