ORDINANZA
N. 54
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente
della Repubblica 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con ordinanze del 13
giugno 1964 del Pretore di Ottaviano, nei procedimenti penali a carico
rispettivamente di Stanziano Silvio e di Di Palma Giuseppe, iscritte ai nn. 140
e 141 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 26 settembre 1964, n. 238.
Udita nella camera di
consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto che con le
due menzionate ordinanze é stata proposta questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, sotto
il profilo del contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per avere
reso obbligatoria erga omnes la clausola 7 dell'accordo collettivo
provinciale di lavoro per gli addetti alle industrie edili e affini della
provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, che istituisce una Cassa edile per
gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per
gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e
assistenziali;
che a tenore del
secondo comma dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956 il giudizio si
é svolto in camera di consiglio;
Considerato che
l'identità dell'oggetto dei giudizi promossi con le due ordinanze rende
opportuna la loro riunione;
che le due ordinanze,
sia nella motivazione che nel dispositivo, pur riferendosi al D.P.R. che ha
reso obbligatorie le clausole dell'accordo provinciale per la provincia di
Napoli del 2 ottobre 1959 lo hanno erroneamente indicato non già con la data
della sua emissione, e il corrispondente numero di pubblicazione (9 maggio
1961, n. 865) bensì con gli estremi propri di altro decreto (11 dicembre 1961,
n. 1642) che approva gli accordi collettivi per le province di Palermo,
Siracusa, Catania, Trapani;
che tuttavia é da
ritenere che l'errore incorso non sia tale da indurre nullità del rapporto
processuale avanti alla Corte poiché in tutti gli altri atti della causa il
decreto in contestazione risulta esattamente indicato e le stesse ordinanze,
pel riferimento che fanno all'accordo economico per la provincia di Napoli del
2 ottobre 1959, consentono la chiara identificazione dell'oggetto del giudizio;
Considerato che
questa Corte, con la sentenza 12 novembre
1964, n. 79, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
unico del D.P.R. ora denunciato;
che per effetto di
tale sentenza la disposizione stessa ha cessato di avere efficacia, ai sensi
dell'art. 136 della Costituzione e non può ricevere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma,
legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme
integrative per i giudizi avanti a questa Corte;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei
due giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico
del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art.
7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in
conseguenza della già avvenuta cessazione della sua efficacia.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16 giugno 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 giugno 1965.