SENTENZA
N. 43
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, e del D.P.R.
11 dicembre 1961, n. 1642, promossi con due ordinanze emesse il 14 aprile 1964
dalla III Sezione penale della Corte suprema di cassazione nei procedimenti
penali rispettivamente a carico di D'Attardi Salvatore e di Bologna Vincenzo,
iscritte ai nn. 136 e 137 del Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di
procedimento pendente avanti alla III Sezione penale della Corte suprema di
cassazione a carico di D'Attardi Salvatore, imputato della contravvenzione di
cui agli artt. 1 ed 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere
accantonato e versato gli importi relativi alle ferie non godute, gratifiche e
festività alla Cassa edile di Palermo, costituita in base all'art. 9
dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959, nonché i
relativi contributi paritetici, previsti dai successivi articoli 10 e 13,
recepiti in legge con il D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, esecutivo del
precedente D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 (che dava valore di legge al
contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile del 24
luglio 1959), é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per
eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, dell'articolo
unico del decreto presidenziale per ultimo citato, in relazione all'art. 61 del
detto contratto collettivo nazionale, e, per conseguenza in relazione anche
alle citate clausole 10 e 13 concernenti l'istituzione di un centro per la
scuola professionale edile, gestita dalla Cassa edile.
La Cassazione, avendo
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione stessa (in
quanto gli obblighi imposti ai non appartenenti ai sindacati dell'iscrizione
alla Cassa edile e del versamento dei contributi necessari all'assolvimento dei
compiti di addestramento professionale ad essa attribuiti, esorbiterebbero dal
compito affidato all'organo delegato di estendere erga omnes le sole
clausole contrattuali necessarie a garantire i minimi inderogabili salariali e
normativi) ha emesso in data 14 aprile 1964 ordinanza di sospensione della
causa e di rinvio alla Corte degli atti del giudizio.
2. - La stessa III
Sezione penale della suprema Corte di cassazione, con altra ordinanza in pari
data, emessa nel corso di un processo pendente a carico di Bologna Vincenzo,
imputato anch'egli della contravvenzione di cui all'art. 8 della legge 14
luglio 1959, n. 741, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle
medesime norme e per motivi identici a quelli di cui alla precedente ordinanza.
Le due ordinanze
debitamente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1964, n. 212.
Nessuna delle parti
si é costituita avanti alla Corte, e pertanto il giudizio si é svolto in camera
di consiglio, ai sensi dell'art. 9 norme integrative 16 marzo 1956.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause,
avendo ad oggetto la stessa questione, vanno riunite e decise con unica
sentenza.
2. - Questa Corte,
con sentenza 4
luglio 1963, n. 129, ha statuito che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio
1959, n. 741, nell'imporre al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere
delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi
nazionali, nonché dei contratti integrativi provinciali stipulati dalle
associazioni sindacali, non hanno inteso includere quelle fra esse che rendono
obbligatoria anche per i non appartenenti alle associazioni stipulanti l'iscrizione
alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti ai lavoratori edili
a titolo di compenso per gratifiche, ferie e festività, nonché per prestazioni
previdenziali e assistenziali, ed ha quindi dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella
parte in cui rende obbligatori per tutti i lavoratori edili gli articoli 34
(per il riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina
l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e, conseguentemente
dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende
obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile costituita con l'art. 6 del contratto
collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, che era oggetto della
controversia allora decisa.
Con la successiva sentenza 18 marzo
1964, n. 31, é stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo unico del
D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga
omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la
Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n.
741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Con altra sentenza 23 ottobre
1964, n. 78, la Corte, nel riconfermare l'illegittimità costituzionale del
D.P.R. n. 1642 che dispone l'obbligatorietà dell'osservanza della clausola 9
dell'accordo, ha dichiarato la illegittimità dello stesso articolo unico anche
per la parte in cui rende obbligatoria la clausola 13 dell'accordo predetto
riferentesi al versamento dei contributi alla Cassa edile.
L'articolo unico
dello stesso decreto presidenziale n. 1032 del 1960, viene ora denunciato per
la parte che rende obbligatorio erga omnes l'art. 61 del contratto
collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie
edilizia ed affini, riguardante l'addestramento professionale, nonché
l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte che
conferisce la stessa obbligatorietà alle clausole 10 e 13 dell'accordo
collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai della Provincia di
Palermo, addetti alle predette industrie.
Osserva la Corte
costituzionale che l'addestramento professionale, affidato dall'art. 61 del
contratto collettivo nazionale e dalla clausola 10 dell'accordo collettivo
provinciale alle associazioni territoriali di categoria, non é suscettibile
dell'estensione ai non appartenenti alle associazioni disposta dai citati
decreti presidenziali, in quanto, mentre non può ritenersi attinente alla
specifica finalità posta dall'art. 1 della legge n. 741 di assicurare i minimi
inderogabili salariali e normativi, importa anche per gli estranei alle
associazioni la necessità dell'instaurazione di rapporti con queste, rapporti
che esulano dal contenuto caratteristico dei contratti collettivi, riguardante
solo la disciplina dei diritti e obblighi intercorrenti direttamente fra
singoli lavoratori e datori di lavoro.
In ordine alla
denuncia di illegittimità costituzionale della clausola 13 del predetto accordo
collettivo provinciale disciplinante il versamento alla Cassa edile delle somme
previste dagli artt. 6, 9, 10, é da rilevare che essa é ormai venuta meno,
essendo stata già, con la sopra ricordata sentenza 23 ottobre
1964, n. 78, dichiarata
incostituzionale in tutte le sue parti, in quanto prevedeva il versamento a
carico di tutti gli appartenenti alla categoria dei contributi alla Cassa
edile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei
due giudizi,
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960,
n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 61
del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai
addetti all'industria edilizia;
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961,
n. 1642, per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola
10 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli
operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Provincia di Palermo;
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa
alla clausola 13 del citato accordo integrativo di lavoro 30 settembre 1959,
resa obbligatoria erga omnes dall'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961,
n. 1642, per sopraggiunta inefficacia della norma, dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza 23 ottobre
1964, n. 78.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 26 maggio 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni
Battista BENEDETTI - Francesco Paolo
BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 9 giugno 1965.