SENTENZA
N. 24
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 84 del T.U. delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promosso con ordinanza
emessa il 30 gennaio 1964 dal Pretore di Iglesias nel procedimento penale a
carico di Bisio Alessandro e D'Ascanio Giuseppe, iscritta al n. 41 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91
dell'11 aprile 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale dinanzi al Pretore di Iglesias a carico di Bisio Alessandro
e D'Ascanio Giuseppe, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 84,
ultimo comma, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, per avere gestito in Iglesias una scuola per
conducenti di veicoli a motore senza la prescritta autorizzazione del Ministero
dei trasporti, la difesa degli imputati sollevava eccezione di illegittimità
costituzionale del citato art. 84, in riferimento agli artt. 33 e 41 della
Costituzione.
Il Pretore, ritenuta
la questione rilevante ai fini della decisione della causa, con ordinanza 30
gennaio 1964, disponeva la sospensione del procedimento e la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
Muovendo dalla
premessa che la norma contenuta nell'art. 84 del Codice della strada,
disciplini una attività di insegnamento (teorico-pratico per conducenti di
veicoli a motore), il Pretore ha ravvisato dubbi sulla sua legittimità
costituzionale in riferimento all'art. 33 della Costituzione il quale assicura
la libertà d'insegnamento. La norma impugnata - secondo l'ordinanza - mentre da
un lato prevede determinati, specifici requisiti per conseguire
l'autorizzazione all'esercizio di una scuola guida, dall'altro - con le
espressioni: la autorizzazione "può essere rilasciata" e "può
essere negata", usate rispettivamente nei commi secondo e quarto - lascia
al Ministero dei trasporti la possibilità di accordare o meno la richiesta
autorizzazione, attribuendo in tal modo alla pubblica Amministrazione una
discrezionalità talmente ampia da snaturare il diritto alla libertà di insegnamento
garantito dalla Costituzione.
Ravvisando, poi,
nella gestione di scuole-guida la sussistenza di una attività imprenditoriale,
il Pretore ha ritenuto sussistente il contrasto anche con l'art. 41 della
Costituzione che sancisce il principio della libertà della iniziativa economica
privata, in quanto anche tale libertà può trovare limiti nella legge, ma non
nel potere discrezionale della pubblica Amministrazione.
L'ordinanza,
ritualmente comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.
Nel presente giudizio
le parti private non si sono costituite, ma é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con deposito di deduzioni in cancelleria in data 23 aprile 1964.
In ordine alla
pretesa violazione dell'art. 33 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che
l'insegnamento tecnico-pratico impartito nei corsi di addestramento per
conducenti di veicoli a motore, non si configura come situazione giuridica
costituzionalmente garantita dal primo comma di detto articolo, ma rientra
nella sfera del legislatore ordinario che può liberamente classificarlo come
situazione di diritto soggettivo, perfetto o affievolito o di interesse
legittimo.
La norma
costituzionale, ad avviso dell'Avvocatura, tende a garantire la libertà di
insegnamento di tutte quelle materie che attengono alla formazione culturale e
professionale dell'individuo; essa, pertanto, si riferisce alla scuola
propriamente detta che ha per compito l'istruzione e l'educazione e non
riguarda, invece, quei corsi preparatori o di addestramento, come quello in
esame, nel quale vengono impartiti elementi nozionistici e soprattutto pratici
al fine di preparare gli allievi per il conseguimento di una patente di guida.
In ordine poi alla
denunciata violazione dell'art. 41 della Costituzione l'Avvocatura contesta che
la norma impugnata lasci adito al dubbio interpretativo rilevato dal Pretore
sulla attribuzione di una assoluta discrezionalità alla pubblica
Amministrazione per il rilascio dell'autorizzazione, dovendosi, per contro,
intendere la norma nel senso che la pubblica Amministrazione sia tenuta a concedere
detta autorizzazione dopo avere accertato il possesso da parte dei richiedenti
di tutti i requisiti prescritti.
Per quanto in
particolare riguarda la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 84,
l'Avvocatura rileva che con essa il legislatore ha inteso attribuire
all'amministrazione la facoltà di stabilire se le qualità negative delle
persone, indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, siano di
tale gravità ed intensità da non consentire il rilascio dell'autorizzazione.
L'Avvocatura chiede,
pertanto, che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza di
rimessione denuncia l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 84 del T.U.
del Codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che, nel
disciplinare la materia delle scuole per conducenti di veicoli a motore,
subordina l'apertura delle scuole stesse alla preventiva autorizzazione del
Ministero dei trasporti.
Segnatamente, però,
le censure di illegittimità vengono mosse ai commi secondo e quarto della
citata norma i quali rispettivamente dispongono che l'autorizzazione "può
essere rilasciata a chi possiede adeguata capacità finanziaria" e
"può essere negata" alle persone indicate nell'art. 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423.
Dette disposizioni -
secondo il Pretore - attribuiscono all'autorità amministrativa, in sede di
accertamento e valutazione dei requisiti economici e morali attinenti alla
persona del richiedente l'autorizzazione, un margine di discrezionalità troppo
ampio sì che, dovendosi ravvisare nella gestione delle scuole guida una
attività tanto di insegnamento, quanto imprenditoriale, sussisterebbe contrasto
tra la norma in esame e gli artt. 33 e 41 della Costituzione che garantiscono
la libertà d'insegnamento e della iniziativa economica privata.
2. - Quantunque
nell'ordinanza si parli di libertà d'insegnamento e non già di libertà della
scuola, e cioé del diritto di aprire scuole, deve ritenersi che il Pretore
abbia inteso riferirsi al terzo e non già al primo comma dell'art. 33 della
Costituzione.
Ciò premesso - a
prescindere dalla questione se per le scuole che, come quelle in esame, non
trovano corrispondenza nelle scuole istituite dallo Stato sia o meno pertinente
il riferimento al terzo comma dell'art. 33 della Costituzione - la Corte
ritiene sufficiente ai fini del decidere ricordare come, sia nel campo della
libertà della scuola, sia in quello della libertà della iniziativa economica
privata, si é avuto occasione di affermare che il riconoscimento di tali
diritti da parte della Costituzione non può intendersi come preclusione per il
legislatore ordinario di dettare disposizioni che, da un canto specifichino
limiti e condizioni di esercizio del diritto stesso e, dall'altro,
attribuiscano all'autorità amministrativa poteri di controllo il cui margine di
discrezionalità, tuttavia, non sia eccessivamente ampio.
Gli affermati
principi valgono, a maggior ragione, per le scuole guida disciplinate dall'art.
84 del Codice della strada. Trattasi, come é evidente, di un settore di
particolare delicatezza e pericolosità, strettamente connesso alla tutela della
pubblica incolumità, in quanto insegnar guida di autoveicoli non significa
semplicemente impartire nozioni teoriche e tecniche sul funzionamento dei motori
e sulle norme che regolano la circolazione stradale, ma vuole dire soprattutto
istruire gli allievi alla pratica della guida, alla effettiva conduzione cioè
dei veicoli su strade pubbliche.
Ora é evidente che
siffatta attività non poteva essere lasciata all'incontrollata e illimitata
iniziativa dei privati e ben si giustifica l'intervento del legislatore diretto
a dettar norme che, specificando condizioni e ponendo limiti all'esercizio di
tale attività, contemperino e armonizzino il diritto dei singoli con le
esigenze della collettività.
A presidio di queste
pubbliche finalità l'art. 84 subordina l'apertura di una scuola-guida ad una
autorizzazione che presuppone l'accertamento e la valutazione da parte
dell'amministrazione della esistenza ed idoneità di due ordini di requisiti: il
primo inerente alla capacità economica e alle qualità morali del richiedente
(commi secondo e quarto), il secondo attinente alla organizzazione e alla
attrezzatura tecnica della scuola (commi quinto e sesto).
In ordine ai
requisiti del primo gruppo la norma é stata indubbiamente formulata in modo da
attribuire all'autorità amministrativa una certa discrezionalità nel potere di
valutazione ma, ad avviso della Corte, trattasi di una discrezionalità
sufficientemente circoscritta.
Per quanto riguarda
in particolare la capacità finanziaria é evidente che non si sarebbe potuta
legislativamente predeterminarla in una espressione costante nel tempo e fissa
nella misura. Tale capacità, infatti, deve essere valutata tenendo conto di
diversi elementi, quali il centro dove la scuola deve sorgere, l'organico e
cioè il numero degli insegnanti e degli istruttori, l'entità della pigione da
corrispondersi per i locali che non siano di proprietà del richiedente,
l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola, la spesa occorrente per
l'assicurazione dei veicoli destinati alle esercitazioni e così via.
Giustamente perciò il
legislatore ha stabilito che la capacità finanziaria sia adeguata e cioè
proporzionata alla attività per la quale é richiesta. L'adeguatezza funziona da
limite efficace al potere di valutazione dell'autorità amministrativa di modo
che l'autorizzazione non può non essere rilasciata a chi abbia dimostrato di
possedere una capacità finanziaria adeguata alla scuola che intende gestire.
Per quanto riguarda i
requisiti morali l'art. 84 stabilisce (comma terzo) che l'autorizzazione non
può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
nonché coloro che sono sottoposti alle misure di sicurezza personale o a
sorveglianza speciale previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423. Il comma quarto invece, attribuisce all'autorità amministrativa la
facoltà di negare l'autorizzazione alle persone indicate nell'art. 1 della
citata legge e cioè agli oziosi e vagabondi abituali; a coloro che sono
abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti e che debba ritenersi
che vivano con i proventi di delitti o col favoreggiamento o che siano proclivi
a delinquere; a coloro che siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la
prostituzione, ad esercitare il contrabbando ovvero il traffico di sostanze
tossiche o stupefacenti; a coloro, infine, che svolgano abitualmente altre
attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.
Questa Corte ha già
avuto occasione di stabilire (sentenza n. 23 del 1964) che le disposizioni dell'art. 1 della legge
n. 1423 del 1956 non sono da considerarsi costituzionalmente illegittime in
quanto le categorie di persone in esse configurate sono esattamente
identificabili sulla base di criteri ed elementi oggettivi e non equivoci,
puntualmente determinati dalla legge.
Nel prendere in
considerazione tali categorie di persone ai fini dell'attività contemplata
dall'art. 84, il Codice della strada non ha adottato la soluzione di escluderle
senz'altro dalla possibilità di ottenere l'autorizzazione a gestire una
scuola-guida, nel presupposto della loro generica pericolosità per la sicurezza
e la pubblica moralità. Ha, invece, con disposizione indubbiamente più
favorevole, attribuito all'Amministrazione la facoltà di valutare l'idoneità
morale del richiedente che appartenga a tali categorie, al fine di stabilire se
i suoi specifici attributi negativi siano tali, da doversi considerare
incompatibili con la gestione di una scuola-guida.
A tal proposito é
opportuno, tra l'altro, tener presente che le scuole in questione sono
frequentate soprattutto da giovani d'ambo i sessi e perciò la facoltà di negare
in alcuni casi l'autorizzazione, facoltà peraltro esercitabile solo nei
confronti di persone appartenenti alle predette categorie, trova sicura ed
adeguata giustificazione nei delicati compiti che i titolari di scuole-guida
sono chiamati a svolgere.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 del T.U. delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
concernente le scuole per i conducenti di veicoli a motore, in riferimento agli
artt. 33 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 aprile 1965.