SENTENZA
N. 12
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 (T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1963 dal Pretore di
Nardò nel procedimento penale a carico di Camisa Cosimo, iscritta al n. 10 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 47 del 22 febbraio 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:
udita nell'udienza
pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza 21
dicembre 1963, emessa dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di
Cosimo Camisa, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale 15 giugno 1959, n. 393; ordinanza notificata all'imputato
e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due
rami del Parlamento, rispettivamente, il 4 e 14 gennaio 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 22 del mese successivo.
Il Pretore ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
relativa alla norma predetta, in base alla quale il Prefetto, per motivi di
sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico
interesse, conformemente alle direttive del Ministero per i lavori pubblici,
può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie
di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.
Nella norma
denunziata vengono riscontrate due carenze, che sarebbero causa di
illegittimità costituzionale della norma stessa: questa non prescrive in modo
espresso ed univoco per i provvedimenti prefettizi né l'obbligo della
motivazione né quello della pubblicità idonea perché l'utente della strada
interessato possa rispettarli e difendersi adeguatamente.
Premesso che tali
carenze non potrebbero provocare una dichiarazione di illegittimità del
provvedimento prefettizio perché esistenti nella legge, l'ordinanza richiama le
decisioni di questa Corte in ordine alla legittimità dell'art. 2 della legge di
pubblica sicurezza.
Ed alla stregua dei
principi che, secondo il Pretore, furono enunciati in dette sentenze,
l'ordinanza rileva che l'omessa prescrizione da parte del legislatore
dell'obbligo di adeguata motivazione e di efficace e precisa pubblicità fa
apparire non manifestamente infondato il contrasto della norma denunziata con i
principi generali dell'ordinamento giuridico, con quelli del sistema costituzionale
italiano e più particolarmente con i seguenti articoli della Costituzione:
1) art. 3. Sarebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza la norma in base a cui può essere
emanato un provvedimento prefettizio che imponga il divieto di circolazione ad
una determinata categoria di utenti della strada in base a motivi generici i
quali non consentano di apprezzare la concreta, specifica ragione che ha
determinato il provvedimento;
2) art. 16. Questa
norma, che tutela la libertà di circolazione su qualsiasi parte del territorio
nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità e di sicurezza, sarebbe violata da una legge che attribuisce
il potere all'autorità amministrativa di imporre divieti di circolazione senza
delimitare, con il mezzo di una adeguata motivazione e di una efficace
pubblicità, la discrezionalità dell'organo cui il potere é stato attribuito;
3) art. 24. Il
diritto di difesa sarebbe palesemente pregiudicato dalle carenze di cui sopra;
4) art. 25, secondo
comma. La violazione di questa norma deriverebbe dal fatto che, trattandosi di
norma incriminatrice il cui precetto é costituito in definitiva da un
provvedimento prefettizio recepito dalla norma stessa, il mancato obbligo di
una pubblicità che offra analoghe idonee garanzie di quelle stabilite per la
legge in senso proprio mette il cittadino in condizione di essere punito non in
base ad una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.
In questa sede la
parte privata non si é costituita. É intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la
quale nelle sue deduzioni, depositate il 5 marzo 1964, sostiene che le censure
mosse dal Pretore di Nardò sarebbero infondate.
1) Secondo la
costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di eguaglianza
sarebbe violato solo quando la norma, di cui si assume la illegittimità, fosse
stata emanata in odio a singole persone, e non quando riguardasse categorie di
cittadini ed in vista di peculiari situazioni, che meritano una disciplina
particolare.
2) L'art. 16 della
Costituzione nel sancire per ogni cittadino la libertà di circolare in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza, si riferirebbe
a limitazioni di ordine generale, ad impedimenti cioè che riguardano tutti i
cittadini, indipendentemente dal tramite attraverso il quale la circolazione é
posta in essere. La norma in esame si riferisce, invece, ad un certo tramite
della circolazione, e, cioè, alle strade. Ora, se al cittadino é impedito di
circolare su certe strade, nulla vieta al medesimo di raggiungere gli stessi
risultati di circolazione servendosi di altri tramiti, spostandosi dall'una
all'altra località con altri mezzi.
Si sarebbe dunque
fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 16 della Costituzione, onde non
vale considerare se il Pretore abbia esattamente identificato il tipo di
riserva previsto dalla norma e, in caso affermativo, se risulti o meno che il
legislatore ordinario abbia dettato congrui criteri al Prefetto ai fini
dell'emanazione dell'ordinanza.
3) Quanto al
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura deduce che, a
prescindere dal non puntuale richiamo della citata norma costituzionale,
l'obbligo della motivazione degli atti amministrativi é deducibile dai principi
generali dell'ordinamento giuridico, per il quale ogni atto, che non sia
discrezionale in senso assoluto, deve essere congruamente motivato.
Per quanto riguarda
l'obbligo di conveniente pubblicazione, due sono i rilievi che la difesa della
Stato muove alla tesi del Pretore.
In primo luogo si
dubita dell'esattezza dell'affermazione secondo cui tale obbligo non sarebbe
previsto dalla legislazione in materia di circolazione, l'Avvocatura sostiene
che, stando all'esatto testo dell'art. 2 del regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, quale risulta pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, tutte le ordinanze, da chiunque provengano, e quindi anche
quelle del Prefetto, debbono essere portate a conoscenza degli interessati
dall'Ente proprietario della strada a cui l'ordinanza si riferisce.
In secondo luogo si
rileva che l'obbligo di conveniente pubblicità dei provvedimenti é inerente ai
principi. Se un'ordinanza di quel tipo non sia adeguatamente resa pubblica, non
può certo affermarsi che sussista l'obbligo di osservarla da parte di chi non
la conosce, in quanto non gli é stato dato di conoscerla.
4) Sarebbe infondata
anche l'ultima questione. Non si può equiparare la pubblicità del provvedimento
prefettizio alla pubblicazione della legge penale. Ma, a parte l'esattezza
dell'equiparazione, il Pretore non avrebbe considerato che l'ordinamento
giuridico penale offre gli strumenti per la soluzione del caso sottoposto al
suo giudizio.
L'Avvocatura rileva
che l'insussistenza di aspetti dell'elemento soggettivo del reato determina
conseguenze a tutti note, senza che occorra risalire ad inesistenti violazioni
di norme costituzionali.
Considerato
in diritto
1. - Dopo aver
constatato che l'art. 3, primo comma, del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale (cosiddetto Codice della
strada) omette la prescrizione dell'obbligo di adeguata motivazione e di
efficace e precisa pubblicità dei provvedimenti prefettizi in tema di
circolazione stradale, il Pretore rileva che questo difetto renderebbe
illegittima la norma per contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico, con quelli del sistema costituzionale italiano e più particolarmente
con gli artt. 3, 16, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Per quanto si
riferisce alla generica censura di contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico e con quelli del sistema costituzionale italiano, la
Corte, mancando il richiamo delle norme costituzionali che sarebbero state
violate, ritiene che si possa ricercare nel contesto dell'ordinanza il concreto
significato della proposta censura.
Per questa indagine,
l'unico punto di riferimento é il richiamo che fa il Pretore ai principi
enunciati dalla Corte nelle due sentenze del 20 giugno 1956, n. 8, e 23
maggio 1961, n.
26, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge di
pubblica sicurezza.
Pur senza mettere in
rilievo le notevoli differenze tra le ordinanze previste dalla norma or citata
della legge di pubblica sicurezza e quelle previste dalla disposizione qui
denunziata, le une attinenti ad una larghissima sfera di potere e le altre
relative ad un campo ben delimitato, é da precisare che le questioni decise con
quelle due sentenze e la questione ora in esame non muovono dallo stesso punto
di partenza, giacché nelle questioni sull'art. 2 della legge di pubblica sicurezza
si deduceva l'illegittimità della disposizione che conferiva quei poteri al
Prefetto per contrasto con varie norme della Costituzione, e fondamentalmente
con quelle contenute negli artt. 70, 76 e 77, mentre nella questione ora
proposta il Pretore non contesta la legittimità della norma denunziata in
relazione ai poteri del Parlamento anzi, sotto questo aspetto, presuppone tale
legittimità.
Il punto comune tra
quelle questioni e l'attuale si trova nella denunzia di contrasto delle norme
impugnate con i principi dell'ordinamento giuridico e del sistema
costituzionale italiano.
Nell'ordinanza di
rimessione sembra che si voglia affermare che questa Corte nella sua prima
decisione concernente l'art. 2 della legge di pubblica sicurezza avrebbe
dichiarato che l'obbligo di motivazione e di pubblicazione delle ordinanze
discenda dai principi dell'ordinamento giuridico. Ora, é da rilevare che in
quella sentenza si auspicò che i canoni che il legislatore avrebbe dovuto
tenere presenti ai fini di rendere il testo legislativo "formalmente più
adeguato al carattere dei poteri attribuiti al Prefetto" erano i seguenti:
"... adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei casi in cui il
provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento
stesso ai principi dell'ordinamento giuridico". Ma la carenza della
enunciazione dell'obbligo di motivazione e di pubblicazione non fu ritenuta
dalla Corte come fonte di illegittimità costituzionale; tanto vero che la norma
non venne allora dichiarata illegittima.
La seconda sentenza
pervenne alla dichiarazione di illegittimità per aver rilevato che il testo
dell'art. 2, secondo una interpretazione che era nel frattempo prevalsa nella
pratica amministrativa e giudiziaria, non poneva adeguate remore all'arbitrio
dell'organo amministrativo;
Nella motivazione si
chiariva che l'illegittimità dell'art. 2 sussiste soltanto nei limiti in cui
esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto
dei principi dell'ordinamento giuridico, "intesa questa espressione nei
sensi sopra indicati": ossia nei sensi che l'applicazione della norma sia
tale da violare i diritti dei cittadini e da menomare la tutela
giurisdizionale.
Dal richiamo fatto
dal Pretore alle due decisioni sull'art. 2 della legge di pubblica sicurezza si
può trarre un solo elemento di concretezza circa il significato della generica
censura di contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico e del
sistema costituzionale; ed é questo: la norma denunziata sarebbe illegittima perché,
nell'attribuire un potere di ordinanza senza enunciare espressamente l'obbligo
di motivazione e di pubblicità, non delimiterebbe a sufficienza la sfera di
discrezionalità del Prefetto.
2. - Che la norma
denunziata non enunci espressamente un obbligo di motivazione del provvedimento
prefettizio, é fuori discussione.
Tale omissione,
tuttavia, non ha conseguenza ai fini della questione di legittimità
costituzionale proposta in questa sede.
Anche se, nella
perdurante mancanza di una legge generale sul procedimento amministrativo, non
é facile trovare una disposizione espressa che sancisca se ed in quali casi
sussista l'obbligo di motivazione, é da ritenere che, sulla base di principi
che si possono considerare come ormai saldamente acquisiti, l'atto amministrativo
che apporta limitazioni ai diritti deve essere sempre congruamente motivato.
E poiché é fuori
dubbio che le ordinanze di cui trattasi, limitando il diritto di circolazione
sopra una strada pubblica, devono congruamente esporne le ragioni, anche per
richiamare le direttive del Ministro per i lavori pubblici alle quali il
Prefetto é tenuto a conformarsi, la mancata enunciazione dell'obbligo di
motivazione non ha l'effetto di rendere illimitata o non facilmente
controllabile la sfera di discrezionalità dell'organo amministrativo, in quanto
l'obbligo sussiste ugualmente anche nel silenzio della legge.
La mancata
indicazione dell'obbligo di motivazione non é nemmeno causa di contrasto con le
norme costituzionali specificamente invocate nell'ordinanza.
Non sussiste
contrasto con il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3.
É da premettere che i
divieti che il Prefetto può stabilire devono essere giustificati da contingenti
esigenze inerenti al buon uso della strada, alla incolumità degli utenti, ad
altre ragioni di pubblico interesse, e non dovranno mai, quei divieti, essere
preordinati ad ingiustificati vantaggi o svantaggi di singoli o di gruppi.
Se un'ordinanza in
materia di circolazione stradale fosse preordinata non a regolare l'uso della
strada per legittimi scopi di pubblico interesse, ma a rendere impossibile o ad
ostacolare il libero movimento di singoli o di gruppi o ad agevolare il
movimento di altri, a scopo di persecuzione o di favoritismo, il provvedimento
sarebbe illegittimo; ma l'illegittimità non risiederebbe nella norma che ha
conferito il potere, bensì nell'atto amministrativo che, violando la norma, ne
abbia travisato gli scopi per servirsene come strumento per la violazione dei
diritti.
Ora, poiché il campo
esclusivo di applicazione della norma é quello (per indicarlo con una
espressione sintetica) del buon uso della strada, l'accertamento della
legittimità dell'ordinanza prefettizia può essere compiuto su basi oggettive,
essendo agevolmente controllabili, anche alla stregua delle direttive
ministeriali, i fini per i quali l'ordinanza era stata preordinata ed i mezzi
predisposti per raggiungerli.
Per le stesse
considerazioni é da ritenersi infondata la questione riguardante la violazione
dell'art. 16 della Costituzione.
Occorre, però,
precisare che con le ordinanze in questione i diritti di libertà garantiti con
l'art. 16 potrebbero essere violati solo di riflesso.
L'art. 16 attiene ai
diritti della persona umana, la cui libertà di movimento non può essere
limitata se non nei casi e con le garanzie assicurate dalla detta norma.
L'uso delle strade,
come l'uso di altri beni pubblici, può essere regolato anche sulla base di
esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità,
attengano al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla
disciplina che gli utenti debbono osservare, alle eventuali prestazioni che
essi sono tenuti a compiere e così via. E pertanto le ordinanze in questione,
quando limitano la circolazione per realizzare il buon uso della strada, non
sono in contrasto con l'art. 16, anche se la limitazione sia imposta per
ragioni non attinenti alla sicurezza ed alla sanità. Come si é accennato, i
diritti garantiti dall'art. 16 potrebbero essere violati solo di riflesso,
quando, prendendo a pretesto il raggiungimento di scopi riguardanti il buon uso
della strada, l'ordinanza tendesse a raggiungere scopi non previsti dalla
norma, anzi contrastanti con essa o con altre norme di grado ancora più
elevato.
Quindi, anche
rispetto all'art. 16, é da dirsi ciò che si é osservato in riferimento all'art.
3: non é illegittima la norma che attribuisce il potere, anche se eventualmente
può essere illegittimo l'atto amministrativo con cui il potere sarà esercitato.
Ugualmente infondata
é la questione nei riguardi dell'art. 24 della Costituzione.
Questa norma assicura
il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali. Ora, la norma impugnata
non é tale da importare alcuna menomazione di tale diritto. In giudizio dovrà
essere certamente esibita l'ordinanza, della cui inosservanza si discute ed il
giudice dovrà previamente accertarne la legittimità, mentre l'interessato avrà
tutte le possibilità di giustificare il proprio comportamento. Si aggiunga che,
poiché la motivazione deve ritenersi d'obbligo anche nel silenzio della legge,
la mancanza o la insufficienza della motivazione può essere causa, solo per
ciò, di illegittimità dell'ordinanza e può pertanto determinarne la
disapplicazione da parte del giudice. Se, poi, l'ordinanza sarà, come deve essere,
congruamente motivata, l'interessato troverà in essa gli elementi in base ai
quali potrà predisporre la sua difesa.
Non é fondata la
questione relativa alla violazione dell'art. 25, secondo comma, a causa della
dedotta omissione circa l'obbligo di motivazione. Un atto entra in vigore in
dipendenza di determinati adempimenti formali, che nulla hanno a che vedere col
fatto che l'atto abbia questo o quel contenuto, questa o quella forma o che, in
particolare, l'atto sia o non sia motivato.
La carenza dell'obbligo
di motivazione non offre, dunque, alcuna ragione di contrasto con l'art. 25, a
parte se, come si vedrà fra poco, l'art. 25 sia invocabile rispetto alle
ordinanze previste dalla norma denunziata.
3. - É controverso se
la norma in esame stabilisca che l'ordinanza prefettizia debba avere efficace
pubblicità: il Pretore lo nega sulla base di una interpretazione dell'art. 3
del testo unico e dell'art. 2 del regolamento di esecuzione, mentre
l'Avvocatura afferma che la legge ed in particolare il regolamento impongono
l'obbligo di dare congrua pubblicità all'ordinanza prefettizia.
A prescindere da ogni
questione sull'effetto che una norma regolamentare possa avere nei riguardi
dell'interpretazione di una norma legislativa sottoposta al vaglio di legittimità
costituzionale, la Corte ritiene che, ai fini del decidere, non sia
indispensabile procedere all'interpretazione della norma denunziata sul punto
se la norma stessa (eventualmente in concomitanza con la disposizione
regolamentare) abbia o non prescritto una forma di pubblicità delle ordinanze
prefettizie limitatrici del traffico stradale. Tale interpretazione non é
necessaria, giacché, anche se la norma predetta non imponesse alcuna forma di
pubblicità, l'omissione non potrebbe dirsi influente ai fini della proposta
questione di legittimità costituzionale.
É da premettere che,
in sostanza, il Pretore ha rilevato la carenza dell'obbligo di quella forma di
pubblicazione che ha carattere permanente. In altri termini, sembra che la
censura si riferisca specificamente al difetto di disposizioni relative alla
cosiddetta segnaletica, nel senso che la norma impugnata sarebbe illegittima in
quanto non prescriverebbe che l'ordinanza prefettizia sia portata a conoscenza
degli utenti della strada mediante i consueti segnali stradali. La mancata
prescrizione di questa forma di pubblicazione comporterebbe un esercizio troppo
ampio ed incontrollato del potere del Prefetto. E per questo la norma sarebbe
in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico e costituzionale, oltre
che con gli articoli della Costituzione dianzi ricordati.
L'assunto é
infondato.
In base al principio
di legalità, l'atto amministrativo che contiene un ordine o un divieto - e
questo é il caso in esame - non può operare se non viene portato a conoscenza
di chi deve prestarvi obbedienza: principio che, al pari di quello relativo
all'obbligo di motivazione, vale pure nel silenzio della legge. E pertanto,
anche se la norma denunziata nulla disponesse in proposito, sussisterebbe
sempre, per l'autorità che emette l'ordinanza e per quelle che sono preposte
alla tutela del demanio stradale ed alla disciplina della circolazione sulla
strada, l'obbligo di adoperare tutti i mezzi affinché gli utenti della strada
siano posti in condizione di conoscere le disposizioni alle quali sono chiamati
ad uniformarsi.
Sarà compito del
giudice accertare se l'ordinanza sia stata regolarmente ed adeguatamente
portata a conoscenza del pubblico in modo da stabilire se essa sia efficace ai
fini dell'adempimento dell'obbligo di osservanza. E ciò costituisce una idonea
garanzia a favore di tutti gli utenti della strada; garanzia tale da
neutralizzare ogni eventuale tentativo di violazione degli artt. 3 e 16 della
Costituzione.
Per quel che si
riferisce all'art. 24, basterà dire che, in sede di giudizio, l'autorità dovrà
fornire la prova di avere dato al pubblico adeguata conoscenza dell'ordinanza.
Il giudice valuterà questa prova sia al fine di stabilire se l'atto era
operante, sia per ogni altra decisione in ordine all'elemento subiettivo del
reato, tenendo presente che l'ordinanza é atto amministrativo e non fa parte
del precetto penale (si vedano in proposito le enunciazioni di questa Corte
nella sentenza 12 maggio 1964, n. 36).
Le stesse
considerazioni mostrano l'inconsistenza della censura basata sull'art. 25,
secondo comma, della Costituzione.
Se l'ordinanza é atto
amministrativo, non si possono applicare alla sua pubblicazione ed agli effetti
di essa i principi che valgono per la pubblicazione e per l'entrata in vigore
della legge penale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del T.U.
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393, in riferimento agli artt. 3, 16, 24 e 25, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 marzo 1965.