SENTENZA
N. 4
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 158 del R. D. 4 febbraio 1915, n.
148, dell'art. 22 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 10 del D.P.R. 5
aprile 1951, n. 203, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 18 dicembre 1963,
emessa dal Pretore di San Cipriano Picentino nel procedimento penale a carico
di Fortunato Scipione, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 54 del 29 febbraio
1964;
2) 14 gennaio 1964,
emessa dal Pretore di Moncalieri nel procedimento penale a carico di Dotta
Carlo, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964;
3) 15 marzo 1964,
emessa dal Pretore di Serramanna nel procedimento penale a carico di Spiga
Simone, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto
in fatto
1. - I Pretori di San
Cipriano Picentino, Moncalieri e Serramanna, con ordinanze rispettivamente del
18 dicembre 1963, 14 gennaio 1964 e 15 marzo 1964, hanno proposto a questa
Corte questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 158 del R. D. 4
febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e
provinciale. Il Pretore di Moncalieri e quello di Serramanna hanno pure
denunciato l'illegittimità dell'art. 22 del T. U. della stessa legge approvato
con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851,
e della legge 9 giugno 1947, n. 530; il Pretore di Moncalieri ha infine
impugnato l'art. 10 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203.
Le norme denunciate
stabiliscono che, senza autorizzazione del Capo dello Stato, accordata previo
parere del Consiglio di Stato, non può procedersi per fatto commesso dal
prefetto e dal sindaco; e nell'ordinanza del Pretore di San Cipriano Picentino
si fa riferimento agli artt. 28 e 3 della Costituzione, in quella del Pretore
di Moncalieri soltanto all'art. 28, e nell'altra del Pretore di Serramanna agli
artt. 3, 28, 104 e 112.
2. - L'ordinanza del
Pretore di San Cipriano Picentino rileva che l'istituto della garanzia
amministrativa, regolato dalle norme denunciate, appare in contrasto con il
principio della eguale e diretta responsabilità dei pubblici funzionari sancito
dall'art. 28 della Costituzione. Non sembra decisivo opporre che questa norma
riporta tale responsabilità alle leggi civili, penali ed amministrative, perché
il rinvio non consente alla legge una assoluta libertà di regolamentazione del
principio costituzionale. Il carattere incondizionato della responsabilità é
determinato dall'avverbio "direttamente" contenuto nel suddetto art.
28, e l'unico presupposto della stessa può essere soltanto l'esistenza di un
illecito; la garanzia amministrativa interrompe il nesso di conseguenzialità
fra illecito e sanzioni, sulla base di considerazioni attinenti esclusivamente
alla qualità del soggetto attivo del reato. Ne deriva anche la violazione del
principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, sia nel
rapporto tra la responsabilità incondizionata di tutti i cittadini e la più
favorevole posizione dei sindaci e prefetti, sia nel rapporto tra questa
posizione e la responsabilità di altri titolari di pubbliche funzioni, con conseguente
ingiustificata disparità di trattamento. La esistenza di ipotesi di
autorizzazione a procedere, nella Costituzione e in leggi costituzionali, non
legittima le norme impugnate, perché le ipotesi predette concretano forme di
tutela della piena autonomia di organi costituzionali.
A sua volta, il
Pretore di Moncalieri si limita a ricordare la sentenza di questa Corte 18
giugno 1963, n. 94, che dichiarò illegittimo l'art. 16 del Codice di procedura
penale, ove si prevedeva l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in
servizio di polizia.
Infine il Pretore di
Serramanna, ripetuto che le disposizioni denunciate violano il principio della
diretta responsabilità dei funzionari, osserva che tale effetto non é escluso
dal carattere processuale del particolare presupposto, e che, per quanto la
norma possa essere stata dettata, non per stabilire un privilegio, ma a tutela
della funzione, non resta impedito che essa incida sulla eguaglianza dei
soggetti nei confronti del principio di responsabilità per gli atti commessi in
violazione dei diritti, tenuto conto che la funzione é sufficientemente
tutelata dalle esimenti di carattere sostanziale contenute nell'art. 51 del
Codice penale. Secondo il Pretore di Serramanna, l'eccezione al principio di
eguaglianza non trova fondamento in un'effettiva diversità di situazioni
oggettive e soggettive; le altre ipotesi di autorizzazione a procedere previste
dalla Costituzione e da leggi costituzionali sono di indole eccezionale; le
norme sulla garanzia amministrativa infine contrastano con il principio della
indipendenza della Magistratura da ogni altro potere e con l'obbligo del P. M.
di promuovere l'azione penale, perché condizionano questo dovere alla
valutazione di organi estranei al potere giudiziario.
3. - Le ordinanze
suddette sono state notificate come appresso: quella del Pretore di San
Cipriano Picentino all'imputato il 7 gennaio 1964, al P. M. e al Presidente del
Consiglio dei Ministri rispettivamente il 2 e il 18 dello stesso gennaio;
quella del Pretore di Moncalieri all'imputato il 24 gennaio 1964, al P. M. e al
Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente il 22 e il 21 dello
stesso gennaio; quella del Pretore di Serramanna all'imputato e al P. M. il 20
marzo 1964, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 dello stesso marzo.
Le ordinanze sono
state rispettivamente comunicate ai Presidenti delle Camere il 31 dicembre
1963, il 18 gennaio 1964 e il 16 marzo 1964 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 54 del 29 febbraio 1964 le prime due, e n. 126
del 23 maggio 1964 la terza.
Innanzi alla Corte
non v'é stata costituzione di parti; il Presidente del Consiglio dei Ministri
non é intervenuto.
Considerato
in diritto
1. - I tre giudizi
possono riunirsi, vertendo tutti sulla legittimità costituzionale delle norme
che accordano ai prefetti, a chi ne fa le veci e ai sindaci la c.d. garanzia
amministrativa.
2. - La Corte é
convinta che tali norme non si confanno con il precetto contenuto nell'art. 28
della Costituzione: corroborano questo suo giudizio gli stessi argomenti
esposti nella sentenza del 6 giugno 1963, n. 94, a
proposito dell'analoga garanzia che l'art. 16 del Codice di procedura penale
aveva previsto per i reati commessi in servizio di polizia.
Come altra volta si é
avvertito (sentenza
23 gennaio 1962, n. 1), é in contrasto con il precetto fondamentale
contenuto nell'art. 28 della Costituzione la legge che, della responsabilità
quivi regolata, adottasse una disciplina tale da comportarne una esclusione più
o meno manifesta. Ora, il subordinare ad una autorizzazione amministrativa
l'attuazione di quella responsabilità é renderne possibile l'esonero
discrezionale, perché discrezionalmente deve in tal caso esserne consentito
l'esperimento; il che segnatamente non é permesso prescrivere in materia
penale, essendo eccezionalmente dettati, e da norme costituzionali, i casi di
deroga al principio dell'obbligatorietà dell'azione del P. M.. Né viene meno la
detta discrezionalità ove, come nel caso del prefetto e del sindaco, la legge ordinaria
disponga che l'autorizzazione deve essere accordata previo parere del Consiglio
di Stato: questo organo supremo, nell'esprimere il suo avviso, non esplica una
attività vincolata. Ed ove si osservi che, quando non si ritenesse di seguire
tale avviso, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri, s'intende meglio
come il procedimento di autorizzazione risulti inquadrato in un sistema
suscettibile di provocare la insindacabile liberazione da quella
responsabilità. Ciò a parte il fatto che le norme predette, nella sostanza,
attribuiscono all'autorità amministrativa il potere di sottrarre a quella
giurisdizionale, mediante il diniego dell'autorizzazione, il giudizio sulla
responsabilità del funzionario o del dipendente e quindi ex art. 28, secondo comma,
della Costituzione, anche sulla sua responsabilità; un giudizio cioè al quale
la stessa Amministrazione é interessata e che, per il suo oggetto e per la sua
natura, implica esercizio di giurisdizione, quindi di funzione del tutto
estranea alla sfera amministrativa (artt. 102 e 103 della Costituzione).
Non é rilevante
obiettare che la c.d. garanzia amministrativa intende tutelare la funzione del
prefetto, di chi ne fa le veci e del sindaco contro azioni inconsulte la cui
proposizione ne lederebbe il prestigio, e che vuole essere un mezzo per
permettere di valutare il comportamento di quei funzionari nel rispetto delle
attribuzioni di ciascuno e della discrezionalità che doveva eventualmente
esercitarsi. Spetta all'autorità giurisdizionale riconoscere la temerarietà o
la pretestuosità di singole azioni; e peraltro un sistema, come quello in
vigore, in cui l'osservanza del limite della competenza e della discrezionalità
amministrativa é assicurata, a seconda delle ipotesi, dalle norme concernenti
il regolamento delle attribuzioni e dalle altre che, nel Codice di procedura
civile (art. 295) e in quello di procedura penale (art. 20), governano la
sospensione del processo in relazione all'insorgere di pregiudiziali
amministrative, il preordinamento di una ulteriore garanzia a favore del
prefetto, di chi ne fa le veci e del sindaco, posto in confronto al principio
di parità proclamato nell'art. 3 della Costituzione, appare irrazionalmente
distintivo, atteso che altri funzionari amministrativi svolgono compiti non meno
elevati e importanti di quelli spettanti al prefetto e al sindaco, ugualmente
implicativi di estesi poteri discrezionali.
Deve perciò
pronunziarsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 della legge comunale
e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della stessa
legge, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Essi debbono
dichiararsi illegittimi anche in quanto dispongono che il prefetto, chi ne fa
le veci e il sindaco non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio
delle loro funzioni fuorché dalla superiore autorità governativa: la
disposizione, mentre contiene la premessa di quella che prevede
l'autorizzazione amministrativa, può avere valore a sé stante, in quanto si
risolve anche essa nel negare all'autorità giurisdizionale ogni attribuzione in
merito alla responsabilità di quei due funzionari.
3. - Le ordinanze dei
Pretori di Moncalieri e di Serramanna denunciano anche l'art. 8 del T.U. 4
febbraio 1915, n. 148.
Ma non é il caso di
dichiararne l'illegittimità costituzionale, perché esso é stato assorbito
nell'art. 22 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e perciò deve intendersi riferito a
questo il richiamo contenuto nell'art. 158 del T.U. del 1915.
Il Pretore di
Moncalieri fa richiamo altresì alle modificazioni apportate al T.U. del 1934
con le leggi 27 giugno 1942, n. 851, e 9 giugno 1947, n. 530, nonché con l'art.
10 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203. Tali modifiche, però, o non riguardano le
norme concernenti la garanzia amministrativa (legge 27 giugno 1942, n. 851), o
rinviano genericamente al T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 (legge 9 giugno 1947, n.
530; D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203): perciò non possono essere oggetto di
pronunzia da parte di questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
decidendo con unica
sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale proposti con le ordinanze
indicate in epigrafe,
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 del T.U. della legge comunale e
provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della stessa legge
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 febbraio 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 19 febbraio 1965.