SENTENZA
N. 13
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 236 del Codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1964 dal Pretore di Imola nel
procedimento penale a carico di Linari Renato, iscritta al n. 46 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91
dell'11 aprile 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 16 dicembre 1964 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Il 23 gennaio 1964
Linari Renato si presentava all'Ufficio di pubblica sicurezza di Imola
confessandosi autore di lesioni volontarie poco prima commesse in danno di tale
Minganti Ezio. Ritenuta la flagranza, il Linari fu arrestato e denunciato al
Pretore di Imola.
Mentre questi
procedeva ad accertamenti istruttori relativamente alla entità delle lesioni
subite dal Minganti, la difesa dell'imputato sollevò questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione,
dell'art. 236 del Codice di procedura penale, che disciplina l'arresto
facoltativo in flagranza ad opera degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria e della forza pubblica.
Con decreto del 5
febbraio 1964 il Pretore concesse all'imputato la libertà provvisoria; e, con
ordinanza in data 10 febbraio successivo, avendo ritenuta la questione di
legittimità non manifestamente infondata, sospese il giudizio e rimise gli atti
alla Corte costituzionale.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91
dell'11 aprile 1964. Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di
intervento depositato il 30 aprile 1964.
Ad avviso del Pretore
mancherebbero nella ipotesi disciplinata dall'art. 236 quei caratteri di
eccezionalità, di necessità e urgenza ai quali l'art. 13 della Costituzione
subordina l'applicazione di misure restrittive della libertà personale da parte
dell'autorità di pubblica sicurezza. Farebbe difetto il carattere della
eccezionalità essendo la flagranza e la quasi flagranza fatti tutt'altro che
infrequenti nella pratica; e la facoltà di arresto ai sensi della norma
impugnata non muoverebbe da una assoluta esigenza di applicazione immediata di
provvedimenti restrittivi, come sarebbe invece se tale facoltà fosse limitata
ai soli casi, per esempio, di pericolo di fuga dell'imputato o di sottrazione
dei corpi di reato.
Altri due addebiti
sono dall'ordinanza mossi alla norma impugnata: questa mancherebbe di una
tassativa indicazione dei casi nei quali può procedersi all'arresto in
flagranza, come é invece richiesto dall'art. 13 della Costituzione; e quindi
lascerebbe, tra l'altro, una piena discrezionalità in materia agli organi di
pubblica sicurezza. Inoltre attribuendo la facoltà di arresto anche agli agenti
di polizia giudiziaria e della forza pubblica, violerebbe i limiti segnati
dall'art. 13, il quale, parlando solo di "autorità di pubblica
sicurezza", sembrerebbe negare agli agenti la potestà di procedere a
provvedimenti restrittivi della libertà personale.
L'Avvocatura dello
Stato, premesso che il Pretore sarebbe caduto in un errore materiale
riferendosi al secondo piuttosto che al terzo comma dell'art. 13 della
Costituzione, rileva che il procedimento penale nel corso del quale é stata
sollevata la questione era in fase istruttoria. Non contesta che in tale sede
possa promuoversi una questione di legittimità costituzionale, sempre però che
ciò avvenga ad opera del giudice istruttore. Nella ordinanza invece non é dato
individuare se il Pretore si sia pronunciato nella qualità di giudice
istruttore ovvero in quella di pubblico ministero.
L'Avvocatura,
inoltre, eccepisce il difetto di rilevanza della questione, non avendo l'ordinanza
indicato in alcun modo quale influenza potrebbe avere la dedotta questione di
legittimità sulla definizione del giudizio.
Nel merito,
l'Avvocatura dello Stato esprime l'avviso che la flagranza non sia affatto
priva di quei caratteri di eccezionalità e di necessità e urgenza alla presenza
dei quali l'art. 13 della Costituzione subordina i provvedimenti restrittivi
della libertà personale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza; e
rammenta che in questo senso si é espressa anche la opinione della maggioranza
in seno all'Assemblea costituente. Inoltre la norma impugnata non manca di
indicare, con vario criterio, i reati per i quali può procedersi all'arresto in
flagranza; sicché sembrerebbe senz'altro rispettato il disposto costituzionale
che esige la tassativa indicazione dei casi nei quali l'arresto può aver luogo.
A proposito
dell'ultimo rilievo mosso dal Pretore, l'Avvocatura si sofferma infine a
considerare i vari sensi nei quali può intendersi la espressione "autorità
di pubblica sicurezza", per pervenire alla conclusione che l'art. 13 non
può non essersi riferito anche agli agenti di polizia giudiziaria e della forza
pubblica, soprattutto in relazione al carattere di necessità ed urgenza dei
provvedimenti in questione, che sembrerebbe escludere una potestà limitata ai
soli organi gerarchicamente più elevati.
Considerato
in diritto
La Corte osserva che,
dopo l'arresto in flagranza, era stata dal Pretore concessa all'imputato la
libertà provvisoria. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 236
del Codice di procedura penale era stata poi sollevata senza alcun accenno alla
rilevanza della questione stessa.
Deve ritenersi
pertanto fondata l'eccezione relativa al difetto di rilevanza.
L'ordinanza si
diffonde in varie argomentazioni sul merito della questione, cercando di dar
fondamento alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 236 del Codice
di procedura penale; ma é priva di qualsiasi accenno in ordine al rapporto che
dovrebbe correre fra la soluzione della questione e la definizione del giudizio
in corso, non contenendo neanche una sommaria indicazione del perché il
giudizio di cui é stata disposta la sospensione non potrebbe, ai sensi del
secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, trovare la sua definizione
senza che prima sia risolta la questione di legittimità costituzionale. Non si
tratta di insufficienza o vaghezza, bensì di assoluto difetto del giudizio di
rilevanza, del quale manca qualsiasi enunciazione. Lo stato di detenzione
dell'imputato, conseguente all'arresto in flagranza, si era risoluto con la
concessione della libertà provvisoria, e per quanto riguarda il merito del
sospeso procedimento, concernente una imputazione di lesioni personali
volontarie, nessun dato emerge dall'ordinanza di rimessione che possa comunque
farlo apparire in connessione con la dedotta questione di legittimità
costituzionale: ve n'é abbastanza per stabilire che nel caso attuale, trattasi
di un difetto di rilevanza risultante prima facie dal testo
dell'ordinanza.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 236 del
Codice di procedura penale, sollevata con ordinanza del 10 febbraio 1964 dal
Pretore di Imola, in riferimento, all'art. 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 marzo 1965.