Sentenza n. 116 del 1964
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SENTENZA N. 116

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Ruggieri Venera, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Nicola Jaeger.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di Ruggieri Venera, imputata del reato previsto nell'art. 670 del Codice penale, per essere stata sorpresa a mendicare in una via cittadina, il Pretore di Milano pronunciava in data 13 gennaio 1964 una ordinanza, con la quale disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, "perché si pronunzi circa l'incidenza dell'art. 38 della Costituzione sull'art. 670 del Codice penale, come precisato in premessa".

Nella motivazione dell'ordinanza il Pretore rilevava "un certo contrasto" tra l'art. 38, commi primo e quarto, della Costituzione e l'art. 670 del Codice penale, perché "oggi, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non dovrebbero essere puniti quali colpevoli del reato di mendicità i cittadini che, come la Ruggieri, si dedichino alla mendicità, quando gli stessi siano inabile al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e, inoltre, per qualsiasi motivo, non siano stati messi, dagli organi predisposti od integrati dallo Stato, nella concreta possibilità di esercitare il diritto al mantenimento ecc., di cui all'art, 38 della Costituzione".

Dopo un'ampia esposizione dei precedenti legislativi e giurisprudenziali in argomento, il Pretore ha osservato che "il precisare se la norma dell'art. 38 della Costituzione, commi primo e quarto, abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art. 670 del Codice penale, é materia che non rientra nella previsione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari e che, quindi, appartiene alla competenza della Corte costituzionale. A questa, quindi, vanno trasmessi gli atti perché dichiari se, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, l'art. 670 del Codice penale conservi la sua originaria portata o se, invece, dalla sua previsione restino esclusi i fatti commessi da cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere, nei cui confronti gli organi predisposti o integrati dallo Stato non abbiano reso concretamente possibile l'esercizio del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, come indicato dall'art. 38 della Costituzione".

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Non si é avuta costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e pertanto, in applicazione dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle "Norme integrative per i giudizi", il Presidente della Corte costituzionale ha disposto che la causa fosse esaminata in camera di consiglio.

 

Considerato in diritto

 

Dal testo stesso della ordinanza del Pretore di Milano risulta nel modo più evidente che il giudice non ha proposto all'esame della Corte una questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 670 del Codice penale, ma ha invece richiesto alla Corte di precisare "se la norma contenuta nell'art. 38, commi primo e quarto, abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art. 670 del Codice penale" e di pronunciarsi quindi "circa l'incidenza dell'art. 38 della Costituzione sull'art. 670 del Codice penale".

La soluzione di tali questioni, che riguardano la interpretazione e la applicabilità al caso concreto di una disposizione di legge ordinaria, sia pure in relazione al significato di norme costituzionali, non appartiene al campo di competenza della Corte, la cui funzione ha quale oggetto il controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Poiché nell'ordinanza di rimessione non si prospettano dubbi di tale natura per quanto concerne la norma dell'art. 670 del Codice penale, i quesiti relativi alla interpretazione ed alla applicazione di essa non danno luogo a problemi di legittimità costituzionale e pertanto la questione deve essere qualificata inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Milano con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 nel procedimento penale a carico di Ruggieri Venera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 1964.