Ordinanza n. 29 del 1965
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ORDINANZA N. 29

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme transitorie in tema di accertamento dei contributi unificati in agricoltura, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Cannone Riccardo ed altri ed il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 282 del 14 novembre 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Cannone Riccardo ed altri e del Servizio dei contributi agricoli unificati;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Nicola Macedonio e Giuseppe Perrone Capano, per Cannone ed altri, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Servizio dei contributi agricoli, ed il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 136 della Costituzione, rilevandosi come la norma impugnata abbia nuovamente introdotto il sistema di accertamento presuntivo, già dichiarato incostituzionale dalla sentenza 26 giugno 1962, n. 65, con l'effetto di determinare disparità di trattamento fra soggetti versanti in condizioni uguali, e ciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio dell'eguaglianza, con l'art. 53 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività e con l'art. 136 della Costituzione in ciò che attiene al giudicato delle sentenze della Corte costituzionale che, nella specie, sarebbe stato violato. Inoltre l'ultima parte del cennato art. 2, nel fissare l'ammontare della prestazione provvisoria con riferimento ai dati dell'accertamento presuntivo, non consente l'immediata tutela del diritto del contribuente all'accertamento reale del debito giacché non stabilisce, come avrebbe dovuto, termini né modalità né rimedi giuridici per la determinazione della prestazione definitiva e del relativo conguaglio, e ciò in contrasto con il precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione;

Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale é sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, n. 1412, alcune disposizioni della quale potrebbero avere influenza sulla questione prospettata;

che occorre, pertanto, che il giudice del merito emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 1965.