SENTENZA
N. 2
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 27 novembre 1961, n.
22, promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1963 dal Tribunale di Patti nel
procedimento civile vertente tra Crisà Gino e l'Ufficio delle imposte di
consumo di Patti, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 28 marzo 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente della Regione siciliana e l'atto di costituzione in
giudizio dell'Ufficio delle imposte di consumo di Patti;
udita nell'udienza
pubblica del 2 dicembre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Battista
Benedetti;
uditi gli avvocati
Antonio Sangiorgi e Pietro Virga, per l'Ufficio imposte di consumo, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente
della Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con ingiunzione
notificata il 10 luglio 1962 l'Ufficio delle imposte di consumo di Patti
intimava al signor Gino Crisà il pagamento del quinto della imposta dovuta sui
materiali impiegati nella costruzione di un edificio in quella città ultimato
nell'anno 1962. E ciò ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera a, della legge
2 febbraio 1960, n. 35, contenente agevolazioni tributane in materia di
edilizia.
Contro tale
ingiunzione produceva opposizione il Crisà assumendo che dovesse essere
applicata, non già la legge statale n. 35 del 1960, ma la legge regionale 27
novembre 1961, n. 22, con la quale la esenzione dall'imposta di consumo sui materiali
da costruzione, già prorogata al 31 dicembre 1961, era stata ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 1965.
Avendo la difesa del
convenuto dedotto la illegittimità della legge regionale della quale l'attore
aveva chiesto l'applicazione, il Tribunale, con ordinanza 18 aprile 1963,
sollevava la questione di legittimità costituzionale di detta legge in
riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto della Regione siciliana.
Nella ordinanza il
Tribunale, dopo aver ricordato che la potestà legislativa tributaria della
Regione incontra dei limiti nei principi fondamentali e interessi generali cui
si informa la legislazione statale, per ogni singolo tributo e infine, in
materia di finanza locale, nell'autonomia finanziaria riconosciuta ai Comuni,
ha rilevato che la Regione siciliana prorogando, con la legge 27 novembre 1961,
n. 22, al 31 dicembre 1965 l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da
costruzione, si é discostata notevolmente dalla legge statale n. 35 del 1960
con la quale é stato invece adottato il criterio di pervenire gradualmente,
entro la stessa data, al ripristino dell'imposta in favore dei Comuni.
Ravvisando pertanto
dubbi sulla legittimità della legge regionale, ha sospeso il giudizio in corso
rimettendo gli atti a questa Corte.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 28 marzo 1964 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'11 aprile 1964.
Nel giudizio davanti
alla Corte si é costituito soltanto l'Ufficio delle imposte di consumo di Patti
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Virga ed é intervenuto il Presidente
della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Nell'atto di
intervento e in una successiva memoria depositati il 18 marzo e il 2 settembre
1964, l'Avvocatura dello Stato sostiene che la legge regionale impugnata non é
in contrasto con gli artt. 15, 17 e 36 dello Statuto.
L'Avvocatura osserva
che l'unico divario oggi esistente in ordine all'esenzione dall'imposta di
consumo sui materiali da costruzione tra la legge regionale e la legge
nazionale consiste solo nelle modalità della sua soppressione, istantanea nella
prima, progressiva nella seconda. Identità assoluta vi é per contro sia sulla
natura che sulla durata dell'agevolazione tributaria in esame.
Tale lieve differenza
di regolamentazione, secondo l'Avvocatura, non importa l'esorbitanza dai limiti
posti dall'ordinamento alla potestà legislativa della Regione in materia, e
trova giustificazione in particolari esigenze locali quali la realizzazione di
un piano di ricostruzione edilizia ben più esteso in Sicilia che non nel
restante territorio nazionale.
Nega inoltre
l'Avvocatura che la legge impugnata abbia violato l'autonomia finanziaria dei
Comuni, osservando che il potere di imposizione di tali enti va coordinato con
i principi della finanza statale e regionale e deve essere, per conseguenza,
subordinato a quelle esigenze di carattere generale, il soddisfacimento delle
quali, importando l'elevamento del tenore di vita di tutti i cittadini, si
risolve in definitiva anche in un vantaggio degli stessi Comuni.
L'Avvocatura pertanto
conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondata la questione di
legittimità costituzionale.
La difesa
dell'Ufficio delle imposte di consumo, nelle deduzioni e nella successiva
memoria depositati in cancelleria il 24 aprile e 11 novembre 1964, dopo aver
affermato che la competenza legislativa e amministrativa nella materia
riguardante l'imposta di consumo sui materiali da costruzione spetta
esclusivamente allo Stato in quanto incide sull'ordinamento tributario della
finanza locale, osserva che la legislazione nazionale e quella regionale nella
detta materia, sono state sostanzialmente uguali sino al 31 dicembre 1961. A
partire da tale data, invece, si é verificato tra le stesse un divario
sostanziale e ingiustificato, perché mentre la legge nazionale ha abolito la
esenzione sostituendola con una riduzione graduale dell'imposta, quella
regionale, invece, ha mantenuto ferma la esenzione dal tributo.
Anche a voler per
ipotesi riconoscere alla Regione siciliana una propria autonoma legislazione in
materia di imposta di consumo non v'ha dubbio - prosegue la difesa - che essa
debba essere esercitata entro limiti molto ristretti. Tali limiti, nel caso di
specie, sono stati superati dalla legge impugnata in primo luogo perché la
esenzione dall'imposta non corrisponde a un tipo attuale di esenzione statale;
in secondo luogo perché non sussiste il preteso particolare interesse regionale
che giustifichi l'esenzione e cioè la necessità di realizzare un piano di
ricostruzione edilizia più esteso in Sicilia che non nel rimanente territorio
dello Stato; ed infine perché palese é la violazione dell'autonomia finanziaria
garantita dall'art. 15 dello Statuto ai Comuni dell'Isola le cui finanze
vengono ad essere gravemente danneggiate dalla perdita - senza corrispettivo di
sorta - di una entrata fra le più cospicue.
La difesa
dell'Ufficio imposte di consumo conclude pertanto, chiedendo che la Corte
voglia dichiarare incostituzionale la legge impugnata.
Considerato
in diritto
1. - La questione di
legittimità costituzionale é fondata.
La legge regionale 27
novembre 1961, n. 22, prorogando al 31 dicembre 1965 le agevolazioni tributarie
previste dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37, ha concesso, per altri quattro
anni, la esenzione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle nuove
costruzioni edilizie. Così provvedendo la Regione non ha tenuto conto delle
profonde modificazioni che al regime tributario delle nuove costruzioni erano
state apportate con la legge statale 2 febbraio 1960, n. 35.
L'art. 5 di detta
legge ripristina infatti l'imposta in esame limitandosi a concedere, per il
periodo al quale si riferisce la legge impugnata, delle semplici riduzioni
dell'ammontare del tributo.
La legge regionale é
quindi illegittima in riferimento agli artt. 17 e 36 dello Statuto poiché la
esenzione dall'imposta non corrisponde ai principi ai quali si ispira la
legislazione statale in materia, né a un tipo esistente nella legislazione
stessa.
Secondo la difesa
della Regione tra l'agevolazione tributaria regionale e quella statale vi
sarebbe identità di tipo e di durata, e la sola differenza consisterebbe nel
fatto che lo Stato ha soppresso gradualmente l'esenzione, mentre la Regione ha
proceduto alla soppressione istantanea con decorrenza dal 1 gennaio 1966.
É facile osservare in
contrario che l'esenzione é un'agevolazione tributaria di tipo diverso dalla
riduzione e che per quanto riguarda la durata non é esatto che la legge
regionale abbia soppresso l'esenzione a far tempo dal 1 gennaio 1966.
Con la legge 27
novembre 1961, n. 22, il legislatore regionale - analogamente a quanto aveva
disposto con le precedenti leggi 19 luglio 1957, n. 46, e 19 novembre 1959, n.
29 - ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965 la esenzione dal tributo in
esame.
Dalla stessa legge
non é dato desumere che intendimento della Regione sia stato quello di
concedere un'ultima e definitiva proroga e di ripristinare per conseguenza il
tributo dal 10 gennaio 1966.
L'indiscriminata
proroga al 31 dicembre 1965 di tutte le agevolazioni fiscali sta, invece, a
dimostrare che il legislatore regionale non ha tenuto presente la necessità di
ritornare, sia pure gradualmente, alla normalità del regime tributario per gli
edifici di nuova costruzione, necessità ampiamente dimostrata - soprattutto per
quanto riguarda le imposte che interessano gli enti locali - nei lavori
preparatori della legge 2 febbraio 1960, n. 35.
L'Avvocatura dello
Stato assume che l'esenzione concessa con la legge impugnata sarebbe legittima
perché corrisponderebbe ad uno specifico interesse regionale mentre ciò viene
contestato dalla difesa dell'Ufficio delle imposte di consumo.
Orbene non v'ha
dubbio che nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia
tributaria possano essere emanate leggi per soddisfare particolari esigenze
della Regione. Tali leggi, però, debbono osservare i limiti dei principi ed
interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. E poiché la
legge in esame non ha rispettato tali limiti, l'indagine sulla sussistenza o
meno di uno specifico interesse regionale che con l'esenzione dal tributo
sarebbe stato soddisfatto si palesa superflua.
2. - La legge
impugnata é anche illegittima in riferimento all'art. 15 dello Statuto. Ed
invero, sottraendo un cespite tributario così importante ai Comuni, la Regione
ha violato quell'ampia autonomia finanziaria che con detto articolo é stata ad
essi riconosciuta.
Se a ciò si aggiunge
che a decorrere dal 1962 é stata soppressa per tutti i Comuni della Repubblica
l'imposta sul consumo del vino, risulterà evidente il maggior danno che i Comuni
dell'Isola hanno subito nei confronti degli altri con il mantenimento in vigore
dell'esenzione dall'imposta sui materiali da costruzione.
E poiché la Regione -
a differenza di quel che ha fatto in altre contingenze - non ha posto a carico
del proprio bilancio la spesa occorrente per compensare i Comuni della mancanza
di un'entrata così rilevante, il danno arrecato alla finanza locale si traduce
in definitiva in un maggior onere per lo Stato al quale spetta provvedere alla
integrazione dei bilanci deficitari dei Comuni.
E mancato quindi, nel
caso in esame, quel coordinamento tra finanza statale, regionale e comunale,
sulla cui necessità la Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge regionale siciliana 27 novembre
1961, n. 22, contenente "proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove
costruzioni edilizie stabilite con la legge 18 ottobre 1954, n. 37", nella
parte relativa alla proroga dell'esenzione dall'imposta di consumo sui
materiali da costruzione, in riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio
1965
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 28 gennaio 1965.