ORDINANZA
N. 55
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361, promosso con
ordinanza emessa il 25 giugno 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento
civile vertente tra Gemmati Natale, la Sezione speciale per la riforma
fondiaria in Puglia e Lucania, Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al
n. 162 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 269 del 31 ottobre 1964.
Visti gli atti di
costituzione di Gemmati Natale e della Sezione speciale per la riforma
fondiaria in Puglia e Lucania;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.
Ritenuto che con
ordinanza del 24 maggio 1962, ritualmente notificata e pubblicata, il Tribunale
di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18
dicembre 1952, n. 3361, con cui il signor Vincenzo Cassano veniva espropriato
di certi terreni siti in agro Castellaneta (Taranto) segnati in catasto alla
partita n. 2923, foglio 7, part. 25 e 14, in applicazione della legge di
riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;
che, secondo
l'ordinanza, questi terreni sarebbero appartenuti, non al Cassano, ma alle
signore Pastore e Perniola, dalle quali sarebbero stati precedentemente
acquistati per usucapione trentennale e che dopo l'esproprio li avrebbero
venduti al signor Natale Gemmati, che perciò li rivendica nel giudizio di
merito;
che questa Corte con
ordinanza 8 maggio 1963 ha rimesso gli atti al Tribunale di Bari perché
accertasse se l'usucapione, a favore delle signore Pastore e Perniola, era veramente
maturata al 15 novembre 1949 e se i terreni venduti al Gemmati erano quelli
usucapiti dalle due danti causa;
che il Tribunale di
Bari con ordinanza 25 giugno 1964, ritualmente notificata e pubblicata, ha
ritrasmesso gli atti a questa Corte dando generica risposta affermativa sui due
quesiti sottopostigli;
che in questa sede si
sono costituiti il Gemmati e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in
Puglia e Lucania;
Considerato che, ai
fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, occorre
stabilire se i terreni, rivendicati dal Gemmati e iscritti in catasto coi nn.
25 e 14, siano stati usucapiti dalle signore Pastore e Perniola al 15 novembre
1949, giorno a cui si deve far riferimento quanto alla titolarità dei beni da espropriare
(sentenza n. 41 del 1959 della Corte costituzionale), ed inoltre se
siano stati venduti da costoro al Gemmati con l'atto Labellarte del 9 ottobre
1954;
che, allo stato,
l'usucapione non risulta provata sia perché le dichiarazioni dei tre testimoni
appariscono inesatte e perfino contraddittorie, sia perché della permuta non
formalizzata, alla quale sarebbe succeduta la presa di possesso ad
usucapionem, non é traccia nei rogiti di trasferimento dei terreni, che si
richiamano invece ad atti formali, sia perché del muro a secco, con cui si
sarebbe attuata la presa di possesso, si ha notizia per la prima volta
nell'atto del 1923, mentre in quello del 1921 il "paretone" sembra
riferirsi ad altro fondo;
che ad ogni modo i
terreni espropriati dall'Ente e rivendicati dal Gemmati figurano in catasto coi
nn. 25 e 14, mentre risulterebbe che il Gemmati ha acquistato dalle signore
Pastore e Perniola, con atto Labellarte 1954, solo i fondi vicini
contrassegnati coi nn. 26 e 27, sui quali non c'e controversia, né c'é prova
che il riferimento a questi dati sia frutto d'un errore;
che anzi l'acquisto
del Gemmati (1954) é posteriore all'espropriazione dei terreni rivendicati e il
muro a secco, che delimitava questi terreni, era interrotto il giorno
dell'acquisto (doc. 5 fascicolo Basile), situazione di fatto che sembra
escludere il proposito delle signore Pastore e Perniola di venderli al Gemmati,
indicandoli per di più con numeri (26, 27) diversi da quelli che li
contrassegnavano in catasto (nn. 25, 14);
che perciò si rende
necessaria sull'uno e sull'altro punto una nuova e più penetrante indagine;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
rinvia gli atti al
Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 giugno 1965.