SENTENZA
N. 32
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 4 aprile
1952, n. 218, dell'art. 16 del D.L.L. 19 novembre 1945, n. 788, e dell'art. 24
del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048, promossi con due ordinanze emesse il 18 marzo
1964 dal Pretore di Siracusa nei procedimenti penali a carico di Santuccio
Rodolfo e di Giannetto Salvatore, iscritte ai nn. 103 e 104 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157
del 27 giugno 1964.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso d'un
procedimento penale, apertosi a carico del sig. Rodolfo Santuccio, il Pretore
di Siracusa ha emesso il 18 marzo 1964 un'ordinanza di rinvio alla Corte
costituzionale denunciando gli artt. 23, terzo comma, della legge 4 aprile
1952, n. 218; 16 del D.L.L. 19 novembre 1945, n. 788; 24 del R.D. 17 giugno
1937, n. 1048: disposizioni che puniscono con un'ammenda chi, datore di lavoro
o preposto al lavoro, rifiuti di prestarsi alle indagini di funzionari ed
agenti, incaricati della sorveglianza, o di fornir loro dati e documenti
necessari all'applicazione d'altre norme contenute in quelle leggi.
Secondo l'ordinanza,
queste disposizioni contrastano con l'art. 13 della Costituzione, che
"sancisce la inviolabilità della libertà personale" salvo "atto
motivato dell'autorità giudiziaria": infatti esse coartano la volontà del
cittadino obbligandolo, sotto la minaccia d'una pena, a collaborare coi
funzionari e con gli agenti che conducono indagini a suo danno; la legge
ordinaria non può colpire con sanzioni penali chi, non volendo prestarsi ad
accertamenti svolti contro di lui, difende la stessa inviolabilità della
propria persona: un tale comportamento omissivo tutt'al più potrebbe essere
sottoposto a congrue sanzioni civili.
Un'analoga denuncia,
contemporaneamente, lo stesso Pretore di Siracusa ha avanzato nel corso d'un
altro procedimento penale apertosi a carico del signor Salvatore Giannetto:
essa é diretta contro due delle tre disposizioni impugnate nell'altra ordinanza
(artt. 23, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e 24 del R.D. 17
giugno 1937, n. 1048).
Le due ordinanze sono
state ritualmente notificate e pubblicate.
2. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri é intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale
dello Stato, in tutt'e due le cause, con deduzioni che sono state depositate
contemporaneamente il 9 luglio 1964.
L'Avvocatura dello
Stato premette che l'art. 13 della Costituzione tutela specificatamente ed
esclusivamente la persona fisica del cittadino; rileva come tutto ciò non abbia
niente da spartire con le ispezioni che, a scopi economici e fiscali, possono e
devono essere disciplinate con legge (art. 14 della Costituzione), e con le
prestazioni personali, che possono e devono essere disciplinate pur esse con
legge (art. 23 della Costituzione); ricorda che le norme denunciate si limitano
a sanzionare penalmente l'obbligo imposto ai datori di lavoro di "fornire
i dati e i documenti" necessari per l'applicazione di leggi di previdenza:
quest'obbligo dunque, si giustifica con la finalità pubblica d'uno svolgimento
regolare del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale, che sono anzi
costituzionalmente tutelati; d'altra parte quei dati e quei documenti, secondo
l'Avvocatura dello Stato, non si riferiscono alla sfera personale del datore di
lavoro, ma alla sua attività imprenditoriale che é attività di interesse comune
e di rilievo pubblico; né, per chiunque non sia imputato, esiste nel nostro
ordinamento un diritto a rifiutare una risposta che potrebbe incriminarlo,
cioé, nel caso, un diritto a non fornire elementi che potrebbero tradursi in
suo danno.
L'Avvocatura, che ha
depositato anche una breve memoria illustrativa il 4 marzo 1965, conclude
chiedendo il rigetto della questione di legittimità costituzionale.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause,
avendo per oggetto le stesse questioni di legittimità costituzionale, vengono
decise con unica sentenza.
2. - Le ordinanze di
rinvio denunciano gli artt. 23, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
16 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788; 24 del R.D. 17 giugno 1937, n. 1048:
essi, obbligando il cittadino, sotto la minaccia d'una sanzione penale, a fornire
dati e documenti in proprio danno, coarterebbero la volontà della persona, cioè
quella sua libertà di autodeterminazione che sarebbe sicuramente tutelata
dall'art. 13 della Costituzione.
La questione é
infondata.
Le norme impugnate
fanno parte di leggi che, per scopi di previdenza e di integrazione dei salari,
impongono determinati obblighi ai datori di lavoro. Tali leggi hanno attribuito
a funzionari o ad agenti, appositamente preposti o incaricati, il compito di
sorvegliare le imprese perché siano adempiuti quegli obblighi e di raccogliere
dati e documenti necessari all'attuazione dei fini previdenziali e retributivi.
Inoltre il legislatore ha ritenuto, giustamente, che lo svolgimento di questo
compito richieda la collaborazione di chi risponde dinanzi alla legge
dell'attività dell'impresa e perciò gli ha imposto quel comportamento positivo
che forma oggetto delle norme impugnate (egli si deve prestare alle indagini
condotte da funzionari ed agenti e deve fornire quei dati e quei documenti).
In tal modo la
libertà della persona non risulta vincolata né più né meno di quanto lo sia per
effetto di una qualunque altra norma precettiva; e il vincolo consiste in un
obbligo specifico, d'estensione limitata, suggerito da motivi di interesse
generale e previsto espressamente dalla legge. La violazione di questo obbligo,
data la sua gravità, costituisce reato ed é punita con ammenda.
Le norme impugnate,
pertanto, non consentono all'Amministrazione di colpire la libertà fisica della
persona: infatti non attribuiscono a funzionari o ad agenti poteri di
costrizione materiale del cittadino; né annullano la libertà psichica o morale,
la personalità, dell'individuo, poiché piuttosto lo costringono soltanto e
saltuariamente a collaborare con un'attività di Controllo resa necessaria da
precise esigenze pubbliche: il legislatore non punisce il rifiuto del datore di
lavoro di "fornire elementi in proprio danno", come ritiene invece
l'ordinanza di rinvio; ma il rifiuto di aderire a indagini e a richieste dalle
quali dipende l'attuazione della legge previdenziale o retributiva (poco
importa poi se da esse può discendere inoltre l'accertamento di eventuali
inadempienze dello stesso datore di lavoro).
In conclusione l'art.
13 della Costituzione non risulta neanche sfiorato (v. da ultimo sentenza n. 30 del 1962 della Corte costituzionale).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause,
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, terzo comma, della
legge 4 aprile 1952, n. 218; 16 del D.L. L. 9 novembre 1945, n. 788; 24 del
R.D. 17 giugno 1937, n. 1048, proposta con le ordinanze citate in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO
- Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 aprile 1965.