SENTENZA
N. 58
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del R.D.L. 21febbraio 1938, n. 246, e successive
modificazioni, e dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, promosso con
ordinanza emessa il 1 luglio 1963 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel
procedimento penale a carico di Talamonti Luigi, iscritta al n. 164 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 269 del 31 ottobre 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso del
dibattimento dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno celebratosi il 1 luglio 1963
nel processo a carico di Talamonti Luigi, imputato del reato di cui agli artt.
1, 2 e 19 del D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, per avere detenuto un apparecchio
radioricevente senza pagare il relativo canone di abbonamento, il P. M. eccepì
la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. del citato D. L. per
contrasto con gli artt. 3 e 43 della Costituzione, e degli artt. 1 e segg. del
D. L. 25 marzo 1923, n. 796, in relazione all'art. 36 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi fiscali, per
contrasto con l'art. 102 della Costituzione.
Il Tribunale, con
ordinanza emessa all'udienza recante il solo dispositivo, faceva espresso
riferimento alle questioni sollevate dal P. M. in relazione, esclusivamente,
agli artt. 43 e 102 della Costituzione, ed ordinava la trasmissione degli atti
a questa Corte. La motivazione dell'ordinanza veniva poi depositata nella
cancelleria del Tribunale il 26 ottobre successivo. Si legge nella detta
motivazione che, pur dovendosi ammettere, in base alla giurisprudenza della
Corte costituzionale, essere conforme all'art. 43 della Costituzione la
"socializzazione" del servizio radio- televisivo, la natura fiscale
del canone a carico degli utenti trarrebbe la sua giustificazione solo dalla
pubblica gestione del servizio. Contrasterebbe perciò col detto precetto
costituzionale la concessione del servizio ad una società privata, quale é
pacifico sia la R. A. I., onde sarebbe incostituzionale "tutta la
disciplina giuridica eretta sul presupposto di quella concessione", come
testualmente si esprime l'ordinanza. Infatti - osserva ancora il Tribunale -
l'art. 43 della Costituzione conterrebbe una elencazione tassativa delle forme
di gestione delle imprese riferentisi a pubblici servizi, e porrebbe un sistema
inteso "ad evitare la privatizzazione di servizi pubblici", il che si
desumerebbe anche in base ai lavori preparatori, dai quali risulterebbe che un
emendamento tendente ad eliminare dai possibili destinatari della titolarità
dei servizi pubblici nazionalizzati "le comunità di lavoratori o di utenti"
venne respinto appunto in considerazione dei caratteri di tali unioni,
"similari" a quelli degli Enti pubblici.
Rileva poi
l'ordinanza che la giurisdizione penale dell'Intendente di finanza stabilita
dall'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sarebbe in contrasto con il
divieto di istituire giudici speciali, sancito dall'art. 102 della
Costituzione, e urterebbe altresì contro il principio della separazione dei
poteri, ed instaurerebbe una disciplina di carattere eccezionale, con evidente
e grave pregiudizio per l'ordinamento dello Stato e per la tutela degli
elementari diritti del cittadino.
L'ordinanza, nella
sola motivazione, fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29
ottobre 1963, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 299.
2. - Si costituì
dinanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che depositò le proprie
deduzioni il 30 novembre 1963.
L'Avvocatura, dopo
avere ricordato che già il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 10
ottobre 1962, aveva sollevato altre questioni di legittimità costituzionale
nello stesso procedimento a carico del Talamonti, risolte negativamente dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 81 del
1963, osservò che l'oggetto della prima delle nuove questioni non era
sufficientemente identificato nell'atto di rinvio notificato al Presidente del
Consiglio, che non indicava le norme la cui legittimità costituzionale era
contestata, e, inoltre, il detto atto risultava privo del dispositivo.
In particolare, circa
la identificazione dell'oggetto di questa prima questione, l'Avvocatura
osservava che, dovendosi senz'altro escludere la convenzione 26 gennaio 1962
per il suo carattere evidentemente amministrativo, presupposto della disciplina
giuridica delle radiotelecomunicazioni potrebbe pensarsi essere l'art. 168, n.
5, del Codice postale, sul quale peraltro già si era pronunciata la Corte costituzionale
con la sentenza n. 59 del 1960, escludendone la illegittimità.
Proseguendo nelle
proprie deduzioni, l'Avvocatura osservava che, comunque, l'art. 43 della
Costituzione riguarda soltanto la possibilità di attribuzione allo Stato, a
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti della
"titolarità" delle imprese relative ai servizi pubblici essenziali,
ma non si estende alla gestione, in concreto, delle imprese stesse, e non esclude,
quindi, la possibilità di darle in concessione a privati; il che, del resto,
sarebbe uno dei modi normali di esercizio dei servizi pubblici.
La natura fiscale
dell'obbligazione relativa alla tassa di abbonamento si giustificherebbe poi
anche in regime di concessione, come conseguenza della natura giuspubblicistica
del rapporto tra la R.A.I. ed i radioutenti, così come del resto espressamente
ebbe a riconoscere la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 81 del
1963.
3. - Quanto alla
seconda questione, osservava l'Avvocatura che la giurisdizione penale
attribuita all'Intendente di finanza ai sensi degli artt. 21, 36 e segg. della
legge n. 4 del 1929 era preesistente all'entrata in vigore della Costituzione.
In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale sarebbe indubitabile che
il termine quinquennale fissato dalla VI disposizione transitoria della Carta
costituzionale, per la revisione delle giurisdizioni speciali, non ha carattere
perentorio e, di conseguenza, non può ritenersi incostituzionale la
sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, anche se non sottoposte a revisione
nel suddetto termine. Tali principi sarebbero ovviamente applicabili anche alla
giurisdizione speciale in esame.
Pertanto l'Avvocatura
concludeva chiedendo che la Corte dichiarasse infondate le questioni sollevate
con l'ordinanza di rinvio, sempre che avesse ritenuto ammissibile, per la
forma, la proposizione del proposto giudizio incidentale.
4. - Con memoria
depositata il 30 aprile 1964 l'Avvocatura riproponeva le tesi già prospettate
nelle deduzioni, ponendo particolarmente in luce, quanto alla denunciata
violazione dell'art. 43 della Costituzione, che la ragione per cui il
Costituente ha previsto la possibilità di attribuire allo Stato la titolarità
esclusiva delle imprese contemplate nella citata norma é quella di assicurare
il soddisfacimento degli interessi generali che si riconnettono alla gestione
stessa. Non vi é dubbio - sosteneva nella memoria l'Avvocatura - che tale scopo
può essere raggiunto tanto attraverso la gestione diretta, che attraverso
l'esercizio in concessione, che si effettua necessariamente sotto l'alta
direzione e la vigilanza dello Stato. Pertanto la scelta fra i due modi di
gestione non potrebbe non essere affidata alla discrezionalità degli organi
dello Stato.
Ove si opinasse
diversamente - proseguiva l'Avvocatura - si cadrebbe in una irrimediabile
contraddizione. Perché alla titolarità delle imprese di preminente interesse
nazionale, assicurata allo Stato dall'art. 43 della Costituzione, inerisce la
più ampia libertà in ordine alla relativa gestione: libertà, con la quale
sarebbe ovviamente incompatibile ogni imposizione tassativa di un determinato
tipo di gestione. Sarebbe pertanto ingiustificabile il contrasto, che
altrimenti verrebbe a crearsi, fra il sistema secondo cui lo Stato può affidare
in concessione le imprese, in genere, delle quali é titolare, e quello
delineato nell'ordinanza di rinvio, secondo cui questa potestà dovrebbe negarsi
per le sole imprese dell'art. 43 della Costituzione.
L'Avvocatura
segnalava infine, che la questione sollevata apparirebbe irrilevante ai fini
del giudizio principale, in quanto l'obbligo della corresponsione della
"tassa" per la detenzione degli apparecchi radioriceventi, cui é
connessa una sanzione penale, sussiste sia nel caso che il servizio venga
esercitato direttamente, sia nel caso che esso venga affidato in concessione.
5. - Con ordinanza
del 4 giugno 1964 la Corte costituzionale rilevava quanto innanzi si é detto:
che cioé l'ordinanza di rinvio era stata pubblicata mediante lettura in
pubblica udienza, ma senza la motivazione, redatta e depositata
successivamente, e che l'ordinanza stessa, anziché essere notificata nella sua
interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, lo era stata soltanto nella parte motiva, omettendosene il dispositivo.
Osservava quindi la Corte che si imponeva la rinnovazione della notifica in
modo integrale, in applicazione del richiamato art. 23 e dell'art. 2 delle
Norme integrative, ed ordinava, a tal fine, la restituzione degli atti al
giudice a quo.
A tanto adempiuto con
notifica del 4 agosto 1964, pubblicata nuovamente l'ordinanza del Tribunale nel
suo testo integrale nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1964, n. 269, gli atti
della causa sono stati nuovamente trasmessi alla Corte e l'Avvocatura dello
Stato, con breve memoria depositata nella cancelleria il 21 agosto 1964, si é
richiamata alle deduzioni già svolte con i precedenti scritti difensivi,
insistendo nelle conclusioni già a suo tempo formulate.
Considerato
in diritto
1. - É da premettere
che essendosi provveduto alla notificazione e alla pubblicazione dell'ordinanza
di rinvio nella sua interezza, cioè nella motivazione e nel dispositivo, la
incertezza già lamentata dall'Avvocatura dello Stato circa la identificazione
dell'oggetto del giudizio risulta eliminata. Sostanzialmente, con la
rinnovazione della notifica, é stato portato a conoscenza del Presidente del
Consiglio dei Ministri l'esplicito riferimento contenuto nell'ordinanza emessa
dal Tribunale alle questioni che erano state sollevate dal Pubblico Ministero
nel corso del giudizio. Giudicata infatti non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 del D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, il Tribunale ritenne invece fondate le
altre questioni proposte dal P. M., e cioè quelle che concernono le
disposizioni dell'art. 1 e seguenti dello stesso D. L. 21febbraio 1938, non più
in riferimento all'art. 3, ma all'art. 43 della Costituzione, e dell'art. 36
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 1 e seguenti del D.
L. 25 marzo 1923, n. 796, e in riferimento all'art. 102 della Costituzione. Può
così ammettersi che si sia chiaramente raggiunta la identificazione
dell'oggetto del giudizio: precisamente, con la prima questione si assume in
contrasto con l'art. 43 della Costituzione l'affidamento del servizio delle
radiotelevisioni ad una società privata - la R. A. I. - invece della gestione
del servizio in modo diretto da parte dello Stato o di un ente pubblico; con la
seconda si assume la illegittimità della permanenza della giurisdizione
speciale dell'Intendenza di finanza per quanto riguarda il pagamento del canone
per le radioaudizioni, in contrasto col divieto posto per giurisdizioni
speciali col citato art. 102.
2. - La denuncia di
incertezza é stata peraltro affacciata sotto diverso aspetto, rispetto alla
prima questione. L'Avvocatura rileva l'affermazione, contenuta nell'ordinanza
del Tribunale, circa la incostituzionalità di "tutta la disciplina
giuridica eretta sul presupposto della concessione ad una società privata del
servizio della radiotelevisione", ed afferma che si avrebbe così una
indeterminata indicazione dell'oggetto di questa parte del giudizio,
insufficiente rispetto a quanto prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87. Non sembra però che l'indicazione generica delle norme impugnate, col
richiamo agli artt. 1 e seguenti del D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e
successive modificazioni, sia tale da comportare effettiva incertezza circa
l'oggetto del giudizio. Se é vero, infatti, che l'onere, di cui al menzionato
art. 23, di indicare le norme che si denunciano come viziate, incombente alla
parte che solleva l'eccezione di incostituzionalità, trova la sua
giustificazione nell'esigenza di delimitare in maniera chiara e precisa la
materia del contendere, é altresì vero che é da ritenersi sufficiente, a tal
fine, l'indicazione anche di un intero testo legislativo, se la relativa censura
di legittimità sia tale da investire tutte le norme contenute nel provvedimento
denunziato (v. sentenze della Corte costituzionale n. 18 del 6 luglio 1956 e n. 53 del 5 giugno 1962). Nel caso in esame, traendosi motivo dalla
presunta illegittimità della concessione alla R.A.I. del servizio di
radiodiffusione, e dal conseguente contrasto con l'art. 43 della Costituzione
di tutta la legislazione "eretta sul presupposto di quella
concessione", la censura é stata sollevata appunto contro gli artt. 1 e
seguenti del citato D. L. 21 febbraio 1938, cioè contro l'intero testo
legislativo, in quanto concernente, in blocco, la disciplina degli abbonamenti
alle radioaudizioni. Ed infatti il detto D. L. é costituito da una serie di
norme organiche, intimamente collegate, che pongono una regolamentazione
completa del settore, investendo analiticamente tutte le situazioni relative, dall'imposizione
dell'obbligo di pagamento alla misura del canone, dalle modalità del versamento
alla disciplina della cessazione dell'obbligo stesso, dalle esenzioni alle
sanzioni per le inadempienze. Lo stretto nesso che unisce le disposizioni
contenute nel denunziato D. L. dà ragione del loro globale deferimento alla
Corte.
3. - L'Avvocatura
dello Stato ha anche lamentato la insufficienza del giudizio di rilevanza,
rispetto, ancora, alla prima questione, in quanto sostiene che il Tribunale non
ha, fra l'altro, notato che la questione medesima non avrebbe ragion d'essere
ai fini del giudizio principale, giacché l'obbligo della corresponsione della
tassa per la detenzione degli apparecchi, cui é connessa la sanzione penale,
sussiste sia nel caso che il servizio venga svolto per concessione da una
società, sia che venga esplicato da uno dei soggetti indicati nell'art. 43
della Costituzione.
Senonché questa
osservazione dell'Avvocatura circa un tal difetto della rilevanza non sembra
esatta, giacché la questione sollevata, come si desume dall'ordinanza del
Tribunale, investe, formalmente, appunto le norme che sorreggono, in concreto,
l'imputazione a carico del prevenuto. Sarà o meno fondata la questione - e ciò
dovrà risultare dall'esame di merito della questione stessa -, ma sembra non
dubbio che, dal punto di vista del Tribunale, secondo cioè i termini del
ragionamento che si deve porre a base dell'incidente di costituzionalità giusta
il disposto dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, frutto del riscontro fra
la norma costituzionale, di cui si lamenta la violazione, e le norme impugnate,
dovrebbe essere - s'intende, in ipotesi - la immediata, concreta caduta di
tutte le disposizioni riguardanti la concessione, e fra esse anche la norma
penale, parte essenziale, ritenuta indispensabile in tutto il sistema, e che é
quella che sta a base del processo contro il prevenuto, col conseguente effetto
quindi, del proscioglimento del medesimo.
Le eccezioni
pregiudiziali vanno pertanto respinte.
4. - Passando
all'esame del merito della prima questione, ritiene la Corte che non possa
sostenersi che contrasti col disposto dell'art. 43 della Costituzione
l'affidamento in concessione ad una società privata del servizio delle
radiotelevisioni.
La disposizione
dell'art. 43 é, com'é noto, espressione dell'evoluzione dei concetti
informatori in materia di intervento dello Stato e degli enti pubblici, in
genere, nel campo economico, e prevede la sostituzione della pubblica gestione
alla gestione privata in quei settori che, come quelli attinenti ai tipi di
imprese contemplate nell'articolo stesso, maggiormente sono suscettibili di
assumere importanza sotto il profilo del pubblico interesse. Lo scopo
essenziale della norma, attraverso la sottrazione al privato del potere di
disposizione relativo alle suddette imprese, é la eliminazione della
eventualità che il privato, col peso della propria impresa - e naturalmente si
tratta di imprese della massima dimensione -, possa direttamente e
profondamente influire su interi settori economici, con le conseguenze di
ordine politico e sociale che a tale influenza sono connesse.
La facoltà concessa
al legislatore di riservare direttamente o trasferire allo Stato, agli enti
pubblici o alle collettività di utenti o lavoratori le imprese nell'art. 43
indicate, rispecchia la preoccupazione del Costituente di garantire uno
strumento idoneo a porre le attività economiche in parola sotto il controllo
dello Stato o di enti pubblici allo scopo di evitare quegli inconvenienti e di
ottenere i risultati di carattere economico e sociale che lo Stato democratico
si prefigge.
Ma é evidente che
l'esigenza cui fa riscontro la norma costituzionale in esame potrà ritenersi
rispettata ogni volta che con apposite disposizioni, il conseguimento di tali
risultati venga assicurato.
La concessione
amministrativa consente il raggiungimento di fini di interesse generale
collegati all'esercizio dei servizi pubblici, attraverso un'attività svolta da
un privato e non direttamente dallo Stato o dall'ente pubblico titolare del
servizio, in vista del fatto che la gestione in concessione può presentarsi, in
alcuni casi, più favorevole, in quanto permette una maggiore snellezza
nell'espletamento del servizio, libera lo Stato o l'ente pubblico dall'onere dell'esercizio,
e ciò specialmente quando trattisi di attività tecnicamente complesse, che
richiedano forti spese di impianto e notevole impegno di gestione. Ond'é che la
concessione risponde, in tali casi, alla sostanziale esigenza di potere
ottenere servizi migliori e più efficienti con minore impegno per l'ente
concedente. In definitiva, soddisfa ad una esigenza di utilità
economico-sociale che coincide con quella che informa l'art. 43 della
Costituzione.
D'altra parte é
evidente, che, qualora il Costituente, che ovviamente era a conoscenza del
tradizionale istituto della concessione, ne avesse voluto escludere
l'applicazione riguardo ai servizi pubblicizzati a norma dell'art. 43, avrebbe
espresso tale volontà attraverso una norma specifica, mentre il silenzio
serbato al riguardo può bene essere interpretato come ammissione della
possibilità del sistema anche ai fini specifici della attuazione del precetto
costituzionale.
Ma é da notare che,
in questi casi, lo Stato o l'ente pubblico non si limita ad affidare al privato
l'esercizio del servizio, ma si riserva poteri assai ampi di direzione, di
disciplina, di controllo, tutti tendenti a garantire, a seconda del diverso
tipo della concessione, e quindi di diversa intensità, il puntuale
conseguimento dei fini di utilità generale. E pur dovendosi riconoscere che il
privato concessionario innegabilmente persegue scopi suoi propri di utilità,
questi sono però sempre coordinati e subordinati al conseguimento dei fini
pubblici, attraverso le norme che in concreto disciplinano l'esercizio delle
singole concessioni.
5. - Nel caso del
servizio di radiodiffusione bisogna riconoscere che attraverso un vasto piano,
che stabilisce una minuta disciplina per lo svolgimento in concessione del
servizio, é assicurato il conseguimento di quella finalità di pubblico generale
interesse che lo Stato potrebbe prefiggersi di raggiungere attraverso la
gestione diretta o l'affidamento del servizio ad un ente pubblico. La
maggioranza assoluta delle azioni della R.A.I. é detenuta dall'I.R.I. e può
essere trasferita solo allo Stato italiano o ad altro ente pubblico nazionale e
previa autorizzazione del Ministro delle poste di concerto col Ministro del
tesoro (convenzione 26 gennaio 1952, art. 3); lo statuto dell'ente (sic)
concessionario e le sue variazioni devono essere approvati dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, come pure la nomina del presidente ed
eventualmente del consigliere delegato (artt, 5, 6 del D.L.C.P.S. 3 aprile
1947, n. 428); l'emanazione delle direttive di massima, culturali, artistiche,
educative ecc. dei programmi di radiodiffusione e la vigilanza sulla loro
attuazione é affidata ad un Comitato istituito presso il Ministero delle poste,
e composto di un presidente, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri di concerto coi Ministri delle poste e della pubblica istruzione, e da
membri in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e della
Società italiana autori, oltre che da scrittori, musicisti ed autori drammatici
designati dall'Accademia dei Lincei, e dalle organizzazioni di categoria
(D.L.C.P.S. cit., art. 9); le tariffe da praticarsi agli utenti e i diritti
spettanti all'ente sono determinati con decreto del Ministro delle poste
(convenzione cit., art. 8); la R. A. I. é tenuta a predisporre trimestralmente
il piano di massima dei programmi da svolgersi nei tre mesi successivi, ed a
sottoporlo prima al parere del detto Comitato istituito presso il Ministero
delle poste e poi all'approvazione del Ministro (art. 8 del D.L.C.P.S. citato);
del Consiglio di amministrazione dell'ente fanno parte membri destinati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli esteri,
dell'interno, del tesoro, delle finanze e delle poste (convenzione cit., art.
5). Il compito di esercitare l'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza e
l'obbiettività delle radiodiffusioni é affidato ad una Commissione di
parlamentari composta di trenta membri designati pariteticamente dai Presidenti
delle due Camere tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, le
deliberazioni della Commissione vengono eseguite attraverso le disposizioni
all'uopo impartite dalla Presidenza del Consiglio al Presidente dell'Ente
concessionario (D. L. C. P. S. cit., artt. 11, 12, 13). Alla R. A. I. é vietato
di prendere accordi con Stati, enti e cittadini esteri su questioni
interessanti il servizio delle radiodiffusioni, senza la preventiva
autorizzazione del Ministero delle poste, sentiti i Ministeri interessati; per
gravi motivi di ordine pubblico il Ministro dell'interno può modificare il
piano di massima dei programmi e degli orari, e per gli stessi motivi, o per
ragioni militari, o per grave necessità pubblica, il Governo, inteso il
Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica potrà
sospendere o limitare l'esercizio o prendere possesso degli impianti ed uffici,
senza che la R. A. I. abbia diritto a nessuna speciale indennità (convenzione
cit., art. 20). Infine, nei casi di inadempienza dell'ente o di inosservanza
delle disposizioni vigenti, o di gravi irregolarità nel servizio, é prevista
l'applicazione di una ammenda da parte del Ministero delle poste e, in caso di
recidiva, é prevista la revoca della concessione con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste, sentito il parere
della Commissione parlamentare o del Comitato ministeriale, a seconda che le
inadempienze si riferiscano, rispettivamente, al lato politico o a quello
culturale- artistico delle trasmissioni. Ciò a prescindere dalle numerose altre
restrizioni ed obbligazioni di interesse tecnico ed organizzativo pure imposte
alla R. A. I. e dal generico potere di vigilanza sull'andamento del servizio
attribuito al Governo dagli artt. 1 e seguenti del D. L. n. 428 del 1947, che
contemplano il sistema dei vincoli e non ne lasciano al di fuori alcun settore
della vita e dell'attività dell'ente concessionario, dalla consistenza
patrimoniale all'organizzazione amministrativa e tecnica.
In relazione a questa
vasta rete di interferenze e di controlli, lo speciale rapporto di concessione
stabilito con la R. A. I., sia che lo si intenda come un rapporto di
sostituzione, in cui il privato é un esercente dell'attività della quale
titolare é lo Stato, per conto del quale il privato agisce, sia che lo si
intenda come uno speciale rapporto organico, per cui il privato si
presenterebbe quale mezzo indiretto attraverso cui lo Stato raggiunge i suoi
fini, questo speciale rapporto costituisce uno strumento valido per la
realizzazione dei fini cui istituzionalmente tende il servizio di
radiodiffusione nel regime di pubblicità che gli deriva dalla riserva della
titolarità del servizio stesso allo Stato. Bisogna pertanto riconoscere che,
come già in diversa occasione ebbe a rilevare questa Corte (sentenza 6 luglio 1960, n. 59, che tratta del monopolio statale
televisivo), esso é perfettamente inquadrabile nella disciplina dell'art. 43
della Costituzione.
6. - Circa la seconda
questione, riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 7
gennaio 1929, in relazione alle disposizioni del D. L. 21 febbraio 1938, per
asserito contrasto con l'art. 102 della Costituzione, basta osservare che il
suo presupposto, cioè la automatica soppressione delle giurisdizioni speciali
alla scadenza del termine per la revisione stabilita dalla VI disposizione
transitoria della Costituzione, é stato già più volte esaminato dalla Corte che
lo ha respinto.
La Corte ha affermato
che il Costituente non ha voluto senz'altro sopprimere le giurisdizioni
speciali preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto
sottoporle a revisione ad opera del Parlamento, e che il quinquennio, entro cui
tale revisione doveva essere effettuata, non é termine perentorio; onde le
giurisdizioni speciali legittimamente continuano a svolgere le loro funzioni
fino a quando non si sarà proceduto alla loro revisione (sentenze n. 41 del 1 marzo 1957, n. 41 del 10 giugno 1960 e n. 92 del 13 novembre 1962). Non essendo d'altra parte dubbio che la
cognizione delle contravvenzioni attribuite all'Intendente di finanza dagli
artt. 21 e 36 della citata legge del 1929 concreti una giurisdizione speciale,
non può ritenersi non applicabile anche ad essa il principio posto dalla Corte
circa la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali, epperò la questione appare
manifestamente infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni
pregiudiziali,
dichiara non fondate
le questioni proposte con l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 1
luglio 1963 sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del D. L.
21febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'art. 43 della Costituzione, e
dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1926, n. 4, in relazione alle disposizioni
dell'art. 1 e seguenti del D. L. 25 marzo 1923, n. 796, in riferimento all'art.
102 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 luglio 1965.