ORDINANZA
N. 37
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17,
promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 dal Tribunale di Trento nel
procedimento civile vertente tra di Sarentino Carlo ed Enrico e il vice
Commissario del Governo in Bolzano, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 169 dell'11
luglio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che nel
giudizio promosso con citazione del 28 giugno-1 luglio 1963 innanzi al
Tribunale di Trento da Carlo ed Enrico di Sarentino contro il vice Commissario
del Governo in Bolzano, per sentire dichiarare l'illegittimità del decreto del
Prefetto di Bolzano in data 13 aprile 1934, n. 790, con cui fu disposta
d'ufficio, in applicazione dell'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17, la
restituzione del nome patronimico "Sarnthein" nella forma italiana di
"Sarentino", gli attori sollevavano questione di legittimità
costituzionale del citato articolo di quest'ultimo decreto in relazione
all'art. 22 della Costituzione;
che il Tribunale, in
accoglimento dell'eccezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rimetteva a
questa Corte la decisione dell'anzidetta questione di legittimità
costituzionale;
che l'ordinanza é
stata regolarmente notificata alle parti costituite ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed inoltre comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei deputati ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 169
dell'11luglio 1964;
che in questa sede
nessuno si é costituito;
Considerato che tra i
dati di fatto enunciati nella parte introduttiva dell'ordinanza di rimessione
si legge (non é ben chiaro se come convincimento del giudice o come assunto della
parte): "che la famiglia Von Sarnthein non é mai stata originaria della
provincia di Trento, ma é famiglia bellunese di provenienza tedesca; che il
cognome Sarnthein non può essere considerato la traduzione tedesca di un
precedente nome italiano, per cui manca il presupposto logico-giuridico per
l'applicabilità dell'art. 1 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17";
che dalle anzidette
enunciazioni discenderebbe l'irrilevanza della questione di legittimità
costituzionale proposta;
che la questione di
rilevanza deve essere esaminata e risolta dal giudice a quo;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 aprile 1965.