Ordinanza n. 113 del 1964
 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 113

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964 intitolata "Agevolazioni per l'assunzione diretta degli autoservizi per viaggiatori in regime di concessione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29 maggio 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'8 giugno successivo e iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1964 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964, intitolata "Agevolazioni per l'assunzione diretta degli autoservizi per viaggiatori in regime di concessione";

che per il Commissario dello Stato si é costituita in giudizio (atto 8 giugno 1964) l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato una memoria in data 30 settembre 1964;

che al ricorso ha resistito la Regione siciliana in persona del suo Presidente con deduzioni depositate il 24 giugno 1964;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto depositato in cancelleria il 3 novembre 1964;

che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in calce alla medesima;

Considerato che il processo é conseguentemente da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinunzia.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 11 dicembre 1964.