Sentenza n. 19 del 1965
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ORDINANZA N. 19

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1964 dal giudice conciliatore di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Maltese Nicolò e Lipari Francesco, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 29 del 4 luglio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto che nel giudizio promosso avanti al giudice conciliatore di Alcamo da Maltese Nicolò contro Lipari Francesco, tendente ad ottenere che la ripartizione dei prodotti del fondo di proprietà di quest'ultimo e tenuto a mezzadria dall'attore, venga effettuata riconoscendo al mezzadro una quota del 63 per cento, in conformità alla legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, sulla ripartizione dei prodotti agricoli, é stata sollevata dal convenuto eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 di detta legge;

che il conciliatore, in accoglimento dell'eccezione stessa, con ordinanza del 16 maggio 1964, sollevava questione di legittimità costituzionale degli articoli prima indicati della legge stessa, in relazione agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione;

che nel giudizio avanti a questa Corte si é costituito il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, che, con deduzioni in data 5 luglio 1964, ha chiesto il rigetto del ricorso;

Considerato che l'art. 1 della legge regionale n. 4 impugnata contiene un termine finale della propria vigenza facendolo coincidere con l'emanazione di una legge di riforma dei Contratti agrari;

che, in pendenza del giudizio avanti a questa Corte, é sopravvenuta la legge statale 15 settembre 1964, n. 756, contenente norme in materia di contratti agrari, entrata in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 settembre, ed essa, all'art. 16, stabilisce che le sue disposizioni si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso; che si rende pertanto necessario che il giudice conciliatore di Alcamo esamini, alla stregua della nuova legge statale, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la sua ordinanza del 16 maggio 1964;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al giudice conciliatore di Alcamo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 1965.