ORDINANZA
N. 34
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del R.D. 31 gennaio 1901, n. 36, e
dell'art. 16 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, promosso con ordinanza emessa
il 28 gennaio 1964 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a
carico di De Cesero Giovanni e Malfertheiner Michele, iscritta al n. 161 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 238 del 26 settembre 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Ritenuto che il
Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 28 gennaio 1964 proponeva a questa
Corte la questione della legittimità costituzionale dell'art. 3 del R.D. 31
gennaio 1901, n. 36, e dell'art. 16 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, in
riferimento agli artt. 16 e 52 della Costituzione;
che la detta
ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, ai sensi di
legge;
che nessuno essendosi
costituito dinanzi alla Corte, la causa é stata assegnata alla camera di
consiglio, a norma degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Considerato che é
necessario che il giudice a quo precisi, nella sua competenza, se egli ritenga
che entrambi i decreti da lui citati - R.D. 31 gennaio 1901, n. 36, e R.D. 24
febbraio 1938, n. 329 - siano in vigore, e se entrambi costituiscano norma di legge
o avente forza di legge, come tali impugnabili in questa sede (artt. 134 della
Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; e 23, lett.
a, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che contemplando i
detti decreti, agli articoli citati, varie ipotesi, é necessario che egli
indichi quale di esse ritiene dover riferire al caso sottoposto al suo giudizio
(art. 23, lett. b, della citata legge 11 marzo 1953);
che, inoltre, essendo
intervenuto, dopo l'ordinanza, il D. P. R 14 febbraio 1964, n. 237 (Gazzetta
Ufficiale, n. 110 del 5 maggio 1964), che contiene, fra l'altro, disposizioni
riguardanti la materia, é necessario che, ove le ritenga applicabili al caso
sottoposto al suo giudizio, ne esamini la rilevanza rispetto al caso medesimo;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Pretore di Pieve di Cadore.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 aprile 1965.