ORDINANZA
N. 36
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1964 dal
Tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Spada Aldo, iscritta
al n. 180 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 295 del 28 novembre 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nel
corso del procedimento penale sopraindicato il Tribunale di Isernia,
accogliendo la richiesta del P. M., ha proposto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio
1941, n. 12) in riferimento al secondo comma dell'art. 106 della Costituzione;
il menzionato
Tribunale, nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto la questione non
manifestamente infondata rilevando che per l'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario
- in caso di mancanza o di impedimento di un giudice - il Presidente del
Tribunale può costituire il collegio, chiamando, quando non può provvedere
altrimenti, un vice Pretore della stessa sede (e quindi anche un magistrato
onorario) mentre per il secondo comma dell'art. 106 della Costituzione "la
legge sull'Ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli";
Considerato che
questa Corte con sentenza n. 99 del 7 dicembre 1964 ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale come innanzi proposta; con l'ordinanza del Tribunale
di Isernia non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la
decisione.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge lì marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) proposta dal Tribunale di
Isernia con ordinanza 7 ottobre 1964 in riferimento al secondo comma dell'art.
106 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 aprile 1965.