ORDINANZA
N. 29
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322,
recante norme transitorie in tema di accertamento dei contributi unificati in
agricoltura, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1964 dal Tribunale di
Bari nel procedimento civile vertente tra Cannone Riccardo ed altri ed il
Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 171 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 282
del 14 novembre 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio di Cannone Riccardo ed altri e del Servizio dei contributi agricoli
unificati;
udita nell'udienza
pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati
Arturo Carlo Jemolo, Nicola Macedonio e Giuseppe Perrone Capano, per Cannone ed
altri, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Servizio dei contributi agricoli, ed
il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con
l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento
agli artt. 3, 23, 53 e 136 della Costituzione, rilevandosi come la norma
impugnata abbia nuovamente introdotto il sistema di accertamento presuntivo,
già dichiarato incostituzionale dalla sentenza 26 giugno 1962, n. 65, con l'effetto di determinare disparità di
trattamento fra soggetti versanti in condizioni uguali, e ciò in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio dell'eguaglianza, con
l'art. 53 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che il sistema
tributario deve essere informato a criteri di progressività e con l'art. 136
della Costituzione in ciò che attiene al giudicato delle sentenze della Corte
costituzionale che, nella specie, sarebbe stato violato. Inoltre l'ultima parte
del cennato art. 2, nel fissare l'ammontare della prestazione provvisoria con
riferimento ai dati dell'accertamento presuntivo, non consente l'immediata
tutela del diritto del contribuente all'accertamento reale del debito giacché
non stabilisce, come avrebbe dovuto, termini né modalità né rimedi giuridici
per la determinazione della prestazione definitiva e del relativo conguaglio, e
ciò in contrasto con il precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione;
Considerato che in
pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale é sopravvenuta la legge
18 dicembre 1964, n. 1412, alcune disposizioni della quale potrebbero avere
influenza sulla questione prospettata;
che occorre,
pertanto, che il giudice del merito emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 aprile 1965.