Sentenza n. 43 del 1965
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SENTENZA N. 43

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con due ordinanze emesse il 14 aprile 1964 dalla III Sezione penale della Corte suprema di cassazione nei procedimenti penali rispettivamente a carico di D'Attardi Salvatore e di Bologna Vincenzo, iscritte ai nn. 136 e 137 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di procedimento pendente avanti alla III Sezione penale della Corte suprema di cassazione a carico di D'Attardi Salvatore, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 1 ed 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere accantonato e versato gli importi relativi alle ferie non godute, gratifiche e festività alla Cassa edile di Palermo, costituita in base all'art. 9 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959, nonché i relativi contributi paritetici, previsti dai successivi articoli 10 e 13, recepiti in legge con il D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, esecutivo del precedente D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (che dava valore di legge al contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile del 24 luglio 1959), é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, dell'articolo unico del decreto presidenziale per ultimo citato, in relazione all'art. 61 del detto contratto collettivo nazionale, e, per conseguenza in relazione anche alle citate clausole 10 e 13 concernenti l'istituzione di un centro per la scuola professionale edile, gestita dalla Cassa edile.

La Cassazione, avendo ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione stessa (in quanto gli obblighi imposti ai non appartenenti ai sindacati dell'iscrizione alla Cassa edile e del versamento dei contributi necessari all'assolvimento dei compiti di addestramento professionale ad essa attribuiti, esorbiterebbero dal compito affidato all'organo delegato di estendere erga omnes le sole clausole contrattuali necessarie a garantire i minimi inderogabili salariali e normativi) ha emesso in data 14 aprile 1964 ordinanza di sospensione della causa e di rinvio alla Corte degli atti del giudizio.

2. - La stessa III Sezione penale della suprema Corte di cassazione, con altra ordinanza in pari data, emessa nel corso di un processo pendente a carico di Bologna Vincenzo, imputato anch'egli della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime norme e per motivi identici a quelli di cui alla precedente ordinanza.

Le due ordinanze debitamente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1964, n. 212.

Nessuna delle parti si é costituita avanti alla Corte, e pertanto il giudizio si é svolto in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 9 norme integrative 16 marzo 1956.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le due cause, avendo ad oggetto la stessa questione, vanno riunite e decise con unica sentenza.

2. - Questa Corte, con sentenza 4 luglio 1963, n. 129, ha statuito che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nazionali, nonché dei contratti integrativi provinciali stipulati dalle associazioni sindacali, non hanno inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatoria anche per i non appartenenti alle associazioni stipulanti l'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli articoli 34 (per il riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e, conseguentemente dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile costituita con l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, che era oggetto della controversia allora decisa.

Con la successiva sentenza 18 marzo 1964, n. 31, é stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Con altra sentenza 23 ottobre 1964, n. 78, la Corte, nel riconfermare l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 1642 che dispone l'obbligatorietà dell'osservanza della clausola 9 dell'accordo, ha dichiarato la illegittimità dello stesso articolo unico anche per la parte in cui rende obbligatoria la clausola 13 dell'accordo predetto riferentesi al versamento dei contributi alla Cassa edile.

L'articolo unico dello stesso decreto presidenziale n. 1032 del 1960, viene ora denunciato per la parte che rende obbligatorio erga omnes l'art. 61 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, riguardante l'addestramento professionale, nonché l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte che conferisce la stessa obbligatorietà alle clausole 10 e 13 dell'accordo collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai della Provincia di Palermo, addetti alle predette industrie.

Osserva la Corte costituzionale che l'addestramento professionale, affidato dall'art. 61 del contratto collettivo nazionale e dalla clausola 10 dell'accordo collettivo provinciale alle associazioni territoriali di categoria, non é suscettibile dell'estensione ai non appartenenti alle associazioni disposta dai citati decreti presidenziali, in quanto, mentre non può ritenersi attinente alla specifica finalità posta dall'art. 1 della legge n. 741 di assicurare i minimi inderogabili salariali e normativi, importa anche per gli estranei alle associazioni la necessità dell'instaurazione di rapporti con queste, rapporti che esulano dal contenuto caratteristico dei contratti collettivi, riguardante solo la disciplina dei diritti e obblighi intercorrenti direttamente fra singoli lavoratori e datori di lavoro.

In ordine alla denuncia di illegittimità costituzionale della clausola 13 del predetto accordo collettivo provinciale disciplinante il versamento alla Cassa edile delle somme previste dagli artt. 6, 9, 10, é da rilevare che essa é ormai venuta meno, essendo stata già, con la sopra ricordata sentenza 23 ottobre 1964, n. 78, dichiarata incostituzionale in tutte le sue parti, in quanto prevedeva il versamento a carico di tutti gli appartenenti alla categoria dei contributi alla Cassa edile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

previa riunione dei due giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Provincia di Palermo;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla clausola 13 del citato accordo integrativo di lavoro 30 settembre 1959, resa obbligatoria erga omnes dall'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per sopraggiunta inefficacia della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 23 ottobre 1964, n. 78.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 1965.