ORDINANZA
N. 28
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322,
recante norme transitorie in tema di accertamento dei contributi unificati in
agricoltura, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1964 dal Tribunale di
Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Macedonio Nicola ed altri
ed il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 145 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 238 del 26 settembre 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione
in giudizio di Macedonio Nicola ed altri e del Servizio dei contributi agricoli
unificati;
udita nell'udienza
pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati
Arturo Carlo Jemolo, Nicola Macedonio e Luigi Pietrantonio, per Macedonio ed
altri, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Servizio dei contributi agricoli, ed
il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con
l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in
riferimento agli artt. 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione, rilevandosi che
le norme impugnate avrebbero mantenuto, senza una adeguata giustificazione
riferibile alla differenza delle situazioni giuridiche, una disparità di
trattamento tra le regioni nelle quali é praticato il sistema dell'accertamento
diretto e quelle già soggette ad accertamento presuntivo, in violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Inoltre, fissando
l'ammontare della prestazione provvisoria con riferimento ai dati dell'abolito
accertamento reale del debito e senza stabilire termini, modalità e rimedi
giuridici per la determinazione della prestazione definitiva e del relativo
conguaglio, non si sarebbe adempiuto il precetto dell'art. 23 della
Costituzione. Mancando, poi, per le medesime carenze la garanzia di un
procedimento idoneo a condurre l'accertamento reale del debito su iniziativa
del debitore, che ha interesse ad eliminare l'incertezza della prestazione
provvisoria con la determinazione definitiva del contributo e sostituendo i
dati presuntivi con quelli effettivi non sarebbe stato neppure rispettato il
principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53). Per il resto il
Tribunale si é riportato agli altri profili prospettati dagli attori, i quali,
secondo l'esposizione di fatto contenuta nella stessa ordinanza, avevano, fra
l'altro, dedotto che l'art. 2 della legge denunziata costituirebbe violazione
del giudicato della Corte costituzionale di cui alla sentenza 25 giugno 1962 ed
integrerebbe altresì violazione dell'art. 81 della Costituzione;
Considerato che in
pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale é sopravvenuta la legge
18 dicembre 1964, n. 1412, alcune disposizioni della quale potrebbero avere
influenza sulla questione prospettata; che occorre, pertanto, che il giudice
del merito emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza, a seguito del quale vedrà
il giudice stesso se sia da integrare la motivazione nei riguardi della
questione in ordine all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, anche eventualmente in
relazione all'art. 1 della nuova legge;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 aprile 1965.