SENTENZA
N. 112
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 553, n. 2, del Codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1964 dal Pretore di Salò nel procedimento
penale a carico di Gelmini Ettore, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 144 del 13
giugno 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza in data
15 aprile 1964, emessa nella qualità di giudice dell'esecuzione, il Pretore di
Salò, cui Gelmini Ettore, condannato con sentenza passata in giudicato a pena
detentiva e pecuniaria per contravvenzione a norme sulla circolazione stradale,
aveva presentato istanza di nuovi accertamenti ai sensi dell'art. 557, terzo
comma, del Codice di procedura penale, al fine di ottenere dalla Corte di
cassazione la revisione del processo in applicazione dell'art. 554, n. 3, dello
stesso Codice, ha disposto la rimessione degli atti a questa Corte per la
risoluzione della questione relativa alla legittimità costituzionale della
disposizione dell'art. 553, n. 2, del Codice di procedura penale, che esclude
la revisione delle condanne per reati contravvenzionali fuori dei casi in cui
il condannato sia stato dichiarato contravventore abituale o professionale.
L'anzidetto precetto
contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto l'esclusione
della possibilità di revisione nei casi indicati urterebbe con le regole
costituzionali della eguaglianza e della assicurazione a tutti della protezione
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Né sarebbe valido
obiettare che i reati contravvenzionali non gettano una luce sinistra sul
condannato. Posto che ciò possa valere per le contravvenzioni punite con la
sola ammenda, non potrebbe invece valere per quelle punite con l'arresto, data
la quasi assoluta assimilazione del regime di questa pena detentiva a quello
della reclusione, con cui vengono puniti i delitti (artt. 23 e 25 del Codice
penale), e dato che a ben poca cosa si ridurrebbe la stessa diversità di
trattamento delle due pene ai fini della applicazione della sospensione
condizionale (artt. 163- 64 del Codice penale).
L'ordinanza é stata
notificata all'imputato il 22 aprile 1964, al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Brescia il 23 aprile, al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 20 aprile. Essa é stata comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento il 15 aprile, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 144 del 13
giugno 1964.
Nessuno si é
costituito nel giudizio innanzi a questa Corte.
Considerato
in diritto
Ritiene la Corte che,
nell'esercizio della competenza demandatagli dall'art. 557, terzo comma, del
Codice di procedura penale, il giudice dell'esecuzione (diversamente dai casi
di cui questa Corte ha avuto a occuparsi con le sentenze nn. 29 del 1962 e 69
del 1964) non sia legittimato a promuovere una questione di legittimità
costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Il giudice
dell'esecuzione, allorquando viene richiesto di nuovi accertamenti a sostegno
di una domanda di revisione presentata, ai sensi dell'art. 554, n. 3, dello
stesso Codice, nei confronti di una sentenza penale di condanna divenuta
irrevocabile, esplica una funzione meramente istruttoria - e perciò accessoria
-, in vista e al servizio di un giudizio riservato in modo esclusivo alla Corte
di cassazione.
Non diversamente dalle
altre ipotesi di giudizio di revisione, anche nel caso in esame, destinataria
della istanza di revisione é la Corte di cassazione (art. 557, primo comma);
questa poi, nell'esercizio del potere di ordinare le indagini e gli atti che
ritiene utili (art. 558, secondo comma), può disporre anche quei medesimi
accertamenti che il giudice dell'esecuzione abbia eventualmente ritenuto di
rifiutare; infine soltanto essa può pronunciare sul rito e sul merito della
domanda di revisione, anche quando questa sia inammissibile o manifestamente
infondata (art. 558, terzo comma).
Il giudice
dell'esecuzione non dispone per contro di alcuna potestà decisoria. Il
procedimento che si svolge davanti ad esso non assolve un ruolo introduttivo e
tanto meno un ruolo condizionante rispetto al giudizio di revisione. Né
rispetto a questo l'esito di quel procedimento é mai in grado di esplicare
un'azione preclusiva.
Precisata in tal modo
la relazione dei due procedimenti, é evidente che non può avere alcun peso, ai
fini che qui interessano, il fatto che il giudice dell'esecuzione possa non dar
corso alla domanda di nuovi accertamenti presentatagli dall'interessato,
allorquando la ritenga infondata (art. 557, terzo comma). Ciò egli fa sempre
nell'esercizio di un potere meramente istruttorio, strumentale e non
condizionante.
Vista in questa luce,
la posizione del giudice dell'esecuzione nell'esercizio della funzione prevista
dall'art. 557, terzo comma, del Codice di procedura penale, non si differenzia
sostanzialmente, sotto il limitato profilo in esame, da quella del giudice
istruttore nel processo civile, al quale, appunto per il carattere meramente
strumentale e non decisorio della sua funzione, questa Corte ha negato il
potere di proporre questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenze nn. 109 del 1962 e 44 del 1963).
La stessa ratio
consiglia a dichiarare ora inammissibile la questione di legittimità
costituzionale proposta nel giudizio in esame dal giudice dell'esecuzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore
di Salò con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 553 del Codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 dicembre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI -
Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in
Cancelleria il 11 dicembre 1964.