SENTENZA
N. 17
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 260 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383,
promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1964 dalla seconda Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti nel giudizio in materia di responsabilità
contabile a carico di Calvitti Donato ed altri, iscritta al n. 110 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 169
dell'11 luglio 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio di Calvitti Donato ed altri;
udita nell'udienza
pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
uditi gli avvocati
Leopoldo Piccardi e Michele Lanzetta, per Calvitti ed altri, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò. per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel giudizio di
appello in materia di responsabilità contabile, pendente innanzi alla Corte dei
conti a istanza del signor Calvitti Donato, con l'adesione di altri, contro il
Comune di Campomarino, la seconda Sezione giurisdizionale di quel consesso, a
richiesta delle parti private, ha sollevato taluni dubbi circa la legittimità
costituzionale dell'art. 260 del T.U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.
383, con riferimento all'art. 103, secondo comma, della Costituzione, e ne ha
deferito l'esame a questa Corte.
Con l'attribuire in
primo grado ai Consigli di prefettura e solo in grado di appello alla Corte dei
conti la risoluzione delle controversie in materia di responsabilità previste
degli artt. 251-259 del T.U. comunale e provinciale e di ogni altra
responsabilità dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio
comunale, provinciale e consorziale, la norma denunciata violerebbe infatti la
"riserva assoluta di giurisdizione della Corte dei conti nella materia di
contabilità pubblica" che sarebbe enunciata nel secondo comma dell'art.
103 della Costituzione, la quale implicherebbe la sottrazione ad ogni altro
giudice di qualsiasi cognizione a tal titolo, ancorché semplicemente in primo
grado. A tal fine l'ordinanza argomenta anche dagli altri commi dell'art. 103,
il primo dei quali, a differenza dal secondo (relativo alla giurisdizione della
Corte dei conti), contempla accanto al Consiglio di Stato "altri organi di
giustizia amministrativa", mentre il terzo - che si occupa, con carattere
riconosciuto immediatamente operativo, della giurisdizione dei tribunali
militari di pace e di guerra - testimonierebbe il valore precettivo, permanente
e organico di tutte le disposizioni dell'articolo (e perciò anche di quella del
secondo comma). Essa aggiunge che l'immediato venir meno della competenza di
primo grado dei Consigli di prefettura sarebbe confermato anche dal fatto che
l'inizio dei procedimenti innanzi ad essi, ai sensi del secondo comma dell'art
260, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza (e cioè del
prefetto, presidente del consesso giudicante), contrasterebbe col principio
costituzionale di imparzialità della funzione giurisdizionale.
Dopo aver osservato
che, alla stregua della legislazione vigente, l'eliminazione della competenza
giurisdizionale dei Consigli di prefettura non produrrebbe alcuna lacuna
nell'ordinamento, l'ordinanza nota ancora che la VI disposizione transitoria
della Costituzione non varrebbe a legittimare la sopravvivenza di tale
competenza all'entrata in vigore della Costituzione, data la completezza e la
precettività immediata della riserva assoluta in favore della Corte dei conti
enunciata nel secondo comma dell'art. 103 - riserva affatto inconciliabile, del
resto, con la trasformazione (che sarebbe contemplata dalla citata disposizione
transitoria correlata con l'art. 102 della Costituzione) dei Consigli di
prefettura in sezioni specializzate dei tribunali ordinari.
L'ordinanza é stata
notificata alle parti in causa il 26 e 27 maggio 1964 e al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 27 maggio, é stata comunicata ai Presidenti dei due
rami del Parlamento il 23 maggio 1964; é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 luglio 1964, n. 169.
2. - Innanzi a questa
Corte si sono costituiti i sigg. Calvitti Donato, Viola Giuseppe, Lattanzio
Oreste, Di Renzo Luigi, Girardo Vincenzo, Montazzoni Maria, Carriero Chiara e
Lucia, depositando in data 31 luglio 1964 mandato e deduzioni, e chiedendo la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 260 impugnato. In
aggiunta agli argomenti contenuti nell'ordinanza della Corte dei conti, essi
sottolineano la mancanza di indipendenza dei Consigli di prefettura - composti
di elementi in posizione di dipendenza gerarchica rispetto al prefetto,
presidente del consesso, e destinati a operare come strumenti dell'ingerenza
governativa nelle Amministrazioni locali in contrasto col principio
costituzionale dell'autonomia di queste - e fanno appello a quel precetto di
adeguamento delle leggi alle esigenze delle autonomie locali, che é enunciato
dalla IX disposizione transitoria della Costituzione, con l'assegnazione di un
termine ancor più breve di quello prescritto nella disposizione VI.
3. - Nega invece ogni
fondamento all'impugnativa il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'atto
d'intervento, a cura dell'Avvocatura generale dello Stato, depositato il 17
luglio 1964.
L'art. 103 della
Costituzione, secondo l'Avvocatura, non fonda alcuna riserva assoluta di
giurisdizione, e si limita a conservare gli organi di giurisdizione in esso
considerati, tra i quali la Corte dei conti. Comunque non potrebbe recarsi in
dubbio l'applicabilità della VI disposizione transitoria anche ai Consigli di
prefettura.
Fino alla revisione
prevista da questa, osserva l'Avvocatura, il legislatore costituente volle la
conservazione di tutte le giurisdizioni speciali preesistenti, "quali che
fossero le rispettive particolarità di struttura", sottraendole a ogni
sindacato di legittimità costituzionale "almeno per quanto attiene alle
norme che ne regolano la composizione e la competenza".
Quand'anche dovesse
ammettersi che il secondo comma dell'art. 103 della Costituzione enunci una
riserva di giurisdizione in favore della Corte dei conti, e che tale riserva
valga a escludere persino la possibilità di una competenza di primo grado di un
giudice diverso; e quand'anche dovesse ammettersi che l'attuale composizione
dei Consigli di prefettura non soddisfi il principio costituzionale
dell'indipendenza dei giudici; nondimeno la VI disposizione transitoria della
Costituzione basterebbe a escludere che la giurisdizione di tali consessi possa
considerarsi senz'altro venuta meno.
Né sarebbe esatto che
la revisione prevista dalla VI disposizione transitoria non potrebbe essere
ammessa se non in presenza di una possibilità alternativa di soppressione o di
conservazione dell'organo: infatti l'art. 125 della Costituzione prevede la
conservazione di "organi di giustizia amministrativa" diversi dal
Consiglio di Stato, e tuttavia gli organi di giustizia amministrativa esistenti
sono anch'essi soggetti a revisione. Comunque, nel sopprimere i Consigli di
prefettura in attuazione della VI disposizione transitoria della Costituzione
il legislatore avrebbe sempre la scelta tra l'alternativa di devolverne la
competenza giurisdizionale di primo grado alla Corte dei conti così com'é
attualmente ordinata e quella di devolverla a sezioni provinciali o regionali
di essa, di nuova istituzione.
4. - In una memoria
depositata il 4 febbraio 1965 la difesa delle parti private precisa, in limine,
in primo luogo, che la dichiarazione di illegittimità dell'art. 260 del T.U.
comunale e provinciale deve essere estesa, ex art. 27 della legge n. 87 del
1953, agli artt. 23, 310 e 311 dello stesso T.U. , riguardanti, il primo, la
composizione dei Consigli di prefettura per l'esercizio della giurisdizione
contabile, e, gli altri due, la procedura dei giudizi; in secondo luogo, che
l'ordinanza della Corte dei conti non investe soltanto il contrasto della
Sopravvivenza della giurisdizione dei Consigli di prefettura con l'art. 103,
secondo comma, della Costituzione, ma anche il contrasto delle regole sul
funzionamento, di tali organi col principio costituzionale della imparzialità
dei giudizi, e quindi con gli artt. 24 e 108 della Costituzione.
Nell'illustrare
ampiamente i motivi dell'ordinanza di rinvio, la memoria adduce, tra l'altro, a
sostegno della tesi dell'immediata operatività del precetto del secondo comma
dell'art. 103 della Costituzione, in virtù del quale sarebbe venuta
automaticamente meno la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura,
l'osservazione che, ove così non fosse, le decisioni di questi ultimi non
potrebbero sfuggire al ricorso per cassazione per violazione di legge previsto
dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione per tutte le sentenze degli
organi giurisdizionali ordinari o speciali (fatta eccezione per quelle dei
tribunali militari in tempo di guerra, nonché per quelle del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti): e ciò snaturerebbe completamente la posizione dei
Consigli di prefettura quali organi giurisdizionali di primo grado in materia
di contabilità pubblica.
Con riferimento poi
agli artt. 24 e 108 della Costituzione la memoria richiama l'attenzione sul
fatto che i Consigli di prefettura sono composti unicamente di funzionari
amministrativi dello Stato, privi di garanzia di indipendenza e
"tradizionalmente considerati come una longa manus del
Governo"; e si sofferma particolarmente sulla partecipazione alla camera
di consiglio - sia pure soltanto "con voto consultivo" - del
"funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto"
(art. 23 T.U.), il quale sarebbe "istituzionalmente, un accusatore",
per giunta interessato alla decisione, poiché la legge lo considera
"personalmente responsabile degli errori che non siano ritenuti
scusabili" e "personalmente obbligato" a rilevare le
irregolarità contabili e i casi di responsabilità degli amministratori
sottoposti al giudizio (art. 311). La partecipazione di tale funzionario alla
camera di consiglio sarebbe poi tanto più grave, in quanto ne sono escluse le
parti interessate, le quali anzi, in evidente violazione del diritto di difesa,
non avrebbero neppure la possibilità di esporre oralmente le proprie ragioni,
giacché l'art. 225 del regolamento comunale e provinciale del 1911
consentirebbe al Consiglio di sentirle solo "quando lo creda
opportuno".
5. - A propria volta
l'Avvocatura dello Stato, in una memoria depositata anch'essa il 4 febbraio,
insiste nelle precedenti conclusioni, osservando, precipuamente: a) che l'art.
103 della Costituzione, se riserva alla Corte dei conti la giurisdizione in
materia di contabilità pubblica, lo fa all'unico fine di sottrarre tale
giurisdizione, da un lato, al Consiglio di Stato ed agli altri organi di giustizia
amministrativa, e dall'altro al giudice ordinario, ma non anche al fine di far
venir meno la giurisdizione di primo grado dei Consigli di prefettura; b) che
il giudizio contabile, una volta promosso dal Prefetto (che é "l'autorità
più qualificata a mettere in moto il procedimento stesso"), si svolge
"in piena autonomia ed indipendenza, senza che per questo solo fatto
risultino ridotte o limitate le garanzie di giustizia e di imparzialità del
procedimento"; c) che la soppressione della competenza giurisdizionale dei
Consigli di prefettura porrebbe - contrariamente all'assunto dell'ordinanza di
rinvio - delicati problemi di adeguamento, "essendo nella materia
contabile la funzione giurisdizionale intimamente collegata alla funzione di
controllo": onde tale soppressione non potrebbe aver luogo "senza
aver prima provveduto alle necessarie trasformazioni istituzionali": non
diversamente dalle altre disposizioni costituzionali, che, pur prevedendo la
soppressione di enti ed organi, sono state considerate non immediatamente
operative "fin quando non si fosse provveduto, in modo effettivo ed
organico, alle necessarie trasformazioni istituzionali", le disposizioni
costituzionali ora invocate non potrebbero, senza urtare contro insuperabili
esigenze strutturali e funzionali del sistema, essere intese nel senso di un
automatico venir meno della giurisdizione dei Consigli di prefettura
indipendentemente dalla emanazione di apposite norme di adattamento.
6. - All'udienza di
trattazione i patroni delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi.
Considerato
in diritto
1. - Secondo
l'ordinanza di rimessione la disposizione del secondo comma dell'art. 103 della
Costituzione, in base alla quale "la Corte dei conti ha giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica", avrebbe inteso riservare in modo
assoluto, e con operatività immediata, a quell'alto consesso, la competenza a
conoscere di tutti i giudizi attinenti alla "contabilità" tanto dello
Stato, che degli altri enti pubblici. Ciò importerebbe l'automatico venir meno,
fin dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, della competenza dei
Consigli di prefettura in ordine ai "giudizi contabili" in precedenza
rientranti nella loro giurisdizione; e comporterebbe perciò, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 260 del T.U. della legge comunale e
provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il quale attribuisce a
quei Consigli la risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di
responsabilità previste dagli artt. 251-59 dello stesso testo unico.
La tesi non é
fondata.
Dai lavori
preparatori risulta che dal disfavore con cui gli autori della Costituzione
considerarono le giurisdizioni speciali andò esente (unitamente al Consiglio di
Stato) la Corte dei conti. In aggiunta ai compiti di controllo
sull'amministrazione statale e su quella degli "enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria" (art. 100), la Costituzione volle perciò
conservare a questo istituto anche la veste di organo di giurisdizione, che era
propria della sua tradizione, particolarmente in relazione alle controversie
attinenti alla "contabilità pubblica". Di qui l'enunciazione del
secondo comma dell'art. 103, secondo cui la Corte "ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica" (oltre che "nelle altre specificate
dalla legge"). Nulla autorizza però a ritenere che in tal modo i
costituenti abbiano inteso riservare alla Corte la competenza a conoscere di
tutti i giudizi comunque vertenti nella materia della "contabilità
pubblica".
Questa affermazione
appare tanto più evidente, quando si consideri che la materia delle
controversie relative alla "contabilità pubblica" é di quelle il cui
ambito non si riesce a definire - tanto per ciò che riguarda l'oggetto, quanto
per ciò che riguarda i soggetti - se non in base a puntuali specificazioni
legislative. Basti tener presente, in proposito, che mentre per tradizione
vengono considerati attinenti alla "contabilità pubblica", e deferiti
alla Corte dei conti, i giudizi in materia di comune responsabilità civile,
verso lo Stato, dei funzionari, impiegati ed agenti di esso (art. 52 del T.U.
sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214), gli analoghi giudizi di
responsabilità (di entità peraltro non identica), verso i rispettivi enti,
degli amministratori e dipendenti degli enti locali vengono (dall'art. 265 del
T.U. comunale e provinciale) deferiti all'autorità giudiziaria ordinaria
(diversamente dai giudizi di responsabilità ex artt. 251 - 259, sui quali sono
invece competenti i Consigli di prefettura, ai sensi dell'art. 260).
Dunque, se può dirsi
esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti é il principale organo
della "giurisdizione contabile" - la quale suole accompagnarsi alla
funzione di controllo ed esercitarsi ex officio - , non appare invece esatto ritenere
- come pretenderebbe l'ordinanza di rimessione - incompatibile col secondo
comma dell'art. 103 della Costituzione che alla Corte dei conti sia conferita,
in un settore della "giurisdizione contabile" relativo ad enti
locali, una competenza limitata al secondo grado. L'esistenza, in materia, di
una competenza di primo grado di un organo diverso non sottrae infatti alla
Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle.
2. - Quanto si é
detto non esclude che la competenza giurisdizionale di primo grado in materia
di "contabilità pubblica" attribuita a un organo diverso dalla Corte
dei conti possa urtare con altri precetti costituzionali ed essere perciò
illegittima a titolo diverso.
Fermo il concetto
che, per le considerazioni che precedono, la "giurisdizione
contabile" dei Consigli di prefettura non può ritenersi venuta meno pel
solo effetto del secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, é peraltro da
ricordare che tale giurisdizione - non rientrante tra quelle coperte dalle disposizioni
conservatrici dell'art. 103 - é soggetta alla "revisione" cui la VI
disposizione transitoria della Costituzione vuole che sia sottoposta la
generalità delle giurisdizioni speciali.
Per tale
"revisione" quest'ultima disposizione assegnava al Parlamento un termine
di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Questo termine, al
pari di altri termini ed adempimenti prescritti dalla Carta costituzionale, non
é stato osservato. Si é determinato così uno stato di incompiutezza, e perciò
di alterazione, del sistema concepito dall'Assemblea costituente, che questa
Corte ritiene doveroso segnalare ancora una volta.
La lamentata
inosservanza del termine costituzionale non ha prodotto tuttavia - come
ripetutamente la Corte ha avuto occasione di affermare - il venir meno delle
giurisdizioni speciali soggette a revisione (sentenze nn. 41 del 1957, 42 del 1961, 92 del 1962).
Tutto ciò premesso,
non può, d'altro canto, escludersi in modo assoluto che la giurisdizione dei
Consigli di prefettura sia, per la sua struttura o per differenti ragioni,
incompatibile con la Costituzione. La "revisione" contemplata dalla
VI disposizione transitoria fu voluta allo scopo di consentire al Parlamento di
stabilire, attraverso un approfondito esame, se le singole giurisdizioni
speciali siano meritevoli di essere conservate o debbano essere trasformate o
soppresse, e di elaborare le indispensabili norme di adeguamento (senza le
quali si produrrebbero inevitabilmente, nel sistema giurisdizionale,
rallentamenti, disguidi ed altri inconvenienti). Ma - contrariamente
all'assunto dell'Avvocatura dello Stato, e in conformità di quanto questa Corte
ha pure avuto occasione di affermare più volte (sentenze nn. 92 del 1962, 132 e 133 del 1963, 103 del 1964) -, la previsione di essa non importa
affatto che, prima della "revisione", le giurisdizioni speciali
possano continuare a vivere così come sono, anche quando la loro struttura o il
loro modo di operare contrasti coi precetti dettati dalla Costituzione per la
giurisdizione in generale (quali quelli destinati ad assicurare il diritto di
difesa, l'indipendenza dei giudici, il ricorso per violazione di legge: artt.
24, 108, 111 della Costituzione) e perciò validi per qualsiasi organo di
giurisdizione.
Precisati questi
concetti in via di principio, risulta chiaro che, non diversamente dalle altre
giurisdizioni destinate a essere "revisionate", anche i Consigli di
prefettura in sede giurisdizionale, in tanto possono continuare a operare
legittimamente fino al momento della "revisione" prescritta dalla VI
disposizione transitoria della Costituzione, in quanto la loro composizione e
il loro funzionamento non contrasti con precetti costituzionali del tipo ora
richiamato.
Questa Corte non può
quindi esimersi dal prendere in esame le denuncie, formulate nell'ordinanza di
rimessione, relative alla violazione, da parte di disposizioni sulla
giurisdizione dei Consigli di prefettura, di precetti costituzionali generali
in materia di giurisdizione.
Essa non può farlo
però - ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, se non
"nei limiti dell'impugnativa".
Orbene, la sola
impugnativa proposta sotto il profilo in esame - enunciata anzi in modo quasi
incidentale e a rinforzo dell'impugnativa fondamentale richiamantesi all'art.
103 della Costituzione - riguarda un unico e circoscritto problema. Afferma
l'ordinanza che il disposto dell'impugnato art. 260 del T.U. comunale e
provinciale, pel fatto che "vuole le relative procedure iniziate d'ufficio
o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza (e cioè lo stesso Prefetto)",
ferirebbe il principio di imparzialità della giurisdizione. Entro tali limiti
va dunque tenuto l'esame della Corte: il quale - diversamente da quanto
pretenderebbe la difesa delle parti private - non può quindi portarsi né sul
rispetto, da parte delle disposizioni sulla composizione di quei Consigli in
sede giurisdizionale (non impugnate), del precetto costituzionale della
indipendenza dei giudici (art. 108 della Costituzione), né sul rispetto, da
parte delle regole del giudizio davanti ai Consigli di prefettura (anch'esse
non impugnate), della garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24
della Costituzione), e dello stesso principio costituzionale della imparzialità
del giudice.
Nei riferiti limiti,
dai quali la Corte é tenuta a non discostarsi, la questione proposta non appare
fondata.
É vero che i giudizi
contemplati dall'art. 260 del T.U. comunale e provinciale possono essere
iniziati dal Consiglio di prefettura d'ufficio, o su richiesta dell'autorità di
vigilanza, che é lo stesso Prefetto, presidente di quel Consiglio: onde in essi
non vale la regola ne procedat judex ex officio. Ma la esclusione di
tale regola - esclusione riscontrabile, nel nostro ordinamento, in vari altri
casi (tra i quali, oltre ai giudizi pretorili in materia penale e ai giudizi
fallimentari, rientrano proprio i giudizi sui conti davanti alla Corte dei
conti: art. 45 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214) - non importa lesione del
principio della imparzialità del giudice (il cui primo fondamento risiede
nell'art. 3 della Costituzione). Quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni
giudice operi in condizione di assoluta estraneità e indifferenza - e perciò di
neutralità - rispetto agli interessi in causa. E nulla esclude che anche un
giudizio promosso ex officio possa svolgersi in condizioni di assoluta
imparzialità.
La norma denunziata
non può esser considerata quindi, per sé sola, lesiva del principio di
imparzialità della giurisdizione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata
in epigrafe, dell'art. 260 del T.U. della legge comunale e provinciale
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento all'art. 103 della
Costituzione e al principio di imparzialità della funzione giurisdizionale.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 31 marzo 1965.