SENTENZA
N. 57
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 173 del Codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1964 dal Tribunale di Brescia nel
procedimento penale a carico di Lodi Adolfo, iscritta al n. 113 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 169
dell'11 luglio 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 2
aprile 1964, emessa nel procedimento penale contro Lodi Adolfo, il Tribunale di
Brescia ha sollevato, su richiesta della difesa, la questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 173 del Codice di procedura penale,
relativa alla notificazione degli atti all'imputato renitente (che cioè non si
presenti a rendere l'interrogatorio senza un legittimo impedimento), con
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Nell'ordinanza si
osserva che, secondo detta norma, l'imputato renitente viene equiparato, agli
effetti della notificazione degli atti processuali, al latitante od all'evaso,
nonostante l'esistente disparità di situazioni in relazione alla volontarietà
del comportamento, che per il renitente può dipendere anche da cause
indipendenti dalla sua volontà. Si rileva, altresì, che la disciplina adottata
dal legislatore, secondo la quale per l'imputato renitente le notificazioni
vengono eseguite, a termini del capoverso dell'art. 170 del Codice di
procedura, mediante deposito in cancelleria, rappresenta una misura di
carattere indiscriminato e sanzionatorio, la quale, tenuto conto delle
conseguenze che ne scaturiscono, lede, sostanzialmente, attraverso il mancato
intervento dell'imputato, il suo diritto alla difesa, riconosciuto dall'art. 24
della Costituzione.
L'ordinanza é stata
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 169 dell'11 luglio 1964. Nel presente giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, nell'atto di intervento del 16 maggio 1964,
contesta la fondatezza della questione, rilevando, innanzi tutto, che il
giudice o il P. M. deve provvedere a nominare un difensore all'imputato
renitente, che ne sia privo; il che già porterebbe ad escludere la assenta
violazione del diritto di difesa. Osserva, poi, che, anche nel caso in cui
l'imputato, per circostanze non dipendenti dalla sua volontà, non abbia potuto
dare comunicazione del legittimo impedimento, le conseguenze sono facilmente
eliminabili facendo ricorso agli strumenti di una comune diligenza, nulla
vietando che si ponga rimedio all'inconveniente con la successiva presentazione
al giudice, senza che il diritto di difesa venga per nulla pregiudicato. E
conclude rilevando che una eventualità del tutto accidentale e raramente
possibile a verificarsi nella pratica non può condurre ad una grave
conseguenza, quale sarebbe quella della illegittimità della norma.
Considerato
in diritto
Secondo l'ordinanza
di rimessione, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione
sarebbe violato nella ipotesi in cui - secondo la norma dell'art. 173 del
Codice di procedura penale - le notificazioni all'imputato che non si sia
presentato per l'interrogatorio, si eseguono mediante deposito nella
cancelleria o nella segreteria, a termini del primo capoverso dell'art. 170.
L'ordinanza, adduce,
a sostegno della tesi della illegittimità della norma, una particolare ipotesi
di fatto, che non rientra nella previsione legislativa dell'art. 173 e che
perciò non puo avere alcuna importanza ai fini della decisione della questione
proposta. Il caso dell'imputato il quale non riesca a dare tempestivamente
notizia al giudice del legittimo impedimento, va esaminato sotto altri aspetti,
perché allorquando sussista il legittimo impedimento e la mancata presentazione
non sia, quindi, volontaria, non si può configurare uno stato di renitenza; e
la questione si sposta nella ricerca dei possibili rimedi rispetto alla
difficoltà in cui si sia trovato l'imputato di portare a conoscenza del giudice
l'impedimento.
L'art. 173 presuppone
un volontario comportamento dell'imputato, il quale, avendo ricevuto regolare
notifica del mandato o dell'ordine non si presenti per l'interrogatorio, e
rinunci quindi implicitamente a prospettare le sue difese. La norma impugnata,
va esaminata pertanto sotto questo aspetto.
La questione é
fondata.
La norma impugnata ha
il carattere di una sanzione per un comportamento processuale dell'imputato.
Pur essendo reperibile nel suo domicilio, il renitente non gode del diritto di
ricevere notizia degli atti processuali nella forma di notificazione prevista
dall'art. 169 del Codice di procedura penale, soltanto per non avere ubbidito
all'ordine del giudice di presentarsi per l'interrogatorio. Alla forma di
notificazione adottata per coloro che possono in qualunque momento essere
rintracciati, viene sostituita - senza plausibile motivo - quella del deposito
degli atti, la quale non dà la stessa certezza di conoscibilità da parte del
destinatario, importando solamente una presunzione legale di conoscenza. Il che
costituisce una ingiustificata diminuzione di garanzie del diritto di difesa.
Mentre per il
latitante o l'evaso la notifica ai sensi dell'art. 170 del Codice di procedura
penale non comporta la limitazione di alcun diritto, in quanto essi si sono
resi irreperibili ed hanno quindi posto la giustizia in condizioni di dovere -
in mancanza di altra possibilità - ricorrere a questa forma di notificazione,
lo stesso non può dirsi per l'imputato renitente.
La notificazione
degli atti processuali é uno strumento necessario ed indispensabile per
instaurare il contraddittorio e per dar modo all'imputato di provvedere alla
sua difesa. Questa esigenza fondamentale non può ritenersi soddisfatta nel caso
in cui pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da
portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilità del
destinatario, si faccia ricorso ad altra forma di notifica, dalla quale deriva
una semplice presunzione legale di conoscenza.
Pertanto, la norma
impugnata, che - senza necessità e senza che ne ricorrano i presupposti -
prescrive per il renitente la notificazione a termini dell'art. 170, primo capoverso,
del Codice di procedura penale, limita la garanzia del diritto di difesa per
ciò che attiene alla instaurazione del contraddittorio, ponendosi così in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 173 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che le
notificazioni all'imputato renitente si eseguono mediante deposito nella
cancelleria o nella segreteria a termini del primo capoverso dell'art. 170.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 luglio 1965.