ORDINANZA
N. 35
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 150 del Codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 26 settembre 1964 dal Giudice istruttore del Tribunale di
Velletri nel procedimento penale a carico di Genna Antonio, iscritta al n. 172
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 295 del 28 novembre 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nel
corso del procedimento penale contro Genna Antonio, con ordinanza del 26
settembre 1964, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri ha
sollevato, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale della norma
contenuta nell'art. 150 del Codice penale, per la quale, la morte del reo,
avvenuta prima della condanna, estingue il reato. Secondo l'ordinanza, il
termine "reo" avrebbe assunto quasi esclusivamente il significato di
"colpevole" o di "condannato" non soltanto nella comune accezione,
ma anche nella terminologia dello stesso Codice (es. art. 171); onde, la norma
impugnata sarebbe in contrasto col precetto dell'art. 27 della Costituzione:
"l'imputato non é considerato colpevole sino alla condanna
definitiva";
Considerato che il
termine reo, nell'art. 150 del Codice penale non ha affatto il significato di
"colpevole", come si assume nell'ordinanza, le cui argomentazioni
sono smentite dalla relazione al Codice di procedura penale del 1930, la quale
ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali alla dizione "morte
dell'imputato", usata dal precedente Codice, é da preferirsi "morte
del reo". Il legislatore ha inteso, invero, dare alla parola un
significato ben diverso da quello di persona dichiarata colpevole, ed evitare
nel contempo il richiamo ad altra nozione che sarebbe di carattere processuale.
Ed in ciò concordando anche la dottrina - e nessun dubbio essendo stato giammai
sollevato nella pratica applicazione della norma - non appare per nulla
giustificato il dissenso manifestato dalla ordinanza e basato su argomenti, che
possono condurre ad una sola conclusione: che cioè il Codice penale adotta, in
modo più o meno appropriato, il termine "reo" per indicare talvolta
l'imputato e talvolta il condannato.
E poiché, nell'uso
delle parole, l'importante é che ognuno sappia intenderle nel significato loro
attribuito, la questione é manifestamente infondata, com'é altresì confermato
dal rilievo che la norma di legge deve necessariamente ricorrere all'uso di un
termine per indicare il soggetto la cui morte importa la estinzione del reato,
mentre il giudice non é affatto vincolato a ripetere nella decisione le stesse
parole del Codice, nulla vietando che egli si avvalga di altro termine, o
tecnico, quale "imputato", oppure privo di ogni qualificazione
giuridica;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del
Codice penale proposta dalla ordinanza del Giudice istruttore di Velletri in
riferimento all'art. 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 aprile 1965.