ORDINANZA
N. 21
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv. del Codice di procedura penale in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, promosso con
ordinanza 8 luglio 1964 del Tribunale di Siracusa, nel procedimento penale a
carico di Michele Pavano, iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre
1964.
Udita nella camera di
consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con
l'ordinanza predetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale
dell'art. 234 cpv. del Codice di procedura penale, sotto il profilo che la
facoltà che esso concede al Procuratore generale di richiamare, prima della
sentenza che chiude la istruzione formale e con provvedimento insindacabile,
gli atti e di rimetterli alla Sezione istruttoria, sottrae l'istruzione della
causa al giudice naturale e quindi contrasta con il principio costituzionale
della precostituzione legale del giudice affermato dall'art. 25, primo comma,
della Costituzione;
che la parte non si é
costituita in giudizio;
Considerato che
questa Corte, con la sentenza n. 110 del 7 giugno 1963, ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 234, secondo comma, del Codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che, per effetto di
tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136
della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87);
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 234 cpv.
del Codice di procedura penale, promossa con ordinanza 8 luglio 1964 del
Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 18 marzo 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 31 marzo 1965.