ORDINANZA
N. 19
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge della Regione
siciliana 16 marzo 1964, n. 4, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1964
dal giudice conciliatore di Alcamo nel procedimento civile vertente tra Maltese
Nicolò e Lipari Francesco, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 29 del 4 luglio 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della
Regione siciliana.
Ritenuto che nel
giudizio promosso avanti al giudice conciliatore di Alcamo da Maltese Nicolò
contro Lipari Francesco, tendente ad ottenere che la ripartizione dei prodotti
del fondo di proprietà di quest'ultimo e tenuto a mezzadria dall'attore, venga
effettuata riconoscendo al mezzadro una quota del 63 per cento, in conformità
alla legge della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, sulla ripartizione dei
prodotti agricoli, é stata sollevata dal convenuto eccezione di illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 di detta legge;
che il conciliatore,
in accoglimento dell'eccezione stessa, con ordinanza del 16 maggio 1964,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli articoli prima indicati
della legge stessa, in relazione agli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione;
che nel giudizio
avanti a questa Corte si é costituito il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, che, con deduzioni
in data 5 luglio 1964, ha chiesto il rigetto del ricorso;
Considerato che
l'art. 1 della legge regionale n. 4 impugnata contiene un termine finale della
propria vigenza facendolo coincidere con l'emanazione di una legge di riforma
dei Contratti agrari;
che, in pendenza del
giudizio avanti a questa Corte, é sopravvenuta la legge statale 15 settembre
1964, n. 756, contenente norme in materia di contratti agrari, entrata in
vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
avvenuta il 22 settembre, ed essa, all'art. 16, stabilisce che le sue
disposizioni si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria
in corso; che si rende pertanto necessario che il giudice conciliatore di
Alcamo esamini, alla stregua della nuova legge statale, la rilevanza della
questione di legittimità costituzionale sollevata con la sua ordinanza del 16
maggio 1964;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al giudice conciliatore di Alcamo.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 31 marzo 1965.