SENTENZA
N. 31
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1964 dal Tribunale di Bassano del
Grappa nel procedimento penale a carico di Thiesmann Bernard Karl, iscritta al
n. 102 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Thiesmann Bernard Karl;
udita nell'udienza
pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito l'avv. Emanuele
Solenni, per il Thiesmann.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale contro Thiesmann Bernard Karl, il Tribunale di Bassano del
Grappa, con ordinanza del 16 aprile 1964, ha sollevato - su richiesta della
difesa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del
Codice di procedura penale in quanto dispone che il Pubblico Ministero od il
Pretore, nel dare avviso del procedimento all'imputato dimorante all'estero, lo
invita "a dichiarare od eleggere domicilio per la notificazione degli atti
nel luogo ove si procede". Poiché, ai sensi dell'art. 171 stesso codice,
l'elezione di domicilio può farsi in qualsiasi luogo del territorio nazionale,
la norma impugnata creerebbe disparità per i cittadini residenti all'estero e
per gli stranieri non residenti in Italia, rispetto al trattamento previsto
"per la generalità dei cittadini imputati in procedimenti penali".
Secondo l'ordinanza la norma impugnata violerebbe il precetto dell'art. 3 della
Costituzione, che sancisce l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge,
senza distinzione di condizioni personali, e violerebbe altresì il precetto
dell'art. 10, che implicitamente imporrebbe equiparazione di trattamento tra il
cittadino straniero e quello italiano.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Nel presente giudizio
si é costituito soltanto il Thiesmann rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele
Solenni, depositando in cancelleria le proprie deduzioni. Nelle quali, si
osserva che la formalità cui viene sottoposto l'imputato dimorante all'estero (sia
esso cittadino italiano o straniero) pone in essere una limitazione dei suoi
diritti e provoca altresì un ostacolo al libero svolgimento della professione
forense, garantito dalla Costituzione. Obbligando l'imputato dimorante
all'estero ad eleggere domicilio nel luogo in cui si procede, che il più delle
volte é diverso da quello da cui egli proviene ed in cui ha conoscenze, od
anche diverso da quello in cui risiede il difensore prescelto, si creerebbe la
necessità di un doppio affidamento, o quanto meno di un incarico domiciliare ad
una persona, che difficilmente accetterà tale incombenza senza essere
compensata. Il diritto di ogni individuo di recarsi liberamente ovunque creda
nel territorio nazionale od all'estero verrebbe - se non contrastato od impedito
- reso più difficile per tutti coloro che stabiliscano la loro residenza
all'estero.
La norma impugnata
violerebbe pertanto gli artt. 2 e 3 della Costituzione, e cioè la garanzia dei
diritti inviolabili dell'uomo come singolo in relazione alla eguaglianza di
tutti i cittadini davanti alla legge. La illegittimità costituzionale della
stessa norma si profilerebbe inoltre in relazione al principio di reciprocità
enunciato nell'art. 10 della Costituzione, in quanto allo straniero residente
fuori del territorio della Repubblica Italiana verrebbe praticato un
trattamento diverso - ai fini della notificazione di atti penali - di quello
che, ad esempio, la Repubblica federale tedesca, o il Regno d'Olanda od il
Regno di Danimarca, riservano ai cittadini italiani residenti in Italia (perciò
all'estero) cui debba essere contestata, in tali paesi, una imputazione. E la
difesa conclude sollevando perfino il dubbio che possa sussistere anche una
violazione del principio di libera circolazione dentro e fuori del territorio
della Repubblica, dato che al cittadino che stabilisce la sua temporanea dimora
all'estero viene imposto un obbligo che prima di questo trasferimento non gli
incombeva.
Considerato
in diritto
Secondo l'ordinanza
di rimessione la norma dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale, la
quale per l'imputato dimorante all'estero limita la facoltà di elezione di
domicilio al "luogo in cui si procede" sarebbe in contrasto col
principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed altresì col principio,
implicitamente ammesso dall'art. 10 della Costituzione, di equiparazione del
trattamento dello straniero a quello del cittadino italiano.
Esaminata con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione é fondata. Stabilendo
che gli imputati dimoranti all'estero (siano essi cittadini italiani o
stranieri) hanno facoltà di eleggere domicilio soltanto nel luogo ove si
procede, la norma impugnata detta per costoro una disciplina diversa rispetto
agli altri imputati, i quali possono eleggere domicilio in qualsiasi località
del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 171 del Codice di procedura
penale.
Siffatto diverso
trattamento non é sorretto da una diversità di situazioni, che valga a
legittimarlo, apparendo evidente che, nella materia regolata dalle norme in
esame, gli imputati si trovano in condizioni soggettive ed Oggettive identiche,
dovunque essi abbiano dimora.
Ed invero, l'elezione
di un domicilio speciale per le notifiche ha lo scopo di consentire all'ufficio
che procede di portare a conoscenza dell'imputato determinati atti, onde
metterlo in condizioni di adempiere ai suoi obblighi verso la giustizia, di
provvedere alla sua difesa e di tutelare in genere i suoi interessi. Queste
essendo le finalità dell'atto, la libertà di scelta del luogo, che
l'interessato preferisce per ricevere le notifiche, a seconda delle sue
esigenze, delle sue relazioni, dei rapporti di affari e di altri contingenti
motivi, é elemento essenziale in quanto rappresenta il mezzo più idoneo perché
la elezione di domicilio raggiunga in pieno i suoi effetti. Dal che deriva che
ogni limitazione in proposito che non sia collegata ad altre apprezzabili
esigenze, finisce col menomare inutilmente la portata e l'efficienza del mezzo
stesso.
Orbene, non é dato
individuare quali siano le ragioni per le quali siffatta libertà di scelta
viene negata all'imputato dimorante all'estero. La norma assume quale criterio
di differenziazione la dimora all'estero, ma questo é elemento secondario,
accidentale ed ininfluente rispetto alla manifestazione di volontà e rispetto
agli scopi ed agli effetti, che l'atto deve raggiungere. Non militano ragioni
di sorta a favore dell'Ufficio che procede, per il quale é indifferente
notificare l'atto in un luogo piuttosto che in un altro del territorio
nazionale; non si può ritenere che la dimora all'estero sia considerata con
disfavore; né sussistono altri ragionevoli motivi, idonei a dare una
giustificazione della disposizione per la quale l'imputato dimorante
all'estero, può eleggere domicilio soltanto nel luogo "in cui si
procede".
Pertanto, appare fuor
di dubbio che - sotto questo profilo - tutti gli imputati, ovunque abbiano
dimora, sono in condizioni di perfetta parità, quando, rispettando il principio
generale della territorialità della giurisdizione penale, eleggono domicilio
nell'ambito del territorio nazionale; e la diversità di trattamento giuridico,
non giustificata da plausibili motivi, ma fondata su una irrilevante differenza
di situazione, viola il principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini
di fronte alla legge.
Rimane assorbita
l'altra questione, proposta dall'ordinanza di rimessione, in riferimento
all'art. 10 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale,
nella parte "nel luogo in cui si procede", in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 aprile 1965.