SENTENZA
N. 6
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo e quarto comma, del R.D. L. 15
ottobre 1925, n. 2033, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1963 dal
Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Pace Carmelo, iscritta
al n. 12 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
procedimento a carico di Pace Carmelo, imputato dei reati previsti dagli artt.
516 del Codice penale e 10 del D. P. R. 19 maggio 1958, n. 719, per avere
prodotto e posto in commercio polveri per bibite non genuine, il Pretore di
Palermo, con ordinanza 29 novembre 1963, accogliendo la istanza della difesa,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli ultimi due commi
dell'art. 44 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive disposizioni
concernenti l'aumento delle somme che debbono essere depositate per poter
impugnare il risultato dell'analisi che ha dato luogo alla denuncia
all'autorità giudiziaria.
Nella ordinanza il
Pretore si limitava ad osservare che le disposizioni impugnate appaiono in
contrasto con i principi di eguaglianza e di parità di diritti di tutti i
cittadini di fronte alla legge e quindi in contrasto cogli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 54 del 29 febbraio 1964.
Nel giudizio davanti
a questa Corte il Pace non si é costituito. É intervenuto, invece, il
Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Nell'atto di
intervento e in una successiva memoria, depositati rispettivamente in
cancelleria il 13 febbraio e il 20 ottobre 1964, l'Avvocatura osserva che il
preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione non sussiste perché le norme
impugnate, pur ponendo, in funzione di un particolare interesse pubblico, un
onere a carico di coloro che intendono chiedere la revisione delle analisi, si
riferiscono a una categoria di persone determinate genericamente e
oggettivamente senza toccare quelle condizioni soggettive che l'art. 3 della
Costituzione impone di considerare non influenti ai fini della tutela e
dell'eguaglianza giuridica.
In ordine poi al
preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che il
deposito previsto dall'art. 44 sopra ricordato non limita l'esercizio del
diritto alla tutela giurisdizionale poiché la revisione dell'analisi, che ha
luogo su istanza da presentarsi tramite l'autorità giudiziaria, pur
inquadrandosi nel procedimento giurisdizionale diretto all'accertamento della
eventuale responsabilità penale, si svolge su di un piano distinto da questo
essendo di carattere preliminare alla celebrazione del processo.
L'onere che fa carico
all'interessato, oltre a presupporre un accertamento sfavorevole nei suoi
confronti, che può essere considerato titolo sufficiente a giustificare
l'imposizione, risponde all'esigenza di pubblico interesse di evitare che si
impugnino per fini dilatori i risultati delle analisi esponendo
l'Amministrazione a ulteriori e dispendiose attività di accertamento.
Il diritto di agire e
di difendersi in giudizio non é violato poiché l'imputato che ha lasciato
trascorrere il termine per chiedere la revisione in limine del processo penale,
può sempre chiedere nel corso del giudizio una perizia. E questa perizia può
essere disposta senza che l'imputato debba effettuare alcun deposito
preventivo.
Per quanto, infine,
riguarda l'art. 113 l'Avvocatura sostiene che esso sarebbe stato invocato fuori
proposito poiché le analisi compiute dalla pubblica Amministrazione non
costituiscono atti amministrativi in senso proprio e nel significato nel quale
l'espressione é usata in detto articolo.
L'Avvocatura
conclude, pertanto, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sollevata sia dichiarata infondata.
Considerato
in diritto
1. - Nell'ordinanza,
sebbene succintamente motivata, viene chiaramente sollevata, con riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione relativa alla
legittimità costituzionale delle norme vigenti che, in tema di repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di
prodotti agrari, stabiliscono l'onere, per coloro che chiedono la revisione
dell'analisi, in base alla quale erano stati denunciati, di effettuare un
preventivo deposito di somme per ogni campione.
Nonostante che
nell'ordinanza risultino richiamati soltanto i commi terzo e quarto dell'art.
44 del R.D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e si faccia generico riferimento a
"successive disposizioni concernenti l'aumento del deposito di
somme", é evidente che le disposizioni realmente denunciate come
incostituzionali - e sulle quali, per conseguenza, la Corte deve portare il suo
esame - sono quelle contenute nell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 27
febbraio 1958, n. 190, le quali nel modificare e sostituire il vecchio testo
degli indicati commi dell'art. 44 del R.D.L. n. 2033 del 1925, hanno elevato a
lire 10.000 per ogni campione il deposito da effettuare dagli interessati che,
intendendo impugnare i risultati delle analisi, ne chiedano la revisione.
2. - Le disposizioni
impugnate, in tema di repressione delle frodi agrarie, stabiliscono che, in
seguito alla denuncia presentata all'autorità giudiziaria dal capo del
laboratorio analizzatore e alla contemporanea comunicazione dell'esito
dell'analisi all'interessato, questi può impugnarla, mediante richiesta di
revisione da inoltrare alla competente autorità giudiziaria, nel termine
perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Alla richiesta va unita la
ricevuta comprovante l'avvenuto deposito nella cassa erariale della somma di
lire 10.000 per ogni campione.
Per meglio intendere
la portata e lo scopo del preventivo deposito é d'uopo richiamare l'art. 117
del R.D. 1 luglio 1926, n. 1361, contenente il regolamento per l'esecuzione del
R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, sulle repressioni delle frodi agrarie, il
quale stabilisce che quando la revisione riesce favorevole al richiedente, il
giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione, deve ordinare la restituzione
del deposito, e nel caso, invece, che la revisione riesca sfavorevole,
l'Istituto che eseguì la revisione comunica all'ufficio demaniale il
dispositivo della sentenza, perché metà del deposito sia incamerato a favore
dell'erario e l'altra metà sia corrisposta all'Istituto.
L'art. 2 della legge
27 febbraio 1958, n. 190, che ha sostituito il testo dell'art. 45 del R.D.L.
2033 del 1925, stabilisce, infine, che "in ogni caso in cui agli effetti
giudiziari o amministrativi" occorra "una perizia o una revisione
dell'analisi" queste saranno eseguite da determinati istituti e che
"tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni e alle perizie
sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata".
Dal contesto delle
indicate disposizioni e dal loro collegamento emerge evidente che il procedimento
di revisione, pur tendendo all'accertamento della responsabilità del
denunciato, opera in un momento preliminare al processo penale, consiste in un
accertamento tecnico eseguito in sede amministrativa da determinati laboratori
ed enti cui spetta il compito di controllare la rispondenza dei prodotti
analizzati alle prescrizioni di legge, tende, in definitiva, al fine di
confermare o meno l'originaria denuncia a seconda che il risultato dell'analisi
di revisione sia sfavorevole o non all'interessato.
L'onere del
preventivo deposito, fondato su presupposti oggettivi e determinato in misura
tale da renderne possibile l'adempimento, trova adeguata giustificazione in
ragioni di pubblico interesse quali quelle di evitare che con domande di
revisione prive di fondamento, meramente avventate o defatigatorie, vengano
chiesti riesami di accertamenti tecnici, spesso complessi e costosi, che
comportano impiego di lavoro ed attrezzature specializzate da parte di quegli
Istituti che per legge sono tenuti ad eseguirli.
Nelle disposizioni
impugnate non si ravvisa alcuna violazione dei principi costituzionali che
garentiscono l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il loro
diritto di agire e difendersi in giudizio e la tutela giurisdizionale contro gli
atti della pubblica Amministrazione.
Per quanto riguarda
in particolare i diritti garantiti dagli artt. 24 e 113 della Costituzione
giova rilevare che i risultati delle analisi che hanno dato luogo alla denuncia
non sono impugnabili solo in via amministrativa mediante il procedimento della
revisione. L'art. 2 della legge n. 190 del 1958 consente infatti al giudice di
disporre, in quanto occorra agli effetti giudiziari, una perizia per
l'espletamento della quale nessuna somma dovrà essere anticipata dall'imputato,
essendo la relativa spesa posta a suo carico solo nel caso in cui la prima
analisi sia confermata.
La possibilità di
impugnare i risultati dell'analisi con tale mezzo di difesa, riconosciuta dalla
legge proprio a coloro che, per qualsiasi motivo, non si siano potuti giovare
del rimedio della revisione, sta a dimostrare come la tutela giurisdizionale
sia ad essi pienamente assicurata.
La questione di
legittimità costituzionale é, pertanto, infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, commi terzo e quarto,
del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari,
nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 febbraio 1965.