SENTENZA
N. 50
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 25 marzo 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e
indirette di Palermo su ricorso di Russo Vincenzo contro l'Ufficio delle
successioni di Palermo, iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno
1964;
2) ordinanza emessa
il 22 aprile 1963 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e
indirette di Palermo su ricorso di Canzoneri Maria contro l'Ufficio del
registro di Prizzi, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio del Ministro delle finanze e di Russo Vincenzo;
udita nell'udienza
pubblica del 7 aprile 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri e per il Ministro delle finanze.
Ritenuto
in fatto
1. - Due ordinanze
della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Palermo,
emesse rispettivamente in data 25 marzo 1963, su ricorso di Russo Vincenzo
contro l'Ufficio delle successioni di Palermo, e 22 aprile 1963, su ricorso di
Canzoneri Maria contro l'Ufficio del registro di Prizzi, entrambe pervenute
alla Corte il 29 maggio 1964, hanno denunciato l'illegittimità costituzionale
degli artt. 45 e 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge
tributaria sulle successioni, per contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
Secondo entrambe le
ordinanze, le norme investite, limitando la prova dei debiti detraibili ai fini
dell'imposta di successione, sono incompatibili con la regola per cui
l'imposizione tributaria deve corrispondere alla effettiva capacità
contributiva e non ad una capacità presunta o apparente. La seconda ordinanza
aggiunge che le limitazioni disposte alla prova di quei debiti si risolvono in
una violazione del principio di eguaglianza, perché ad eguale capacità
contributiva segue una disparità di trattamento, a seconda che al contribuente
riesca possibile offrire le prove richieste dalla legge; rileva altresì che,
nella specie, era stato dedotto il rifiuto del creditore di rilasciare la c.d.
dichiarazione di sussistenza del credito e, pur essendo vero che, in tal caso,
le norme impugnate consentono una azione di danno contro il creditore, é anche
vero che, ove questi sia insolvente, l'erede paga una imposta non dovuta, senza
possibilità di essere rivalso.
La prima ordinanza é
stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 aprile 1964,
all'Ufficio successioni di Palermo il giorno 8 successivo e al ricorrente il 18
dello stesso mese; é stata comunicata ai Presidenti delle due Camere il 7
aprile 1964. La seconda ordinanza é stata notificata alla ricorrente,
all'Ufficio del registro di Prizzi e al Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 7 aprile 1964; ed in pari data comunicata ai Presidenti delle due
Camere. Ambedue le ordinanze sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
In tutte e due le
cause il 16 maggio 1964 si é costituito il Ministro delle finanze, ed il 27
successivo é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri; solo nel
procedimento di cui alla prima ordinanza é comparsa la parte privata (16 luglio
1964).
Il Ministro delle
finanze e il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno depositato memorie
addì 24 marzo 1965.
2. - Si rileva nelle
deduzioni e nelle memorie del Ministro delle finanze e del Presidente del
Consiglio dei Ministri che le norme delle quali si prospetta la illegittimità
costituzionale sono intese ad evitare l'evasione dell'imposta successoria,
nell'interesse generale della giusta e regolare percezione dei tributi e non
violano il principio dell'art. 53 della Costituzione, perché, come già la Corte
ha deciso nella sentenza
n. 45 del 1964, la capacità contributiva deve porsi in relazione non già
con la concreta idoneità del contribuente a corrispondere l'imposta, ma con il
presupposto al quale l'imposta stessa é collegata e con gli elementi essenziali
dell'obbligazione tributaria. La prova libera delle passività deducibili non
salvaguarderebbe l'interesse fiscale, che altra volta la Corte ha ritenuto
costituzionalmente protetto sullo stesso piano di ogni diritto individuale (sentenza n. 45 del
1963); cosicché le norme impugnate, anziché essere in contrasto con l'art.
53 della Costituzione, ne assicurano l'osservanza. La possibilità concreta e
contingente di documentare la sussistenza dei debiti ereditari solo in alcuni
casi é un inconveniente di ordine pratico, quindi una circostanza irrilevante
sul piano del sindacato di legittimità costituzionale: peraltro la legge
accorda al debitore l'azione di danni nei confronti del terzo che abbia posto
il contribuente nell'impossibilità di fornire la prova richiesta.
La parte privata
comparsa, muovendo dal rigore con il quale la giurisprudenza ha interpretato le
norme concernenti la prova del debito in conto corrente, che é uno di quelli di
cui chiede la detrazione, osserva che esso si risolve nell'escludere tale
debito dalla deduzione legale; si richiede la esibizione del contratto di conto
corrente bancario con la prova della sua registrazione anteriormente alla morte
del de cuius, per quanto quello di conto corrente é un contratto di cui
é prevista la registrazione soltanto in caso di uso; si pretende anche
l'esibizione di tutti gli assegni emessi dal de cuius, fin dall'apertura
del conto corrente, e quindi pure di quelli per i quali é cessato l'obbligo di
conservazione, non ostante l'inutilità di una tale esibizione non accompagnata
dalla documentazione relativa alle partite attive; si esige la esibizione dei
libri contabili obbligatori tenuti dal creditore, non ostante che in essi non
si registrino saldi, ma operazioni singole, per quanto sia assurdo esibire
tutti i libri giornali dall'origine del conto corrente sino alla data di
decesso, compresi quelli per cui é cessato l'obbligo di conservazione, e non
ostante che gli istituti bancari registrino nei loro giornali cifre riassuntive
senza indicazione dei singoli nomi. Per le cambiali agrarie, che é altro titolo
di deduzione fatto valere dalla parte privata, é ritenuta necessaria
l'esibizione del libro giornale dell'istituto che eroga il prestito o di un suo
estratto; ma, a prescindere dalla stranezza del fatto che, per tali cambiali,
al fisco può opporsi il privilegio ex art. 2778 del Codice civile sulla
semplice esibizione del titolo, nel libro giornale dell'istituto, alle cui
risultanze le norme denunciate conferiscono valore di prova legale, nessuna
annotazione può trovarsi per il singolo debito, che viene invece iscritto in
schedari accentrati in un istituto di credito agrario per provincia, quindi in
registri non obbligatori, e perciò privi di efficacia probatoria agli effetti
delle discusse detrazioni. La parte considera inoltre che il sistema, così come
é stato costituito e viene interpretato, si rivela violatore, non soltanto
dell'art. 53 della Costituzione, ma anche dell'art. 24, perché la limitazione
legale delle prove, prevista dalle leggi civili per una esigenza di certezza
della pretesa e a difesa dei diritti e della dignità della persona privata, é
utilizzata nella legge tributaria per una esclusiva comodità del fisco, e non
può oltrepassare certi limiti senza togliere al contribuente la possibilità di
tutelare i propri diritti o senza considerare la capacità contributiva come una
situazione fittizia. Il che non é consentito nemmeno a fine di protezione
dell'interesse dello Stato, fiscale o non fiscale.
3. - All'udienza del
7 aprile 1965 l'Avvocatura dello Stato ha illustrato le deduzioni e le memorie
presentate.
Considerato
in diritto
1. - Non é esatto che
le norme denunciate siano in contrasto con la regola dettata nell'art. 53 della
Costituzione, per cui il dovere di concorrere alla copertura della spesa
pubblica si commisura alla capacità contributiva dei singoli obbligati.
Se per capacità
contributiva deve intendersi la idoneità soggettiva alla obbligazione di
imposta, rivelata dal presupposto al quale la sua prestazione é collegata (sentenza 16 giugno
1964, n. 45), non appare contestabile che il riferimento di quel
presupposto alla sfera dell'obbligato deve risultare da un collegamento
effettivo, e che ad un indice effettivo deve farsi capo per determinare la
quantità dell'imposta che da ciascun obbligato si può esigere. Senonché non
convincono né il giudice a quo né la parte privata comparsa quando sostengono
che, nei casi in cui la legge ancora ad un sistema di prove legali la
determinazione dell'esistenza del presupposto dell'obbligazione tributaria e
della sua entità concreta, si dà una base fittizia all'imposizione.
La prova legale
fornisce nella sostanza la stessa certezza di quella libera: la differenza é
nella diversa provenienza dell'accertamento, nella diversa sua efficacia, nel
diverso carattere che assume in ciascun caso la configurazione della realtà. In
via generale, la prova legale vuole creare stabilità e sicurezza alle relazioni
giuridiche; ma nella materia fiscale vuole anche proteggere l'interesse
generale alla riscossione dei tributi contro ogni tentativo di evasione, ed
evitare la libera scelta dei mezzi di prova o la discrezionale valutazione dei
loro risultati in un campo in cui non é consigliabile creare sfere di autonomia
dispositiva. Di più, nella materia tributaria, la prova legale permette di
rendere precisa e netta la consistenza della pretesa pubblica, che
apprezzamenti discrezionali sulle conseguenze delle prove esibite potrebbero
far risultare di esperimento disuguale; e dà al procedimento quella semplicità
che é presupposto di una sollecita riscossione dell'imposta. Non si può
omettere di ricordare che l'interesse fiscale riceve nella Costituzione una sua
particolare tutela (artt. 53 e 14, secondo comma); in modo che, al contrario di
quanto mostra di credere la parte privata, esso si configura, non come uno
degli interessi indistinti che sono affidati alla cura dell'amministrazione
statale, ma come un interesse particolarmente differenziato che, attenendo al
regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunità, ne
condiziona l'esistenza (sentenza 4 aprile 1963, n. 45).
2. - Viene rilevato
nella seconda ordinanza di rimessione che non sempre il contribuente é in grado
di esibire la prova richiesta dalle norme denunciate. In tal modo però, o si
oppongono impedimenti che, essendo di mero fatto, sono estranei ad ogni
problema di legittimità costituzionale, sia pure sotto il profilo del principio
dell'eguaglianza, o si deducono circostanze che, potendo consistere in fatti
imputabili al contribuente o al suo dante causa, il quale non ha curato la
formazione o la conservazione della prova legale, sono parimenti prive di
rilevanza ai fini del sindacato spettante a questa Corte.
A codesti fini non
rileva nemmeno obiettare che talora le norme impugnate richiedono una
particolare certificazione del terzo, o mediante dichiarazione di sussistenza
del credito, come é previsto nell'art. 48, o mediante particolari
certificazioni tratte dai libri commerciali, come é disposto nell'art. 45; e
che il rifiuto del terzo a rilasciare codeste attestazioni impedisce al
contribuente di far valere la sua pretesa alla deduzione di passività
dall'ammontare dell'imponibile e praticamente pone nella disponibilità del
terzo la pretesa medesima.
Nel caso dell'art. 48
il rifiuto del terzo é causa di sua responsabilità per danni, come é
espressamente comminato nella norma. Questa responsabilità ha sufficiente
copertura nell'ammontare del credito che il terzo ha verso il contribuente; e
pertanto non é fondato che la sua previsione, presupponendo la solvibilità del
terzo, che può mancare, non sostituisce una pretesa di certa realizzazione, a
quella che ha per oggetto la riduzione del debito di imposta.
Nel caso dell'art. 45
si sostiene invano che esso richiede una documentazione che il terzo può non
essere in grado di fornire, quando, ad esempio, essa deve essere tratta da
libri commerciali nei quali non si contengono le precise indicazioni dei
debitori o per i quali é cessato l'obbligo di conservazione. La giurisprudenza
ha, é vero, portato un rigoroso esame sulla possibilità, in concreti casi, di
includere singoli documenti nelle categorie prefissate dalle norme impugnate e
ritenuto che queste non ammettono prove equipollenti a quelle che esse
determinano; ma ciò é cosa diversa dal dare alle norme un significato
preclusivo della deduzione di una incolpevole impossibilità materiale di
fornire le prove richieste. Ed infatti il giudice a quo non ha riferito, nella
sua ordinanza, alcuna interpretazione delle norme denunziate che disconosca i
limiti cui la legge generale assoggetta anche l'efficacia della prova legale
(art. 2724 del Codice civile); e ha indicato come ipotesi di impossibilità di
prova soltanto quella in cui il terzo rifiuti di fare la dichiarazione di cui
all'art. 48, vale a dire un'ipotesi che, per quanto si é detto, non é rilevante
ai fini dell'odierno processo di legittimità costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due
cause;
dichiara infondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 48 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni,
proposta dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di
Palermo con ordinanze 25 marzo e 22 aprile 1963, in riferimento all'art. 53
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 giugno 1965.