SENTENZA
N. 26
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge della Regione del Trentino-Alto Adige,
concernente "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sulla
elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige", riapprovata dal
Consiglio regionale il 7 ottobre 1964, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 28 ottobre 1964, depositato nella
Cancelleria della Corte costituzionale il 31 successivo ed iscritto al n. 13
del Registro ricorsi 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza
pubblica del 3 febbraio 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e l'avv. Giorgio Franco, per il Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ricorso
notificato il 28 ottobre 1964 il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato il
disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 20 agosto
1952, n. 24, sulla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige",
riapprovato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della detta Regione,
dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1964 e comunicato al Commissario del
Governo il 13 ottobre successivo.
Il disegno di legge
impugnato con l'art. 1 stabilisce che sono elettori per l'elezione del
Consiglio regionale i cittadini italiani i quali, essendo iscritti nelle liste
elettorali di un Comune delle due provincie di Trento o Bolzano, compilate a
norma della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, risiedano, nel giorno della votazione,
da almeno tre anni ininterrottamente nel territorio della Regione.
Con l'art. 2
stabilisce che il sindaco, entro dieci giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, deve compilare un elenco di coloro che, pur essendo iscritti nelle
liste elettorali, non possono raggiungere il requisito della residenza
ininterrotta ai sensi dell'articolo precedente, e prevede la trasmissione entro
i cinque giorni successivi dell'elenco stesso, in duplice copia, alla
Commissione elettorale comunale, la quale, dopo operata la revisione di sua
competenza, trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale
mandamentale e l'altra al sindaco, che deve curarne la pubblicazione mediante
avviso del deposito dell'elenco medesimo per otto giorni nella segreteria
comunale.
Avverso l'iscrizione
nell'elenco é ammesso reclamo alle Commissioni elettorali da parte di ogni
elettore, nel termine di pubblicazione. La Commissione mandamentale, poi, sulla
scorta dell'elenco approvato dalla Commissione comunale, ed in base alle
decisioni adottate sui ricorsi pervenuti, depenna in via definitiva dalla copia
delle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi degli elettori
rimasti ancora compresi nell'elenco.
Con l'art. 3, infine,
la legge impugnata, completando la descritta disciplina elettorale, stabilisce
che il sindaco, nelle prime ore del giorno fissato per la votazione, e comunque
prima dell'inizio delle operazioni di voto, consegna al presidente dell'ufficio
elettorale un elenco degli elettori che, essendo iscritti nelle liste della
Sezione, revisionate dalla Commissione elettorale mandamentale, hanno tuttavia
trasferito la loro residenza fuori del territorio della Regione nel periodo
compreso fra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
elettorali ed il giorno della votazione.
2. - Rileva nel
ricorso l'Avvocatura che l'art. 19 dello Statuto Trentino-Alto Adige, dopo
avere stabilito sia il sistema elettorale da seguire nella Regione -
proporzionale a suffragio universale diretto e segreto - sia il numero dei
consiglieri da eleggere e la ripartizione territoriale dei collegi, autorizza
eccezionalmente la Regione a fissare con propria legge le ulteriori modalità
delle elezioni, prevedendo - in deroga all'art. 48, sesto comma, della
Costituzione, secondo cui il diritto di elettorato attivo può essere limitato
solo con legge dello Stato e per determinati motivi - che possa stabilirsi il
requisito "della residenza nel territorio della Regione per un periodo
ininterrotto non superiore ai tre anni".
Trattandosi di
limitazione eccezionale che, come tale, postula una interpretazione
restrittiva, e versandosi in materia non compresa fra quelle elencate nell'art.
4 dello Statuto, la potestà così attribuita alla Regione dovrebbe, secondo
l'Avvocatura, considerarsi solo secondaria e, come tale, da esercitarsi nei
limiti dei principi stabiliti dalle singole leggi dello Stato. Di conseguenza
la Regione avrebbe potuto soltanto determinare, a norma del richiamato art. 19
dello Statuto, il periodo di residenza necessario per esercitare l'elettorato
attivo nelle elezioni regionali, e non, come invece ha fatto con l'art. 1
dell'impugnato disegno di legge, apportare modificazioni o aggiunte, tra le
quali appunto sarebbe da inquadrare il requisito della residenza anche nel
giorno della votazione. Con ciò la Regione avrebbe derogato ai principi di cui
agli artt. 10 e 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, privando i cittadini
italiani nati o residenti nella Regione delle potestà opzionali riconosciute a
tutti dall'ordinamento giuridico nazionale. Cosicché l'art. 1 in definitiva
sarebbe, secondo l'Avvocatura, in contrasto con gli artt. 3 della Costituzione
e 4 e 19 dello Statuto Trentino-Alto Adige, oltre che con le citate
disposizioni della legge n. 1058 del 1947.
Quanto all'art. 2,
osserva l'Avvocatura che, mentre il primo e il secondo comma, disciplinando
l'aggiornamento delle liste in relazione al periodo triennale di residenza,
come sopra stabilito dall'art. 1, incorrono nei vizi di illegittimità
costituzionale già lamentati, il terzo ed il quarto comma violerebbero i
principi della citata legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sotto il duplice profilo
della previsione di due organi diversi per la decisione dei ricorsi contro
l'inclusione negli elenchi degli esclusi dal voto, e della esclusione
dell'azione popolare, ammessa invece per principio generale, informativo di
tutto il contenzioso in materia elettorale.
L'art. 3, infine,
sarebbe affetto da analoghi vizi e violerebbe inoltre l'art. 25 della medesima
legge n. 1058 del 1947, conferendo al sindaco l'anomalo potere di modificare le
liste approvate dalle Commissioni elettorali.
Conclude il ricorso
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale e il conseguente
annullamento dell'impugnato disegno di legge.
3. - La Regione,
previa delibera del Consiglio regionale in data 29 ottobre 1964, si é
costituita in giudizio, in persona del Presidente pro tempore della
Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Feliciano Benvenuti e
Giorgio Franco, i quali hanno depositato nella cancelleria della Corte, il 17
novembre 1964, le proprie deduzioni, notificate al Presidente del Consiglio dei
Ministri il precedente giorno 13.
Osserva anzitutto la
difesa della Regione che la Regione stessa ha competenza legislativa esclusiva
in materia elettorale, data la relativa completezza ed autonomia del sistema
adottato nello Statuto speciale.
Comunque, il
carattere esclusivo della competenza legislativa in materia elettorale
deriverebbe anche dall'art. 4 dello Statuto speciale, giacché tale articolo
attribuisce alla Regione la potestà di emanare norme legislative in materia di
ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto. Ciò
comprenderebbe anche la materia elettorale in considerazione del fatto che i
Consigli regionali sarebbero appunto uffici della Regione, e la relativa
potestà legislativa rientrerebbe nella più generale potestà organizzatoria
della Regione. La potestà legislativa regionale in materia elettorale non
potrebbe quindi trovare altro limite se non quello della conformità ai principi
costituzionali, di cui appunto all'art. 4 dello Statuto speciale. Verrebbe
perciò meno il presupposto di diritto su cui si articola l'impugnativa del
disegno di legge in esame.
Passando ad esaminare
i singoli motivi di doglianza, osserva la difesa della Regione che, se l'art. 1
della legge regionale ha imposto il requisito della residenza nel territorio
regionale nel giorno della votazione, ciò ha fatto in puntuale attuazione di
quanto é disposto dall'art. 19, ultimo comma, dello Statuto. Infatti la
residenza ininterrotta ivi richiesta avrebbe la sua ragion d'essere
nell'intento di far partecipare alla vita dell'amministrazione regionale coloro
che possono vantare una certa stabilità di rapporti ed un certo attuale
inserimento nella vita della Regione, requisiti che ovviamente non potrebbero
sussistere in chi, pur avendo risieduto a lungo nella Regione, da essa si
trasferisce proprio nell'imminenza della votazione. Non potrebbe parlarsi,
quindi, di violazione degli artt. 10 e il della legge 7 ottobre 1947, n. 1058,
perché i relativi principi sarebbero già stati derogati dall'art. 19, ultimo
comma, dello Statuto.
La impugnativa contro
i primi due commi dell'art. 2 del disegno di legge in esame, correlativi
all'art. 1, sarebbe resistita poi dalle argomentazioni come sopra svolte per
sostenere l'infondatezza delle doglianze mosse contro l'art. 1 medesimo; mentre
i vizi attribuiti nel ricorso al terzo e quarto comma sarebbero pure infondati,
giacché la pretesa forma anomala dei ricorsi troverebbe la sua giustificazione
nel carattere esclusivo della competenza legislativa regionale in materia
elettorale, che soffrirebbe soltanto i limiti dei precetti costituzionali e dei
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, coi quali ovviamente non
contrasterebbe la specifica disciplina prevista nei citati commi terzo e quarto
dell'art. 2.
Riguardo alla
disciplina dell'azione popolare sostiene la difesa della Regione che, poiché
essa rientra indubbiamente nella materia elettorale, si sarebbe in presenza di
un oggetto che la legge ben poteva regolare con i limiti derivanti dall'art. 19
e dall'art. 4, n. 1, dello Statuto.
Le considerazioni che
precedono, secondo la stessa difesa, varrebbero altresì a destituire di
fondamento gli addebiti mossi all'art. 3, che, oltre tutto, si presenterebbe
come necessario completamento della disciplina sancita dall'art. 1, al fine di
garantirne l'integrale applicazione.
Conclude la difesa
della Regione chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - L'Avvocatura
dello Stato ha depositato, nei termini, una memoria illustrativa con cui
insiste nelle tesi già prospettate e, in particolare, riafferma il carattere
concorrente della potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige in
materia elettorale, attraverso una disamina sistematica delle disposizioni
della Costituzione (artt. 117 e 122) e degli altri Statuti speciali regionali,
dalla quale disamina emergerebbe che a nessuna Regione a Statuto ordinario o
speciale é riconosciuta potestà legislativa primaria o esclusiva in materia di
elezioni del Consiglio regionale e soprattutto di elettorato attivo o passivo.
Inoltre l'Avvocatura
esclude che - come vorrebbe invece la difesa della Regione - possa comprendersi
anche la materia elettorale nella potestà organizzatoria attribuita alla
competenza legislativa regionale dall'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale.
Osserva che il Consiglio regionale - come il Presidente e la Giunta - é organo di
rilevanza costituzionale e non ufficio della Regione, e che questa distinzione
trova fondamento negli artt. 97, 55, 83 e 92 della Costituzione, che
distinguono appunto gli uffici della pubblica Amministrazione dagli organi
dello Stato.
Anche dal raffronto
fra le disposizioni di cui agli artt. 117 e 122 della Costituzione e fra le
disposizioni di vari articoli degli Statuti speciali, che disciplinano
separatamente e distintamente, da un lato, il potere legislativo regionale in
materia di ordinamento degli uffici, e, dall'altro la stessa potestà in materia
elettorale, emergerebbe la infondatezza della tesi regionale in esame, la
quale, invece, tenderebbe ad identificare, nella sostanza, le due potestà.
Senza dire che se l'ordinamento degli uffici regionali previsto dall'art. 4, n.
1, dello Statuto Trentino-Alto Adige comprendesse anche la materia delle
elezioni, non avrebbero più senso gli artt. 19 e 42 dello Statuto stesso, che
appunto tale materia espressamente disciplinano.
Un ulteriore aspetto
di illegittimità costituzionale infine l'Avvocatura prospetta, osservando che
il requisito della residenza da almeno un triennio nel territorio regionale nel
giorno della votazione colpisce quegli elettori che si siano trasferiti
temporaneamente a causa di lavoro o per altri ragionevoli motivi; onde
sussisterebbe la violazione del principio di eguaglianza, anche per non avere
la legge regionale tenuto conto dei detti motivi, e non avere così
differenziato, nel trattamento, ipotesi indubbiamente differenziate nella sostanza.
5. - Nell'udienza del
3 febbraio 1965 le difese delle parti hanno illustrato le rispettive tesi ed
hanno insistito nelle prese conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Per risolvere la
controversia in esame deve decidersi, anzitutto, la questione concernente la
portata e i limiti della potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige
in materia elettorale.
Mentre il ricorso,
infatti, si fonda essenzialmente sull'affermazione che tale potestà, non
rientrando nell'ambito dell'art. 4 dello Statuto speciale, dovrebbe
necessariamente configurarsi come potestà legislativa "secondaria",
soggetta quindi ai limiti dei principi delle leggi dello Stato a norma
dell'art. 5 dello Statuto, la difesa della Regione ritiene, invece, che si
tratterebbe di competenza legislativa piena, come tale soggetta, ai sensi
dell'art. 4, ai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico. Sostiene,
anzi, che la potestà in esame potrebbe ritenersi compresa nella norma del n. 1
dell'art. 4, che stabilisce la competenza della Regione per l'ordinamento degli
uffici regionali e del personale ad essi addetto.
2. - Sembra opportuno
sgombrare subito il terreno da quest'ultimo assunto.
L'ordinamento degli
uffici della Regione, di cui al n. 1 dell'art. 4, e del personale addetto, non
può riguardare il Consiglio, il Presidente e la Giunta, che sono organi della
Regione, ed organi di rilevanza costituzionale, e non uffici, come agevolmente
può argomentarsi anche dalla Costituzione che distingue gli organi dello Stato
(artt. 55, 83 e 92) dagli uffici della pubblica Amministrazione (art. 97), e
come in tal senso e in via generale risulta da vari articoli degli Statuti
speciali (artt. 3, lett. a, e 17 dello Statuto sardo; 24, lett. p. e 3 dello
Statuto siciliano; 2, lett. a, e 16 dello Statuto Valle d'Aosta; 4, n. 1, e 5,
n. 1, dello Statuto Friuli-Venezia Giulia).
3. - Per risolvere la
questione non sembra che essa possa essere posta con riferimento all'art. 5 o
all'art. 4 dello Statuto speciale, così come fanno, dai rispettivi punti di
vista, le parti in causa.
Invero, come l'ambito
della potestà legislativa regionale non é desumibile soltanto dagli articoli
degli Statuti che espressamente elencano le materie affidate alla competenza
regionale, non si esaurisce cioè nelle materie ivi indicate, ma si estende ad
altre previste da diverse disposizioni statutarie (ad es. la materia
tributaria, di bilancio, di referendum, di controllo sugli enti locali); così,
in particolare, per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, la competenza
legislativa regionale non risulta esclusivamente dagli artt. 4 e 5 dello
Statuto, ma viene completata dalle disposizioni di vari articoli dello Statuto
medesimo (ad es. 7, 53, 56, 64, 65, 69 e 81) e, in particolare dell'art. 19,
che aggiunge appunto la materia elettorale.
Onde la ricerca dei
limiti di tale potestà legislativa non va tanto effettuata tenendo presenti
quelli previsti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, e discutendo sulla loro
estensibilità alla materia elettorale, bensì va orientata verso il
riconoscimento e la determinazione di quei limiti che, comunque vogliano essere
definiti, emergono necessariamente dalla peculiarità della materia singola,
rapportata alle esigenze fondamentali che informano la vita dello Stato, nel
cui ambito le autonomie regionali si muovono, purché resti salva l'unità
politica dello Stato consacrata dall'art. 5 della Costituzione. Questo precetto
più spiccatamente, e necessariamente, si concreta nella unitarietà dei principi
ispiratori dell'attività pubblica, che tende al conseguimento dei fini
essenziali per la conservazione e lo sviluppo del gruppo espresso dallo Stato.
In relazione a questi concetti la Corte costituzionale ha rilevato che, per una
esigenza logica, prima che giuridica, il regolamento dell'esercizio dei diritti
politici deve risultare da leggi dello Stato, in quanto é lo Stato che presiede
all'equilibrio generale degli interessi dei cittadini (sentenza n. 105 del
1957). Si spiega perciò come lo Statuto in esame doveva contenere apposita
norma per regolare il diritto elettorale per la Regione, e in relazione appunto
a quei fini unitari va stabilita la portata della norma medesima e vanno intesi
i limiti della potestà legislativa della Regione in materia elettorale.
Bene pertanto é stato
in proposito dalla prevalente dottrina osservato che i principi stabiliti dalle
norme che regolano l'elettorato sia attivo che passivo, attenendo
all'attuazione del principio democratico, su cui si fonda la vita dello Stato,
non possono essere derogati dalle leggi regionali, specie nel caso in cui
queste, apportando modifiche ai principi medesimi, vengano a comprimere i modi
di attuazione della democrazia.
Né é possibile,
secondo la tesi sostenuta dalla difesa della Regione, restringere la sostanza
dei limiti della potestà legislativa regionale in materia elettorale solo ai
principi costituzionali, con esclusione degli altri principi stabiliti al
riguardo dalle leggi statali, assumendosi che, in tal modo, non verrebbe
toccata l'unità politica dello Stato, sufficientemente garantita
dall'osservanza dei principi costituzionali. Giova in contrario osservare che
le leggi statali in materia di diritti politici, e particolarmente in materia
elettorale, sono leggi di attuazione della Costituzione, la quale al riguardo
si limita ad enunciare soltanto criteri di massima, non compiutamente definiti;
e pertanto non si vede come potrebbe ritenersi salvaguardata l'unità politica
dello Stato in presenza di leggi regionali regolanti, in modo diverso da quanto
il legislatore statale ha stabilito, una materia che, come si é affermato
incide sulla garanzia della libertà democratica del Paese.
4. - Quanto si é
detto spiana la via per l'esame della legittimità della legge impugnata.
Secondo la legge
dello Stato (7 ottobre 1947, n. 1058) l'elettore può essere ammesso ad
esercitare il diritto di voto nel domicilio elettorale anche se abbia
trasferito la sua residenza prima del giorno della votazione. Ciò si evince
chiaramente dal disposto degli artt. 10 e 11 della citata legge n. 1058, che
riconoscono appunto tale facoltà e ne disciplinano l'esercizio. L'art. 1 del
disegno di legge impugnato pone invece, inderogabilmente, il requisito della
residenza nel territorio regionale "nel giorno della votazione"; si
costituisce così una disciplina restrittiva dell'esercizio del diritto di voto
rispetto a quella risultante dalle leggi dello Stato, e si incide in modo
sostanziale sulla consistenza dell'elettorato attivo, toccando quindi uno dei
punti essenziali della disciplina stessa. D'altra parte affermare, come fa la
difesa della Regione, che questa restrizione sarebbe conseguenza necessaria
della ratio della norma statutaria di cui all'ultimo comma dell'art. 19, che
prevede il requisito di un periodo minimo di residenza nella Regione per poter
votare, e vorrebbe con ciò far partecipare alla vita della Regione solo chi può
vantare una certa stabilità ed attualità di rapporto con essa, ma fino
all'ultimo giorno, significa restringere arbitrariamente il contenuto della
norma, che pur si ispira a motivi analoghi a quelli in base ai quali trova la
sua giustificazione la facoltà di opzione prevista dalla ricordata legge
statale n. 1058 del 1947.
L'art. 1 impugnato,
contrastando pertanto, con la riferita restrizione, con i principi della legge
dello Stato, é da ritenere costituzionalmente illegittimo.
5. - Per quanto
concerne il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del disegno di legge
impugnato, poiché essi costituiscono una disciplina strettamente collegata e
conseguenziale alla restrizione ora rilevata, incorrono indubbiamente nello
stesso vizio.
6. - Altrettanto può
dirsi per il terzo e quarto comma, i quali prevedono la facoltà di ricorso
contro gli elenchi degli esclusi dal voto in base al requisito della residenza
così come previsto dall'art. 1.
Può però aggiungersi
che é fondato anche l'altro motivo di doglianza sollevato in proposito dal
Presidente del Consiglio, col porre in rilievo l'anomalia della disciplina dei
ricorsi ivi disposta.
Stabiliscono le norme
in esame che l'elettore, entro un certo termine "può produrre tanto alla
Commissione elettorale comunale quanto alla Commissione elettorale mandamentale
documentato reclamo per ottenere la eventuale cancellazione dall'elenco. La
Commissione mandamentale, sulla scorta dell'elenco approvato dalla Commissione
comunale, ed in base alle decisioni adottate sui reclami eventualmente
pervenuti, depenna i nominativi degli elettori rimasti ancora compresi nelle
liste sezionali". Esattamente osserva l'Avvocatura che si é così
introdotta la competenza di due organi diversi per la decisione dei ricorsi, in
contrasto con quanto prescrive, in materia, la legge elettorale statale. La
stessa difesa della Regione, che si limita, anche su questo punto, a ribadire
la propria interpretazione della portata della potestà legislativa regionale
nel campo elettorale, che già si é più sopra dimostrata infondata, non nega il
contrasto.
In realtà la
menzionata norma regionale, forse a cagione della sua non perfettamente chiara
formulazione, si presta alla interpretazione prospettata dall'Avvocatura,
specie in considerazione della mancanza di ogni indicazione relativa all'organo
decidente dei ricorsi, la cui produzione é invece prevista in modo alternativo
all'una o all'altra delle Commissioni elettorali.
Si profila così una
ulteriore causa di illegittimità costituzionale della norma in esame, che si
discosta dal regime statale delle impugnative in materia elettorale.
7. - Infine é
illegittimo anche l'art. 3, impugnato, che rappresenta l'integrazione della
disciplina degli iscritti nelle liste elettorali che abbiano trasferito la
residenza fuori del territorio della Regione nel periodo compreso fra la data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali ed il giorno di votazione.
E ciò anche
prescindendo dalla considerazione che il potere affidato da quella norma al
Sindaco di procedere all'aggiornamento delle liste secondo i criteri già
descritti, escludendo i cittadini che egli affermi trasferiti nel giorno della
votazione, costituisce una sostanziale deroga a quanto stabilisce in materia la
legge elettorale statale, in base alla quale sono riservate alle Commissioni
elettorali le attribuzioni di maggior rilievo, e comunque quelle che comportano
apprezzamenti e decisioni di merito, restando affidati al Sindaco i compiti di
ridotta importanza e di carattere prevalentemente esecutivo, quali la
pubblicazione di manifesti, la trasmissione di atti, le notificazioni ecc.
(vedi artt. 15 e 16 della legge elettorale).
Con il che emerge,
anche sotto questo profilo, il contrasto dell'art. 3 impugnato con la
legislazione statale.
8. - Quanto precede
dimostra la illegittimità dell'intera legge, e pertanto non é necessario
passare all'esame degli altri motivi dedotti col ricorso, e cioé il contrasto
col principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, e il
mancato inserimento, nella legge stessa, dell'azione popolare.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale della legge della Regione del Trentino-Alto Adige
concernente "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, sulla
elezione del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige", riapprovata
dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1964.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 aprile 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 aprile 1965.