SENTENZA
N 15
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale siciliana 27
dicembre 1950, n. 104, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1963 dal
Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Ente per la riforma
agraria in Sicilia e l'amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al
n. 60 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, n. 19 del 24 aprile 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente della Regione siciliana e l'atto di costituzione in
giudizio dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udita nell'udienza
pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente della
Regione siciliana e per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Ritenuto
in fatto
L'Ente per la riforma
agraria in Sicilia, dopo aver prodotto ricorso con esito sfavorevole, prima
alla Commissione provinciale e poi a quella centrale delle imposte, conveniva
davanti al Tribunale di Palermo l'Amministrazione delle finanze per sentirla
condannare alla restituzione dell'imposta proporzionale di registro riscossa su
un contratto con il quale l'Ente aveva affidato all'istituto agrario
"Castelnuovo", dietro corresponsione di una retta giornaliera, il
compito di accogliere, per un corso triennale di insegnamento, sessanta ragazzi
figli di contadini siciliani.
Secondo l'E.R.A.S.
sul contratto si sarebbe dovuta percepire l'imposta fissa ai sensi dell'art. 47
della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in
Sicilia, giusta il quale tutti gli atti da compiersi in esecuzione della stessa
legge sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa.
Con il contratto in
questione l'E.R.A.S., in dipendenza del disposto dell'art. 45 della legge
regionale ora ricordata, aveva inteso attuare una iniziativa tendente a
migliorare e incrementare l'assistenza degli assegnatari dei terreni e perciò
doveva ritenersi che il contratto rientrasse nelle finalità della legge e
potesse beneficiare delle agevolazioni fiscali dalla stessa previste.
L'Amministrazione
convenuta eccepiva che l'istruzione professionale di una modesta aliquota di
giovani figli di contadini non poteva farsi rientrare tra i compiti di
assistenza tecnica, economica e creditizia commessi all'E.R.A.S. dall'art. 45
della legge e che perciò, non potendo il contratto in questione essere
considerato come un atto compiuto in esecuzione della legge, a buon diritto
fosse stata negata in sede di registrazione l'agevolazione di cui all'art. 47
della stessa legge.
Con ordinanza in data
20 dicembre 1963 il Tribunale ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale n. 104 del 1950
in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.
Il Tribunale, dopo
aver rilevato che il contratto stipulato dall'E.R.A.S. rientra fra le iniziative
tendenti ad assicurare l'assistenza tecnica ai coltivatori diretti e che allo
stesso deve in conseguenza applicarsi l'agevolazione tributaria prevista
dall'art. 47, si é posto il quesito se tale agevolazione trovi riscontro nella
legislazione statale riguardante l'agricoltura e i benefici fiscali connessi alla
riforma e alla bonifica fondiaria.
Secondo l'ordinanza
tale riscontro mancherebbe poiché l'art. 47 della legge regionale prevede una
agevolazione fiscale di carattere obiettivo con riferimento a una serie di atti
indicati con assoluta genericità, mentre nella legislazione statale si é
osservato sempre il principio della specificità, prevedendo agevolazioni di
natura obiettiva ben specificate o agevolazioni di carattere soggettivo in
favore di determinati enti appositamente istituiti nel campo della bonifica e
della riforma fondiaria.
Il Tribunale ha
perciò sospeso il giudizio e rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione
della questione di legittimità costituzionale.
L'ordinanza
ritualmente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, n. 19 del 24 aprile 1964.
Nel giudizio davanti
alla Corte si é costituito solo il Ministero delle finanze in persona del suo
Ministro pro tempore ed é intervenuto il Presidente della Regione
siciliana, con deposito di atti in cancelleria rispettivamente il 16 aprile e
22 maggio 1964, entrambi rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello
Stato.
Nei suoi scritti
difensivi l'Avvocatura contesta che l'art. 47 della legge regionale n. 104 del
1950 abbia posto in essere una agevolazione fiscale con riferimento a una serie
di atti indicati con assoluta genericità e sostiene che il beneficio previsto
da tale norma si riferisce soltanto ai trasferimenti dall'espropriato all'ente
e da questo ai coltivatori assegnatari, alle trascrizioni nei registri
immobiliari e al pagamento delle indennità di espropriazione.
Ritiene pertanto, in
via principale, che le generiche attività assistenziali svolte dall'E.R.A.S. ai
sensi dell'art. 45 non possano farsi rientrare fra gli atti per i quali é
previsto il beneficio della esenzione fiscale.
In una successiva
memoria, depositata il 29 agosto 1964, l'Avvocatura, in via subordinata, assume
che anche se si accedesse alla tesi contraria, sostenuta dall'ordinanza di
rimessione, il dubbio sulla legittimità della norma denunciata dovrebbe
parimenti escludersi in quanto in campo nazionale esistono privilegi fiscali
del tipo di quelli che sarebbero concessi all'E.R.A.S. dalla legge regionale
sulla base del combinato disposto degli artt. 45 e 47 della legge regionale in
esame.
Il criterio seguito
dal legislatore nazionale in queste leggi secondo l'Avvocatura - é quello di
attribuire l'esenzione a tutti gli atti posti in essere per il conseguimento
dei fini attribuiti agli enti e perciò, anche interpretando l'art. 47 della
legge regionale nel senso che l'esenzione fiscale sia applicabile pure agli
atti compiuti dall'E.R.A.S. per il conseguimento dei fini indicati dall'art. 45,
la sua legittimità costituzionale non potrebbe essere revocata in dubbio poiché
il criterio del collegamento finalistico consente di determinare gli atti che
godono dell'agevolazione tributaria.
Considerato
in diritto
1. - L'Avvocatura
generale dello Stato sostiene, in via principale, che il dubbio sulla
legittimità costituzionale della norma denunciata resterebbe escluso dalla
circostanza che gli atti posti in essere dall'E.R.A.S., ai sensi dell'art. 45
della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per il perseguimento di fini
assistenziali e di incentivazione, non godrebbero dei benefici dell'imposta
fissa di registro ed ipotecaria previsti dall'art. 47 di detta legge, in quanto
tali atti non possono farsi rientrare nel concetto di atti e formalità per
l'esecuzione della legge di riforma agraria.
A disattendere tale
tesi vale però la stessa lettera della norma contenuta nell'art. 47, la cui
ampia formulazione non giustifica l'interpretazione restrittiva che vorrebbe
limitare i benefici fiscali solamente agli atti, specificamente indicati,
concernenti i trasferimenti, pagamenti, trascrizioni e assegnazioni dei terreni
ai lavoratori agricoli. In particolare l'espressione della norma in esame
"ed in genere tutti gli atti e formalità... da compiersi in esecuzione
della presente legge" induce a ritenere che l'agevolazione tributaria sia
da accordarsi anche agli atti previsti dall'art. 45 tendenti ad assicurare
l'assistenza tecnica, economica e creditizia ai coltivatori diretti.
É fuori di dubbio,
infatti, che anch'essi sono atti posti in essere dall'E.R.A.S. in esecuzione
della legge e che le finalità alle quali sono indirizzati (trasformazione,
miglioramento fondiario, incremento della produzione) non possono non
ricomprendersi negli scopi della riforma agraria.
La stessa
Amministrazione finanziaria, del resto, sia davanti alle commissioni
tributarie, sia davanti al giudice a quo non ha sostenuto che agli atti
previsti dall'art. 45 non spettino le agevolazioni tributarie, ma si é limitata
a contestare che il contratto intervenuto tra l'E.R.A.S. e l'istituto
"Castelnuovo" possa ritenersi stipulato per il perseguimento dei fini
indicati in tale articolo.
2. - L'ordinanza ha
ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale muovendo dal
presupposto che il contratto stipulato dall'E.R.A.S. rientri nell'attività
assistenziale-tecnica commessa all'ente dall'art. 45 e debba per conseguenza
beneficiare dell'agevolazione tributaria prevista dal successivo art. 47.
É evidente che non
compete alla Corte sindacare se tale presupposto sia o non fondato, attenendo
esso al merito del giudizio e che l'esame debba essere limitato alle due
censure di illegittimità mosse all'art. 47 della legge regionale con
riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto siciliano: la prima attinente
al difetto di specificità della agevolazione tributaria che si assume di
carattere obiettivo invocabile da chiunque con riferimento a una serie di atti
indicati con assoluta genericità; la seconda che denuncia la mancanza nella legislazione
nazionale in materia di un tipo di esenzione corrispondente a quello previsto
dalla norma regionale.
Le censure non sono
fondate.
La Corte ravvisa
nella norma impugnata elementi sufficienti che consentano - in osservanza del
principio della specificità delle norme contenenti esenzioni fiscali - la
determinazione sia dei soggetti che degli atti ai quali può essere concessa
l'agevolazione.
Per quanto riguarda i
soggetti é evidente che le agevolazioni relative ai trasferimenti e agli altri
atti specificamente indicati dall'art. 47 competono solo a coloro tra i quali
tali atti possono intervenire ai sensi degli articoli da 40 a 44 della legge in
esame.
Per gli atti poi
contemplati dall'art. 45 destinatario del beneficio é ovviamente l'E.R.A.S.
Spetta a questo ente, invero, promuovere le attività assistenziali e
d'incentivazione previste da tale norma e perciò solo gli atti posti in essere
dall'E.R.A.S., e non da chiunque, possono fruire dell'agevolazione tributaria
sulla base del combinato disposto delle norme contenute negli artt. 45 e 47
della legge regionale di riforma agraria.
In ordine poi alla
pretesa insufficiente specificazione degli atti che possono fruire
dell'agevolazione fiscale é da tener presente che il criterio seguito dal
legislatore regionale per determinare tali atti non é solo quello della loro
specifica denominazione ma anche quello del loro collegamento con una
determinata attività, con uno specifico fine da perseguire. Questo criterio é
stato del resto seguito dal legislatore nazionale in numerose leggi tributarie
e, per quanto riguarda la specifica materia, é stato adottato in tutte le leggi
istitutive degli enti di riforma agraria nelle varie Regioni.
E da rilevare al
riguardo che le agevolazioni tributarie concesse prima all'Opera Sila e poi
estese a tutti gli altri enti sono previste da due articoli appartenenti a due
diversi testi legislativi: l'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il
quale, al pari dell'art. 47 della legge regionale, indica taluni atti quali
quelli di trasferimento, permuta e assegnazioni, e l'art. 11, comma primo,
della legge 31 ottobre 1947, n. 1629, il quale - sempre analogamente alla norma
denunciata - concede il beneficio a "tutti gli atti e contratti compiuti
dall'Opera Sila ai fini della trasformazione fondiaria e della
colonizzazione".
Anche in campo
nazionale quindi l'esenzione é accordata ad atti non specificamente indicati ma
agevolmente individuabili al lume del criterio del loro collegamento con le
finalità della riforma.
La rilevata
coincidenza tra le due previsioni legislative consente pertanto di affermare
che il legislatore regionale, in armonia col disposto degli artt. 17 e 36 dello
Statuto, si é rifatto ai corrispondenti principi esistenti nel Sistema
normativo nazionale e che l'agevolazione concessa con la norma impugnata trova
riscontro nei tipi di agevolazione previsti dalle leggi statali nella medesima
materia.
Da ciò discende la
non fondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge regionale
siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, in riferimento agli artt. 14, 17 e 36 dello
Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 31 marzo 1965.