SENTENZA
N. 38
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
contenente norme modificative del testo unico delle leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici, riguardanti l'economia montana, e dell'art. 1 della legge
30 dicembre 1959, n. 1254, recante norme interpretative della legge predetta,
promossi con due ordinanze emesse il 23 novembre 1963 dal Tribunale superiore
delle acque pubbliche, nei procedimenti civili vertenti tra la Società
meridionale di elettricità e l'Ente nazionale per l'energia elettrica contro il
Ministero dei lavori pubblici, iscritte ai un. 47 e 48 del Registro ordinanze
1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2
maggio 1964.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione in
giudizio del Ministro dei lavori pubblici;
udita nell'udienza
pubblica del 16 dicembre 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per il Ministro dei lavori pubblici.
Ritenuto
in fatto
Con due ordinanze, di
identico contenuto, emesse il 23 novembre 1963 dal Tribunale superiore delle
acque pubbliche, nei procedimenti civili vertenti tra la Società meridionale di
elettricità e l'Ente nazionale per l'energia elettrica contro il Ministero dei
lavori pubblici, in sede di appello avverso sentenze del Tribunale regionale di
Napoli, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente norme modificative del testo
unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia
montana, e dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, recante norme
interpretative della legge predetta, in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione.
Davanti al Tribunale
superiore gli appellanti invocavano l'art. 3 della legge 11 luglio 1913, n.
985, sulla cui base la facoltà di utilizzare le acque del fiume Neto e suoi
affluenti a scopo di forza motrice per produzione di energia elettrica era
stata concessa gratuitamente per la durata di anni 60 a decorrere dal 31
dicembre 1916. Sostenevano che le leggi sopra ricordate del 1953 e del 1959, le
quali hanno imposto un sovracanone, sarebbero illegittime, perché, dovendosi
riconoscere al sovracanone la natura di entrata demaniale ed alla legge del
1913 la natura di legge di incentivazione, le leggi predette avrebbero violato
la Costituzione negli artt. 3, 23, 25, 41 e 53.
Il Tribunale
superiore, dopo avere premesso che le questioni sollevate erano rilevanti ai
fini del giudizio, riteneva non manifestamente infondata la questione rispetto
agli artt. 3 e 41.
Nelle ordinanze si
premette che le leggi di incentivazione sarebbero quelle emanate nel fine
specifico di ottenere che il privato, spontaneamente, compia una determinata
attività, ritenuta utile per la collettività; attività che in mancanza della
legge non sarebbe compiuta o lo sarebbe in misura o con modalità diverse. Il
contenuto di tali leggi consisterebbe nella concessione di vantaggi che si
realizzeranno in concreto solo se ed in quanto il destinatario compia
l'attività considerata dalla legge stessa. Riconosciuto che la legge del 1913
abbia le caratteristiche di una legge di incentivazione, le ordinanze affermano
che le leggi di questo genere sono state previste nell'art. 41 della
Costituzione, il quale, dopo avere enunciato il principio della libertà di
iniziativa economica privata, affida alla legge la determinazione dei programmi
e dei controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Posto il problema di
stabilire se le leggi di incentivazione godano di una particolare tutela
costituzionale, se, cioè, la presenza di una legge di incentivazione importi un
limite alla libertà del legislatore nella disciplina della materia rientrante
nelle previsioni di quella legge, le ordinanze osservano che gli effetti della
legge di incentivazione, per la natura stessa di questa, sono destinati a
proiettarsi nel tempo per tutto il periodo in cui deve svolgersi quell'attività
economica che il legislatore ha ritenuto di dover potenziare ed incoraggiare,
non tanto per impedire al legislatore di disporre l'abrogazione di una legge di
incentivazione non più rispondente alle proprie finalità di fronte a mutate
condizioni economiche o sociali, quanto per impedire che una nuova legge faccia
venir meno i vantaggi e le agevolazioni concesse con la legge di incentivazione
prima che si esaurisca l'attività del privato posta in essere sotto la spinta
di questa legge. Essa, siccome legge di direttiva economica giusta le
previsioni dell'art. 41 della Costituzione, ha insito un carattere di
impegnatività sì da non essere suscettibile di modificazioni fino a che non sia
stato realizzato il programma avuto di mira dalla legge stessa; di modo che le
attività promosse dalla legge di incentivazione sfuggono all'imposizione di
quei limiti, vincoli ed obblighi con i quali lo Stato esercita la sua funzione
di indirizzo della iniziativa privata.
Un altro aspetto
sotto il quale é stata prospettata nelle ordinanze la violazione dell'art. 41 é
quello secondo cui deve escludersi la legittimità di norme che siano congegnate
in modo da interferire nell'attività economica di singoli operatori, turbando e
comprimendo la libertà di iniziativa privata al solo fine di tutelare interessi
di natura economica di altri soggetti: in questo caso gli interessi economici
dei Comuni montani.
Quanto al contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, le ordinanze, richiamando le massime affermate
da questa Corte circa il principio di eguaglianza, prospettano la violazione di
tale principio: sarebbero stati trattati in modo diverso i concessionari dei
bacini di pianura e quelli dei bacini montani, che invece dovevano essere
considerati in condizioni di parità; la misura del sovracanone non sarebbe
commisurata alla capacità contributiva del concessionario, né all'importanza
della concessione, né alle esigenze dei Comuni montani.
Concludendo, le
ordinanze osservano che il dubbio sulla legittimità costituzionale della
imposizione dei sovracanoni si profila tanto in via generica per le ragioni che
investono in radice il sistema adottato dal legislatore quanto in via specifica
per i soli concessionari che godono della gratuità della concessione o perché
hanno operato in base ad una legge di incentivazione o perché comunque si sono
trovati in una condizione che é stata ritenuta legittimante quel trattamento.
Le ordinanze, segnate
ai numeri 47 e 48 del Registro ordinanze 1964, notificate al Presidente del
Consiglio dei Ministri, all'E.N.E.L. - già Impresa Società meridionale di
elettricità - e al Ministro dei lavori pubblici il 25 febbraio 1964, comunicate
ai Presidenti dei due rami del Parlamento, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica il 2 maggio 1964, n. 108.
In questa sede é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si é costituito il
Ministro dei lavori pubblici, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, la quale ha depositato l'atto di intervento e le deduzioni,
sostanzialmente di identico contenuto per entrambe le controversie, nella
stessa data del 22 maggio 1964. Le altre parti non si sono costituite.
L'Avvocatura,
esaminando prima la questione particolare, e cioé quella che si riferisce alla
dedotta tutela costituzionale delle cosiddette leggi di incentivazione, si
duole che il Tribunale superiore abbia omesso di esaminare se effettivamente
con le leggi denunziate fossero state abrogate le agevolazioni concesse con la
legge 11 luglio 1913.
L'Avvocatura sostiene
che la gratuità concessa da detta legge, in relazione all'art. 88, primo comma,
della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardasse esclusivamente l'esenzione dal
pagamento del canone demaniale vero e proprio, di quel corrispettivo, cioè,
dovuto allo Stato per l'uso dell'acqua pubblica, ma non potesse riguardare
eventuali oneri, allora inesistenti, che per l'uso dell'acqua pubblica
sarebbero stati posti a favore di enti diversi dallo Stato, con carattere di
tributo, di contribuzione o, in genere, di prestazione patrimoniale, ma senza
il carattere del canone demaniale. A conforto di questa opinione, l'Avvocatura
richiama l'art. 48 del D.L.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, ora articolo 73 del
testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulla cui base può essere concesso
l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva però sempre la
quota devoluta agli enti locali. L'art. 73, anche se non si voglia ritenere che
costituisca norma di carattere generale, comprendente le precedenti norme a
carattere particolare, costituirebbe elemento non trascurabile ai fini della
corretta interpretazione dell'art. 3 della legge del 1913.
E poiché il
sovracanone non é elemento del canone demaniale perché questo solo costituisce
il corrispettivo dell'uso dell'acqua e di questo solo é possibile, allo stato
della legislazione, l'esonero, il sovracanone - conclude l'Avvocatura -
costituisce un onere del tutto nuovo e diverso, che non poteva comprendersi fra
quelli dei quali la legge del 1913 accordava l'esenzione. Per il che non
esisterebbe il problema dell'abrogazione, da parte della legge del 1953, della
legge del 1913 e pertanto la dedotta questione di legittimità non avrebbe
ragione di essere posta.
Ma anche nell'ipotesi
che la legge del 1953 abbia abrogato con efficacia retroattiva quella del 1913,
ciò non avrebbe alcun rilievo di ordine costituzionale, giacché non é prevista
una tutela costituzionale delle cosiddette leggi di incentivazione.
Dichiarando di
prescindere dall'esame dell'esattezza della determinazione di una autonoma
categoria di leggi in relazione ad un carattere che attiene più alla incidenza
economica della norma che non alla giustificazione giuridica di essa,
l'Avvocatura osserva che le posizioni soggettive garantite dalla legge di
incentivazione restano inquadrate nell'ambito della realizzazione delle
finalità di ordine generale perseguite attraverso quella legge, finalità che
non cessano di essere soggette all'apprezzamento del legislatore, il quale può
diversamente valutare la situazione in relazione a nuove e diverse esigenze da
soddisfare, trovando limite in principi fondamentali costituzionalmente
garantiti, tra i quali non può farsi rientrare il principio della
irretroattività della legge. Il legislatore, nell'esercizio del suo potere
sovrano di valutazione delle situazioni in atto, ben può dettare nuove
discipline. Una contraria opinione sarebbe in contrasto con il principio
secondo il quale le limitazioni all'esercizio del potere legislativo devono
trovare il loro fondamento in principi chiaramente espressi nella Carta
costituzionale.
Quanto agli altri
aspetti sotto i quali é stata dedotta la violazione dell'art. 41, l'Avvocatura
sostiene che l'imposizione dei sovracanoni ha una fonte costituzionale di
legittimazione nell'art. 44 della Costituzione, l'ultimo comma del quale recita
che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La prestazione,
legittimamente imposta con legge, é stabilita in base ad un preciso legame tra
i soggetti passivi (concessionari) ed i soggetti attivi (Comuni montani),
legame rappresentato dal bacino imbrifero montano.
A ciò si aggiunga: a)
la maggiore utilità economica dell'impianto idroelettrico di montagna specie se
con serbatoio; b) il principio, posto anche a fondamento di altre disposizioni
gia regolanti la materia, secondo cui almeno una parte della utilità ritraibile
nel luogo in cui viene prodotta debba essere lasciata sul posto, specie se
trattasi di zone montane, notoriamente non ricche; c) il riferimento ad una
presunzione di danno sia diretto che indiretto alle zone montane per l'uso di
un bene, che, pur essendo demaniale, nasce ed acquista consistenza in tali
zone, alle quali ne é tolta la disponibilità; ed infine il riferimento ad un
principio di restituzione per il fatto che tale bene, utilizzato nelle zone
montane, si trasforma in ricchezza nella zona di pianura, sicché non urta
contro alcun principio che l'utilizzazione di esso sia gravata di un onere a
favore delle zone da cui proviene.
L'Avvocatura nega che
sussista violazione del principio di eguaglianza in relazione alla pretesa
tutela delle leggi di incentivazione. Sostiene essere infondata la
argomentazione secondo cui, avendo il legislatore previsto come gratuite certe
concessioni e come non gratuite certe altre, per ciò stesso avrebbe posto una
differenziazione poi non più rispettata. La imposizione di un sovracanone
pacificamente definito nell'ambito della categoria delle entrate patrimoniali -
non altererebbe il regime gratuito della concessione, o quanto meno lo
renderebbe sempre differenziato rispetto alle concessioni soggette al regime
ordinario, cioè al pagamento del canone demaniale.
Passando ad esaminare
la questione di legittimità costituzionale rispetto alla legge impositiva del
sovracanone, indipendentemente dalle leggi di incentivazione, l'Avvocatura,
dopo aver rilevato che tale questione é stata sollevata solo con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, rinvia alle osservazioni già esposte in
relazione all'art. 41, per il caso in cui si ritenesse che la questione sotto
il profilo generale sia stata sollevata anche con riferimento a questa norma.
Quanto alla dedotta
violazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura ripete le considerazioni
già fatte nei riguardi della stessa questione esaminata rispetto alle leggi di
incentivazione, nel senso che il legislatore, dopo avere valutato discrezionalmente
ma non arbitrariamente i vari elementi, é pervenuto alla conclusione di una
disuguaglianza di situazioni tra i concessionari di montagna e quelli di
pianura.
Infine, l'Avvocatura
nega pregio al secondo aspetto della questione, con il quale si assume che la
misura del sovracanone non é ragguagliata né alla capacità contributiva del
concessionario né alla importanza della concessione né alle esigenze dei Comuni
montani.
Rileva che il
sovracanone é imposto nella misura di lire 1.300 per ogni kw di potenza
nominale media ed é per ciò stesso commisurato alla capacità contributiva del
concessionario ed alla importanza della concessione, provvedendo, nei limiti
del possibile, alle esigenze dei Comuni montani.
Conclude per
l'infondatezza delle questioni.
Considerato
in diritto
1. - Sulle due
ordinanze, di identico contenuto, può essere emessa un'unica decisione.
2. - L'Avvocatura
dello Stato ha rilevato preliminarmente che il Tribunale superiore ha omesso di
esaminare se con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, interpretata autenticamente
dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, fossero state abrogate le agevolazioni
concesse con la legge 11 luglio 1913, n. 985: se avesse escluso la detta
abrogazione, quel giudice non avrebbe avuto ragione di porre la questione di
carattere generale circa la tutela costituzionale garantita alle cosiddette
leggi di incentivazione.
La Corte osserva che
il Tribunale superiore ha impostato la questione sul presupposto che le
disposizioni denunziate non hanno avuto l'effetto di abrogare la legge del
1913, rispetto alla quale, ancora vigente, le disposizioni predette hanno
determinato un contrasto ai fini della legittimità costituzionale, non una
incompatibilità agli effetti dell'abrogazione. Tale impostazione attiene
sostanzialmente al giudizio di rilevanza perché costituisce la base del
procedimento logico attraverso cui il giudice a quo ha formulato la questione
di legittimità costituzionale. E la Corte, nella cui competenza non rientra il
giudicare sopra questioni di abrogazione delle leggi, ritiene che il giudizio
sulla costituzionalità delle norme denunziate debba essere fondato sulla base
adottata dal Tribunale superiore.
3. - Le suindicate
disposizioni della legge 30 dicembre 1959 e della legge 27 dicembre 1953
violerebbero gli artt. 3 e 41 della Costituzione tanto se tali disposizioni si
riferiscano a concessioni nei riguardi delle quali esistevano condizioni di
favore in dipendenza delle leggi cosiddette di incentivazione, del cui asserito
carattere si dirà in seguito, quanto se si riferiscano a concessioni per le
quali quelle condizioni non esistevano.
Nel vagliare le
questioni, le due ipotesi saranno tenute distinte, dando la precedenza
all'esame relativo alla ipotesi in cui non esistano leggi di incentivazione.
Tale questione riveste carattere generale, giacché la sua soluzione, se fosse
nel senso dell'illegittimità, sarebbe assorbente rispetto alla questione
riflettente l'ipotesi della esistenza di leggi di incentivazione.
In riferimento ad
entrambe le ipotesi, la Corte ritiene che non sia influente ai fini del
decidere l'accertamento del carattere del sovracanone. Il denunziato contrasto
delle norme in esame con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, secondo i profili
sotto i quali la denunzia é stata formulata, può essere giudicato esistente o
non in base a criteri che valgono indipendentemente dalla determinazione della
natura della prestazione pecuniaria imposta dalle norme predette.
4. - Per quanto si
riferisce alla violazione dell'art. 3 della Costituzione rispetto alle ipotesi
in cui non esistano leggi di incentivazione, le ordinanze deducono che la
disparità di trattamento tra i concessionari dei bacini di pianura e quelli dei
bacini montani sarebbe illegittima perché fondata sul presupposto che essi si
trovino in condizioni obbiettive diverse, mentre la condizione dei due gruppi
di concessionari rispetto ai Comuni montani sarebbe identica. La violazione del
principio di eguaglianza sussisterebbe anche perché la misura del sovracanone
fissata dalla legge non sarebbe commisurata alla capacità contributiva del
concessionario, né all'importanza della concessione, né alle esigenze dei
Comuni montani, che ne sono i beneficiari.
Queste censure sono
infondate.
Il legislatore ha
ritenuto di dovere approntare un corpo di norme a favore dei territori montani,
ispirandosi ad uno scopo di pubblico generale interesse in armonia con una
norma della Costituzione, contenuta nell'art. 44, secondo comma. In questo
sistema si inseriscono le norme in esame.
Mentre non sono
sindacabili, sotto l'aspetto della violazione del principio di eguaglianza, i
criteri in base ai quali la misura del sovracanone é stata stabilita ed i
criteri in base ai quali il provento deve essere impiegato, non appare
criticabile l'imposizione di una particolare prestazione pecuniaria ai
concessionari dei bacini montani, commisurata alla stregua di criteri generali
ed obbiettivi, non riscontrandosi alcun eccesso nell'esercizio del potere
discrezionale del legislatore, il quale ha ragionevolmente posto a carico dei
concessionari dei bacini montani un concorso per l'approntamento degli aiuti da
portare alle popolazioni di quei territori dalle cui risorse i concessionari
traggono beneficio.
Le stesse
considerazioni valgono per giudicare infondata la censura di violazione del
principio di eguaglianza nell'ipotesi di esistenza di una legge di
incentivazione.
É innegabile che, con
le disposizioni denunziate, il legislatore ha creato una disparità di
trattamento tra concessionari che godevano ugualmente della esenzione del
canone, imponendo un nuovo obbligo ai soli concessionari dei bacini montani. Ma
tale disparità non appare illegittima, essendo immune da irragionevolezza la
norma che l'ha determinata; e ciò per i motivi già esposti.
5. - Le disposizioni
denunziate violerebbero il principio di libertà di iniziativa economica
privata, in quanto imporrebbero una illegittima compressione di tale iniziativa
al solo scopo di tutelare interessi di natura economica di altri soggetti, e
cioè dei Comuni montani.
Questa censura,
riferendosi ad entrambe le ipotesi, ha carattere più generale e deve quindi
essere esaminata per prima.
La Corte non ha
ragione di modificare il principio enunciato con la sentenza del 30 dicembre
1958, n. 78, alla quale nelle ordinanze si fa riferimento.
Qui non si tratta di
disposizioni adottate a favore di una categoria economica a carico di un'altra
categoria. La prestazione imposta é a favore di enti pubblici di importanza
fondamentale, quali sono i Comuni, per raggiungere scopi di carattere generale.
Non é possibile,
quindi, parlare di illegittime distorsioni che verrebbero a determinarsi nel
campo della libertà economica.
6. - Prima di passare
all'altro aspetto della questione relativa al contrasto col principio di
libertà di iniziativa economica, prospettata in riferimento ai casi in cui i
concessionari traggano benefici da leggi di incentivazione, occorre delimitare
il campo dell'indagine.
Giova notare,
anzitutto, che la questione proposta non si riferisce ad un preteso obbligo del
legislatore di fare onore agli affidamenti dati con la concessione di esenzioni
o di altri benefici, nel senso che il legislatore stesso non potrebbe revocare
tali benefici se non per apprezzabili ragioni. La questione qui prospettata ha
un ambito ben più ristretto: si riferisce ad una asserita tutela costituzionale
nei riguardi degli impegni assunti con leggi cosiddette di incentivazione.
Per quanto sia
superfluo, la Corte deve, in secondo luogo, precisare che la questione non può
essere esaminata in riferimento ad una categoria indeterminata di leggi,
rispondenti ad un tipo astratto, quello di leggi di incentivazione. E ovvio,
invece, che la questione debba essere esaminata e risolta in confronto di una
determinata legge, qualificata come legge di incentivazione: nel caso attuale
la legge 11 luglio 1913, n. 985.
Secondo le ordinanze,
é legge di incentivazione quella dettata al fine specifico di ottenere che il
privato, in vista di vantaggi che si realizzeranno in concreto solo se ed in
quanto egli compia l'attività prevista dalla legge, realizzi un determinato
compito ritenuto utile per la collettività, realizzazione che in mancanza della
legge non si sarebbe avuta o si sarebbe avuta in misura o con modalità diverse.
Sempre secondo le ordinanze, simili leggi sarebbero state previste dal
legislatore costituente nell'art. 41 della Costituzione là dove si affida alla
legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali. Le leggi di questo tipo godrebbero di una particolare tutela
costituzionale, giacché esse, siccome leggi di direttiva economica giusta le
previsioni dell'art. 41, avrebbero insito un carattere di imperatività sì da
non essere suscettibili di modificazioni fino a che non sia stato realizzato il
programma avuto di mira dalle leggi stesse.
E pertanto le
attività promosse dalla legge di incentivazione sfuggirebbero all'imposizione
di quei limiti, vincoli ed obblighi con cui lo Stato esercita, in conformità al
medesimo art. 41, la sua funzione di indirizzo della iniziativa privata.
La legge 11 luglio
1913, n. 985, avrebbe il carattere di legge di incentivazione giacché il
legislatore volle assicurare ai costruttori di alcuni impianti adeguati
vantaggi, rappresentati, fra l'altro, dalla gratuità della concessione come
necessaria contropartita del rischio e dell'onerosità dell'impresa. Onde
l'illegittimità della norma che ha imposto il sovracanone.
Ma, pur non apparendo
necessario, ai fini della presente controversia, prendere posizione in ordine
alla categoria delle leggi di incentivazione, ancora non compiutamente
elaborata, e a parte la difficoltà di applicare ad una legge, vecchia di mezzo
secolo, concetti che nemmeno oggi sono definitivi, la Corte non ritiene di
riscontrare nella norma impugnata la denunciata violazione dell'art. 41.
Quella legge,
preordinata alla realizzazione di determinate opere di pubblico interesse,
accordò, in vista di tale interesse, ai privati che erano chiamati a
realizzarle ai fini di una concessione amministrativa, taluni particolari
benefici. Ciò non importa però che, a lunga distanza di tempo e in una
situazione storica ed economica del Paese notevolmente cambiata, il legislatore
non possa, senza urtare contro i precetti costituzionali in materia di
programmazione economica, introdurre un nuovo onere a carico dei privati che
realizzarono quelle opere e sono tuttora titolari della concessione.
L'imposizione del
sovracanone non significa revoca della gratuità del canone, gratuità che é
rimasta inalterata. Il sovracanone, quale che sia la sua natura, costituisce un
nuovo e diverso onere a favore di enti distinti dallo Stato (i Comuni montani),
onere a cui sono stati assoggettati, con legge generale, tutti i concessionari
che si trovavano in una determinata posizione, al fine di far fronte a
sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, il cui soddisfacimento rispondeva
anche all'orientamento segnato da una norma costituzionale (art. 44, secondo
comma).
In armonia con il
sistema generale che aveva trovato la sua definitiva formulazione nell'art. 52
del testo unico sulle acque, la legge ha conferito ai Comuni montani un diritto
nei confronti di tutti coloro che, qualunque fosse la loro situazione rispetto
allo Stato, ritraevano una utilità dalla montagna, trasformandola in ricchezza
nelle zone di pianura, senza che alle popolazioni della montagna ne risultasse
un apprezzabile beneficio. Non é, pertanto, illegittimo che il legislatore
abbia accordato qualche compenso a favore di quelle popolazioni e che, a tal
fine, non abbia fatto discriminazioni fra i concessionari.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due cause
indicate in epigrafe;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, e 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 31 maggio 1965.