SENTENZA
N. 14
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 26 ottobre
1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 31 successivo
ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di attribuzione
tra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sorto per effetto degli artt.
4, 10, terzo comma, 23, secondo comma, e 49, secondo comma, del regolamento del
Consiglio regionale approvato nella seduta del 30 luglio 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udita nell'udienza
pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo
Bonifacio;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e l'avv. Feliciano Benvenuti, per il Presidente della
Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ricorso
notificato il 26 ottobre 1964 e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il successivo giorno 31, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha chiesto,
ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 39 della legge 11 marzo 1953, n.
87, la risoluzione del conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione
Friuli-Venezia Giulia, sorto per effetto di alcune norme del regolamento del
Consiglio regionale, approvato nella seduta del 30 luglio 1964 e trasmesso in
copia al Presidente del Consiglio dei Ministri con comunicazione del
Commissario del Governo in data 27 agosto 1964.
Il ricorrente deduce
che il Consiglio regionale con le disposizioni contenute negli artt. 4, 10,
terzo comma, 23, secondo comma, e 49, secondo comma, del predetto regolamento
ha esorbitato dai limiti della competenza attribuitagli dallo Statuto (legge
costituzionale, 31 gennaio 1963, n. 1), del quale risulterebbero violati gli
artt. 18, secondo comma, 14, ultimo comma, 16, primo comma, 4, 5, 8 e 29, con
conseguente invasione della sfera di competenza riservata allo Stato.
In particolare la
difesa dello Stato osserva:
I) L'art. 18 dello
Statuto consente che il Consiglio regionale disciplini con suo regolamento
interno la elezione del presidente, di due vice presidenti e del segretario del
Consiglio, ma precisa (secondo comma) che l'elezione del presidente deve
avvenire a maggioranza assoluta dei componenti o, dopo la seconda votazione, a
maggioranza relativa dei voti validi espressi. Su quest'ultimo punto il
Consiglio non poteva emanare alcuna norma regolamentare e tanto meno una norma,
quale quella impugnata, che contrasta con la disposizione statutaria. L'art. 4
del regolamento, infatti, statuisce che la maggioranza relativa dei voti validi
espressi si determina "computando fra questi anche le schede
bianche", laddove la scheda bianca, in quanto non contiene l'indicazione
di alcuna persona, non può essere considerata valida espressione di voto.
II) L'art. 10, terzo
comma, del regolamento dispone che "allo scadere del quadriennio, di cui
all'art. 14 dello Statuto, l'ufficio di presidenza rimane in carica fino alla
nomina del nuovo ufficio di presidenza". Tale norma contrasta con l'art.
14 dello Statuto, il quale, disponendo che il Consiglio dura in carica quattro
anni e che la presidenza provvisoria del nuovo Consiglio é assunta dal
consigliere più anziano di età, non lascia posto ad una disposizione
regolamentare, la quale, fra l'altro, prevedendo che continui ad esercitare le
funzioni di presidente, vice presidente o segretario, chi, in ipotesi, non
faccia più parte dell'Assemblea, viola i principi fondamentali del sistema
rappresentativo.
III) L'art. 23,
secondo comma, del regolamento consente che un gruppo consiliare sia costituito
"anche da un solo consigliere, se eletto in una lista della minoranza
etnica slovena" e viola, con ciò, la par condicio dei consiglieri;
deroga ad altro principio regolamentare, giacché ammette che lo stesso
consigliere partecipi a più commissioni; crea, infine, un inammissibile
collegamento fra consigliere e gruppo etnico, in contrasto con l'art. 16 dello
Statuto nel quale é consacrato il principio fondamentale che "i
consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato".
IV) Il secondo comma
dell'art. 49 del Regolamento statuisce che "la forza pubblica non può
entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia sospesa o
tolta la seduta". Tale disposizione esorbita dai limiti istituzionali
della potestà regolamentare e dai confini della competenza attribuita agli
organi regionali, ai quali non é conferita alcuna funzione in materia di
polizia. Né sono invocabili le corrispondenti disposizioni contenute nei
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, atteso che
le assemblee legislative dello Stato, come la Corte ha di recente affermato,
godono di una posizione costituzionale e di guarentigie che non competono alle
assemblee regionali.
Il ricorrente conclude
chiedendo che la Corte annulli le disposizioni impugnate.
2. - Con atto
depositato nella cancelleria della Corte il 13 novembre 1964 si é costituita
nel giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della
Giunta (autorizzato con deliberazione di questa in data 10 novembre 1964),
rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciano Benvenuti e Giorgio Franco.
In linea
pregiudiziale la Regione eccepisce la inammissibilità del ricorso per il
difetto di un atto nel quale possa ravvisarsi l'invasione di una competenza
costituzionale dello Stato: l'esame delle singole censure mosse alle norme
regolamentari impugnate (in particolare quelle relative all'art. 4, all'art.
10, terzo comma, e all'art. 23, secondo comma) dimostra, ad avviso della difesa
della Regione, che in nessun punto il ricorrente ha potuto indicare un
principio o una norma attributiva di competenza allo Stato; né per la
configurabilità del conflitto di attribuzione é sufficiente l'asserito
contrasto del regolamento con norme costituzionali, non potendosi affermare che
ogni violazione di legge costituzionale costituisca anche violazione della
competenza statuale.
Nel merito la Regione
deduce:
I) la seconda
disposizione dell'art. 4 del regolamento ha un contenuto complesso. Giacché si
parla di "maggioranza relativa", era indispensabile che si precisasse
sia il modo di valutazione della maggioranza dei voti sia il modo di
valutazione del quorum: e perciò la norma regolamentare ha stabilito che la
maggioranza si calcola tenendo conto del numero dei votanti e, quindi,
computando non solo i voti validi, ma anche le schede bianche. L'art. 18 dello
Statuto rendeva necessaria siffatta precisazione, senza della quale non avrebbe
senso parlare di una "maggioranza relativa" dei voti validi. Né
varrebbe obbiettare che la norma statutaria vada interpretata nel senso che
debba considerarsi eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti validi:
in tal modo si consentirebbe, infatti, l'elezione del presidente anche con un
numero infimo di voti e, d'altra parte, ove siffatta interpretazione fosse
esatta, il computo delle schede bianche non avrebbe alcun rilievo, con la
conseguenza che la norma regolamentare non apparirebbe illegittima, ma inutile.
II) Per quanto
riguarda l'art. 10 del regolamento, é da tener presente che può verificarsi la
necessità che nel periodo intercorrente fra la cessazione del vecchio consiglio
e la riunione del nuovo l'assemblea debba riunirsi (come può accadere per la
scelta dei rappresentanti regionali per la elezione del Presidente della
Repubblica), e ciò non sarebbe possibile ove non vi fosse un ufficio di
presidenza capace di convocare il consiglio. La obbiezione basata sulla norma
statutaria relativa alla decadenza del consiglio alla scadenza del quadriennio
trascura i principi costituzionali in tema di prorogatio.
III) L'art. 18 dello
Statuto stabilisce che le commissioni permanenti sono istituite "a norma
di regolamento" e demanda perciò al regolamento la piena libertà di
disciplinare la materia. L'art. 23 del regolamento, ponendo una disposizione
dettata da ovvi motivi di opportunità, si muove nell'ambito dell'attribuita
potestà e non contravviene al principio secondo il quale i consiglieri
rappresentano l'intera Regione, giacché l'appartenenza ad un gruppo consiliare
non significa rappresentatività parziale.
IV) Il secondo comma
dell'art. 49 del regolamento, letto in connessione con il non impugnato primo
comma, va interpretato nel senso che, ove per la disciplina interna del
consiglio si renda necessario ricorrere alla forza pubblica, il relativo
provvedimento spetta al presidente.
La norma, così
intesa, non intende precludere alla forza pubblica l'ingresso in aula per
l'esercizio delle sue funzioni di polizia di sicurezza e non vi é quindi
invasione della competenza statale. L'identità di formulazione del secondo
comma dell'art. 49 e delle corrispondenti disposizioni contenute nei
regolamenti delle assemblee legislative dello Stato non vuoi comportare che
identici siano i poteri del presidente del consiglio regionale, giacché il
primo comma condiziona e limita la portata del secondo.
La Regione conclude
chiedendo che la Corte dichiari l'inammissibilità o, in subordine,
l'infondatezza del ricorso.
3. - Nella memoria
depositata l'11 dicembre 1964 l'Avvocatura dello Stato, richiamata la sentenza n. 66 del 1964 di questa Corte, con la quale vennero
definiti natura e limiti della potestà regolamentare riconosciuta ai consigli
regionali, osserva che il regolamento spiega una efficacia esterna ed é perciò
suscettibile di invadere la competenza statale. Le sfere di competenza
regionale si muovono nell'ambito della più ampia sfera di competenza dello
Stato con la conseguenza che ogni esorbitanza dalle prime si traduce in una
invasione della seconda. Il regolamento - si aggiunge - non ha la efficacia
formale della legge e perciò quando a suo mezzo si verifica una violazione
della competenza regionale con conseguente invasione di quella statale sorge il
conflitto di attribuzione, anche se nella sostanza vi é questione di
legittimità costituzionale.
Nel merito la difesa
dello Stato ribadisce le considerazioni già svolte nell'atto di costituzione, e
in particolare aggiunge:
I) poiché l'art. 18
dello Statuto disciplina compiutamente il punto in contestazione, il consiglio,
ponendo l'art. 4 del regolamento, ha per ciò solo esorbitato dai limiti della
sua competenza. La norma impugnata non sfugge al dilemma: o é conforme alla
disposizione statutaria, ed in tal caso é ultronea; o é difforme, ed in questo
caso é non solo fuori della competenza riconosciuta al consiglio, ma é anche in
contrasto con la norma costituzionale.
II) Anche per quanto
riguarda l'art. 10, terzo comma, del regolamento é da osservarsi che la
fattispecie normativa é compiutamente regolata dall'art. 14 dello Statuto,
secondo il quale allo scadere del quadriennio i consiglieri cessano ipso iure
dalla carica. Non vi é dunque posto per alcuna disposizione regolamentare e
tanto meno per quella impugnata, che risulta contraria ai principi del sistema
rappresentativo e non può trovare fondamento nell'istituto della prorogatio
che va applicato solo nelle ipotesi espressamente previste.
III) In relazione al
secondo comma dell'art. 23 del regolamento, é esatta l'affermazione della
Regione, secondo la quale il consiglio é libero di provvedere in base all'art.
18 dello Statuto, ma é da obbiettarsi che il consiglio é tenuto a rispettare i
principi della Costituzione (art. 3) e dello Statuto (art. 16).
IV) La norma
contenuta nell'art. 49, secondo comma, del regolamento, in quanto disciplina
l'intervento in aula della forza pubblica esorbita dai limiti del regolamento e
della competenza degli organi regionali e nessun raffronto é possibile fare fra
i poteri del presidente del consiglio regionale e i poteri dei presidenti dei
due rami del Parlamento. Non sembra esatta l'interpretazione restrittiva che
della norma impugnata dà la difesa della Regione, ma l'Avvocatura aggiunge che
si riterrebbe paga ove essa fosse avallata dall'autorità della Corte.
L'Avvocatura dello
Stato, infine, chiede che a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, la Corte annulli anche l'art. 51 del regolamento, nel quale é disposto che
in caso di oltraggio al consiglio o ad uno dei suoi membri il Presidente ordina
l'arresto del colpevole e la sua traduzione innanzi all'autorità competente.
Tale disposizione esula, ad avviso dell'Avvocatura, dal complesso dei precetti
regolamentari intesi a garantire il libero svolgimento dei lavori consiliari,
contrasta con l'art. 13 della Costituzione, e, in quanto attribuisce al
presidente poteri di polizia, invade la competenza dello Stato.
In data 12 gennaio
1965, fuori del termine massimo previsto dall'art. 10 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la difesa della Regione ha
depositato una memoria illustrativa delle tesi esposte nell'atto di
costituzione.
Nella pubblica
udienza del 20 gennaio 1965 le parti hanno insistito nelle rispettive tesi e
conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - La difesa della
Regione assume che, avendo il Consiglio regionale esercitato, con l'emanazione
del suo regolamento interno, una competenza che solo ad esso spetta, manca un
atto che abbia invaso una competenza costituzionalmente garantita della quale
lo Stato possa rivendicare la titolarità, ed eccepisce che, specie per quanto
riguarda gli artt. 4, 10 e 23 del regolamento, sono state sollevate questioni
non attinenti al rispetto delle sfere di attribuzione dei due enti, ma di mera
legittimità costituzionale: dal che deriverebbe l'inammissibilità del ricorso.
L'eccezione é
infondata.
Il Consiglio della
Regione Friuli-Venezia Giulia, in forza dell'art. 21 dello Statuto speciale
(legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), ha indubbiamente competenza
esclusiva ad emanare il proprio regolamento, ma il relativo potere - come
qualunque altro potere normativo attribuito alle Regioni - é circoscritto nei
limiti formali e sostanziali ricavabili dallo Statuto e dalla Costituzione.
L'inosservanza di tali limiti si risolve sempre in un vizio di incompetenza
dell'atto e comporta inevitabilmente invasione della competenza dello Stato,
che del potere costituente é unico titolare e, come tale, é legittimato ad
agire per la risoluzione dell'insorto conflitto di attribuzione.
La coincidenza fra
vizi di legittimità costituzionale e vizi di incompetenza é stata dalla Corte
affermata, con giurisprudenza costante, a proposito dell'impugnativa diretta di
leggi regionali da parte dello Stato, riconoscendosi che la Regione eccede
dalla propria competenza non soltanto se legifera in materia non compresa
nell'elencazione statutaria, ma anche quando emana disposizioni legislative in
contrasto con la Costituzione (cfr. sentenze nn. 30 e 50 del 1959), con ciò stesso "incidendo sulla sfera di competenza dello
Stato" (cfr. sentenza n. 32 del 1960). E questa conclusione, in quanto deriva
dalla posizione che é propria delle Regioni rispetto allo Stato, é valida anche
per i conflitti di attribuzione, nei quali lo Stato, deducendo un vizio di
incompetenza dell'atto regionale posto in essere in violazione di un principio
costituzionale, agisce per ciò stesso a difesa della competenza che gli spetta
nella sua unità organica, a tutela dell'ordinamento costituzionale e, quindi,
dei poteri allo Stato stesso conferiti (cfr. sentenza n. 58 del 1959).
2. - Passando
all'esame delle singole norme impugnate, risulta fondata la denunzia dell'art.
4 del regolamento.
L'art. 18 dello
Statuto F.-V.G. - a differenza di corrispondenti disposizioni di altri Statuti
speciali (art. 4 dello Statuto siciliano; art. 19 dello Statuto sardo; art. 19
dello Statuto della Valle d'Aosta) che demandano ai regolamenti interni
l'intera disciplina relativa all'elezione dell'ufficio di presidenza - detta,
nel secondo comma, espresse disposizioni riguardanti l'elezione del presidente
del consiglio, stabilendo che, dopo la seconda votazione, non é più necessaria
la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, ma é sufficiente la
"maggioranza relativa dei voti validi espressi". L'art. 4 del
regolamento non si limita a riprodurre tale norma, ma aggiunge che tra i voti
validi espressi vanno computate anche le schede bianche.
Secondo la difesa
della Regione la disposizione regolamentare lungi dal porsi in contrasto con
quella costituzionale, ne rappresenterebbe la necessaria integrazione: l'art.
18 dello Statuto, infatti, avrebbe omesso di determinare il quorum al quale la
maggioranza relativa dei voti validi espressi debba essere rapportata.
Ma tale assunto é
infondato. Nella norma statutaria il riferimento ai voti validi espressi
perentoriamente esclude che si debba tener conto delle schede bianche, un
problema di interpretazione potendosi porre solo se la legge (come nei casi ai
quali la difesa della Regione a torto si richiama) parlasse di maggioranza di
votanti o di voti. Né sussiste alcuna lacuna, che il regolamento debba e possa
colmare, dal momento che, se é vero che il concetto di maggioranza relativa
implica un termine di paragone, questo termine risulta, implicitamente ma
inequivocabilmente, indicato nei voti riportati dagli altri, singoli designati.
L'art. 4 del regolamento, invece, stabilendo in definitiva che la maggioranza
deve essere calcolata, con la sola esclusione dei voti invalidi, rispetto al
numero dei votanti (voti validi espressi più schede bianche), introduce una
disciplina che nettamente diverge da quella voluta dalla legge costituzionale.
E se é da riconoscere che quest'ultima comporta la possibilità che il
presidente venga eletto anche con un basso numero di voti, ciò significa solo
che lo Statuto ha considerata preminente su ogni altra l'esigenza che il
consiglio regionale, ove le prime due votazioni abbiano avuto esito negativo,
sia posto comunque in grado di eleggere il suo presidente: esigenza la cui
soddisfazione - per altri consigli regionali realizzata attraverso il
ballottaggio - é giustificata dalla considerazione che l'elezione del
presidente, costituendo per norma statutaria e per necessità di cose il primo
atto dell'assemblea, condiziona l'ulteriore attività del consiglio.
3. - L'art. 10 del
regolamento é stato impugnato nella parte (comma terzo) in cui stabilisce che
l'ufficio di presidenza, scaduto il quadriennio fissato dall'art. 14 dello
Statuto per la durata del consiglio regionale, resta in carica fino alla nomina
del nuovo ufficio di presidenza.
Nei rispettivi
scritti difensivi l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Regione hanno a
lungo discusso sul se, in difetto di una espressa statuizione costituzionale,
sia ammissibile la prorogatio dei poteri del consiglio nell'intervallo
fra la scadenza del quadriennio e la convocazione del nuovo consiglio. Ma é da
ritenere che nel caso in esame non ci sia ragione di porre un siffatto
problema. La norma impugnata, infatti, non riguarda la proroga del consiglio
regionale, ma si limita a disciplinare la durata in carica dell'ufficio di
presidenza, in riferimento ai compiti di carattere amministrativo strumentali
rispetto ai servizi dell'assemblea, che il precedente comma gli affida (e che,
ovviamente, nell'intervallo fra le due legislature dovranno essere espletati
nei limiti dell'ordinaria amministrazione).
Da ciò deriva che
l'art. 10 del regolamento non si pone in contrasto col primo comma dell'art. 14
dello Statuto, che, fissando la durata del consiglio, disciplina materia ben
diversa.
Non vi é, peraltro,
neppure violazione del quarto comma dello stesso articolo, secondo il quale la
presidenza provvisoria del nuovo consiglio regionale é assunta dal consigliere
più anziano "fra i presenti" e la segreteria dai due consiglieri più
giovani (cfr. art. 2 del regolamento), essendo evidente che questa norma riguarda
esclusivamente la costituzione della presidenza della seduta del nuovo
consiglio: e se si considera che nel corso di questa, come primo suo atto (art.
18 dello Statuto, art. 3 del regolamento), l'assemblea deve procedere
all'elezione del nuovo ufficio di presidenza - con il che quello precedente
cessa dalla carica - si può escludere che sussista la dedotta illegittimità
costituzionale.
L'art. 10, terzo
comma, del regolamento, dettato nell'ambito della potestà regolamentare del
consiglio e diretto a disciplinare l'organizzazione interna dei servizi, si
sottrae pertanto ad ogni censura.
4. - Il secondo comma
dell'art. 23 del regolamento stabilisce che un gruppo consiliare - per la
formazione del quale é di regola chiesta l'adesione di almeno tre consiglieri -
può essere costituito da un solo consigliere "se eletto in una lista della
minoranza etnica slovena". Tale norma é stata impugnata dallo Stato in
quanto violatrice della par condicio fra i consiglieri e del principio,
espresso nell'art. 16 dello Statuto, secondo il quale i consiglieri
rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
La Corte ritiene che
l'illegittimità dell'art. 23 del regolamento derivi da un motivo di carattere
preliminare, accolto il quale diventa superfluo esaminare le argomentazioni
svolte dall'Avvocatura dello Stato e quelle dedotte dalla difesa della Regione.
Non é dubbio che
rientra nella potestà regolamentare del consiglio regionale (art. 21 dello
Statuto) disciplinare la costituzione e composizione dei gruppi consiliari e
delle commissioni permanenti (art. 18, ultimo comma, dello Statuto), secondo
quei criteri che, nella sua discrezionalità, il consiglio stesso reputi i più
idonei al regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea. Ma é altrettanto
certo che la norma in esame, per il suo carattere eccezionale, tende ad un fine
ben diverso, che é da ravvisare in quello di predisporre una particolare tutela
in favore della minoranza etnica slovena. E ciò al consiglio non era
consentito. La Corte ha più volte ribadito, fin dalla sentenza n. 32 del
1960, che spetta unicamente allo Stato dettare norme sulla tutela delle
minoranze etnico-linguistiche, e questo potere, in difetto di espresse
statuizioni costituzionali, non può essere esercitato dalle Regioni. Lo Statuto
F.-V. G. non solo non conferisce alla Regione una competenza in siffatta
materia, ma afferma (art. 3) il principio generale della parità di diritti e di
trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
essi appartengono. E ciò é sufficiente per concludere che l'art. 23 del
regolamento, nella parte impugnata, eccede dalla competenza del consiglio
regionale.
5. - L'art. 49,
secondo comma, del regolamento dispone che la forza pubblica non può entrare
nell'aula consiliare se non per ordine del presidente del consiglio e dopo che
la seduta sia tolta o sospesa.
Se tale norma andasse
interpretata nel senso che alle forze di polizia vada precluso l'esercizio dei
loro compiti istituzionali se non intervenga il previo consenso del presidente
del consiglio, indubbiamente essa invaderebbe la sfera di competenza che in
questa materia é di esclusiva spettanza dello Stato; e nessun argomento, come
giustamente pone in luce l'Avvocatura dello Stato, potrebbe essere tratto dalle
corrispondenti norme del regolamento della Camera dei Deputati (art. 58) e del
Senato della Repubblica (art. 48), giacché le assemblee legislative dello Stato
godono di prerogative che, come la Corte ha accertato (cfr. sentenza n. 66 del 1964), non competono ai consigli delle Regioni.
Ma la Corte é
d'avviso che alla norma in esame debba essere data una diversa interpretazione,
così come prospettata dalla difesa della Regione, secondo la quale il secondo
comma dell'art. 49 del regolamento non rappresenta altro che una specificazione
di quei poteri di polizia del consiglio demandati, nel primo comma, al
presidente dell'assemblea: nel senso, cioè, che, appunto come mezzo per
l'esercizio di tali poteri, il presidente possa richiedere l'intervento della
forza pubblica e che ciò possa egli fare solo dopo aver tolto o sospeso la
seduta in corso. E in questi limiti la norma rientra nella sfera regolamentare
attribuita al consiglio e non viola alcun precetto costituzionale.
6. - Il mancato
accoglimento del ricorso dello Stato nella parte relativa al secondo comma
dell'art. 49 del regolamento rende inutile decidere - ai fini dell'esame
dell'illegittimità derivata dell'art. 51 del regolamento denunziata
dall'Avvocatura dello Stato nella memoria - se ed in quali limiti il potere
conferito alla Corte dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, possa
essere esercitato anche nei giudizi relativi ai conflitti di attribuzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione
di inammissibilità del ricorso;
dichiara che spetta
alla Regione Friuli-Venezia Giulia stabilire, nel regolamento interno del
consiglio, che l'ufficio di presidenza resti in carica fino all'elezione del
nuovo ufficio (art. 10 del regolamento) e, nei limiti di cui in motivazione,
determinare i poteri di polizia del consiglio demandati al presidente (art. 49,
secondo comma, del regolamento);
dichiara che non
spetta alla Regione stabilire che, dopo la seconda votazione, la maggioranza relativa
richiesta per l'elezione del presidente vada determinata calcolando fra i voti
validi espressi anche le schede bianche; e che non spetta alla Regione emanare
una disposizione eccezionale per la costituzione dei gruppi consiliari ai quali
aderiscano consiglieri eletti nelle liste della minoranza etnica slovena;
annulla l'ultima
parte del primo comma ("computando tra questi anche le schede
bianche") dell'art. 4 del regolamento interno approvato nella seduta
consiliare del 30 luglio 1964;
annulla la seconda
parte del secondo comma ("o anche da un solo consigliere, se eletto in una
lista della minoranza etnica slovena") dell'art. 23 del predetto
regolamento.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 marzo 1965.