SENTENZA
N. 111
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art, 62, n. 6, prima parte, del Codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1964 dal Pretore di Offida nel
procedimento penale a carico di Cinciripini Celestino, iscritta al n. 34 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 73 del 21 marzo 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo
Bonifacio.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento penale a carico del signor Celestino Cinciripini, pendente innanzi
alla Pretura di Offida, la difesa e il Pubblico Ministero hanno chiesto che,
avendo l'imputato provveduto prima del giudizio a risarcire i danni sofferti
dalla parte offesa, al medesimo venga applicata la riduzione di pena
conseguente alla circostanza attenuante prevista nella prima parte del n. 6
dell'art. 62 del Codice penale.
Con ordinanza del 30
gennaio 1964 il Pretore, ritenuto che la questione é rilevante ai fini della
decisione, ha di ufficio rimesso gli atti a questa Corte perché decida sulla
legittimità costituzionale di detta norma in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
2. - Ad avviso del
Pretore di Offida la norma impugnata si porrebbe, anzitutto, in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, atteso che il principio di eguaglianza impone al
legislatore di garantire parità di trattamento a parità di situazioni ed ha un
contenuto sostanziale che neppure di fatto può essere violato o limitato.
L'art. 62, n. 6, prima parte, determinerebbe una posizione di privilegio a
favore dei cittadini abbienti rispetto agli altri: questi ultimi, infatti,
anche se animati dalla volontà di riparare il danno, derivante dal reato,
possono non essere in grado di effettuare il relativo risarcimento, con la
conseguenza di essere esclusi dal rilevante beneficio concesso dalla legge e di
dover subire, solo a causa delle loro condizioni economiche, una pena maggiore.
Sussisterebbe,
altresì, la violazione dell'art. 24 della Costituzione, dovendo il diritto di
difesa, secondo la ordinanza di rimessione, esser considerato non
esclusivamente sotto un profilo formale e processuale, ma anche su un piano
sostanziale: e perciò esso apparirebbe violato quando l'esercizio del diritto
(nel caso in esame relativo al beneficio delle circostanze attenuanti previste
dalla legge) venga condizionato ad un presupposto (risarcimento del danno) non
realizzabile da parte dell'imputato povero, tanto più che non esiste alcun
istituto che ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione, assicuri
ai non abbienti i corrispondenti mezzi di difesa.
3. - L'ordinanza di rimessione,
letta nella pubblica udienza, é stata ritualmente comunicata ai Presidenti
delle due Camere (8 febbraio 1964), notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri (12 febbraio 1964) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 21
marzo 1964.
Nel presente giudizio
non c'e stata costituzione di parti e non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri. La causa, pertanto, a norma dell'art. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
L'art. 62, n. 6, del
Codice penale nella prima parte l'unica che venga in considerazione nel
presente giudizio - stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del
giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso".
L'ordinanza di
rimessione muove a tale norma, sostanzialmente, un'unica censura, dalla quale
deriverebbe il suo contrasto con due precetti costituzionali: i soggetti non
abbienti, impossibilitati a provvedere al risarcimento (integrale, effettivo e
tempestivo) del danno, subirebbero, esclusivamente a cagione delle loro
condizioni economiche, un trattamento di disparità rispetto ai soggetti
abbienti, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione; e, sempre
per le stesse cause, vedrebbero compromesso il diritto di difesa, garantito
dall'art. 24 della Costituzione, anche sotto un profilo sostanziale, come
comprensivo, cioè, non solo degli strumenti processuali, ma anche dei mezzi
pratici idonei ad assicurare tutti i vantaggi che l'ordinamento giuridico
predispone.
Per valutare il
fondamento della questione di legittimità costituzionale, in questi termini
sollevata, é necessario preliminarmente rilevare che il risarcimento del danno,
mentre in sé considerato costituisce contenuto della prestazione oggetto della
obbligazione nascente dall'illecito, nella fattispecie normativa in esame - ove
sia tempestivo ("prima del giudizio") e, secondo l'univoca
interpretazione giurisprudenziale, volontario - assume la funzione di
condizione del beneficio dell'attenuante, che compete solo a chi, appunto
attraverso la riparazione, dia concreta prova del suo ravvedimento. La norma
dell'art. 62, n. 6, rientra, perciò, fra quelle che impongono oneri
patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini e che, nella loro
applicazione, inevitabilmente comportano una diversa possibilità di
utilizzazione secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei
fini si propongano di conseguire. Ma da ciò non deriva che in ogni caso norme
di tal contenuto e di siffatta struttura si pongano in contrasto col principio
di eguaglianza. La violazione dell'art. 3 della Costituzione può ravvisarsi,
infatti, solo quando la disparità delle condizioni economiche, rendendo
impossibile ai soggetti non abbienti il soddisfacimento dell'onere, impedisca
il realizzarsi di fini che siano costituzionalmente rilevanti, costituisca, in
altri termini, ostacolo all'esercizio di un diritto che la Costituzione a tutti
parimenti riconosca e garantisca (tali sono i casi della c. d. cautio pro
expensis o dell'istituto del solve et repete, nei quali la Corte,
con sentenze n.
67 del 23 novembre 1960 e n. 21 del 31 marzo
1961, pronunziò l'illegittimità di norme delle quali fu accertato il
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nel loro reciproco
coordinamento); ovvero quando, in difetto di una giustificazione del suo
precetto ragionevole e desumibile da esigenze oggettive, la norma venga a
determinare non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio.
Ma nel caso in esame
non ricorre né l'una né l'altra ipotesi: non la prima, perché é insussistente
l'assunta violazione dell'art. 24 della Costituzione; non la seconda, perché la
norma, come si dirà, trova la sua giustificazione in ragioni di pubblico
interesse Quanto all'art. 24 della Costituzione, é sufficiente richiamare la
giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le altre, le sentenze n. 7 del 20 febbraio 1962, n. 10 del 7 febbraio 1963, n. 42 del 4 gennaio 1964), secondo la quale quella disposizione va
interpretata nel senso che la Costituzione, attribuendo a tutti il diritto di
agire in giudizio e di difendersi, garantisce questi beni a chi, in base
all'ordinamento, sia titolare di un diritto o di un interesse legittimo: l'art.
24 dispone, cioè, la piena - ed eguale per tutti - tutela processuale delle
situazioni giuridiche subiettive così come queste scaturiscono dalla legge
sostanziale. Ciò posto, é da osservare che non esiste affatto, come l'ordinanza
di rimessione mostra di ritenere, un "diritto all'attenuante", la cui
difesa risulterebbe impossibile o quanto meno gravemente ostacolata dalle
insufficienti condizioni economiche. É vero, invece, che l'attenuante consegue
all'avvenuto risarcimento del danno, il quale, ove sia stato effettuato
volontariamente e tempestivamente, si pone, dunque, come suo presupposto: dal
che é agevole dedurre che la norma ha natura sostanziale e non ha perciò alcuna
attinenza coi mezzi processuali, azione e difesa, che cadono nell'ambito della
tutela predisposta dal primo e dal secondo comma dell'art. 24 (ed
esclusivamente ai quali, é ovvio, va riferito anche il comma terzo). E vale la
pena di rilevare che tutto ciò trova conferma nell'osservazione che, ove per
ipotesi venisse eliminata la norma contenuta nell'art. 62, n. 6, non per questo
si accrescerebbe il diritto di difesa garantito così al povero come al ricco.
Resta ora da
esaminare se la norma denunziata tenda, nella sua ispirazione o nel suo
contenuto, a creare arbitrariamente una situazione di privilegio per i soggetti
abbienti e di corrispondente svantaggio per i soggetti che non lo siano.
Ma anche sotto questo
profilo la questione appare infondata. La circostanza attenuante del
risarcimento del danno, in effetti, é chiaramente collegata alla rilevanza che
per intuitive ed innegabili ragioni di pubblico interesse viene data, in varie
norme e con vari effetti, al comportamento del reo successivo alla commissione
del reato. Più particolarmente, in quanto incide sulla misura della pena, essa
appare espressione dello stesso principio ispiratore dell'art. 133 del Codice
penale, il quale (secondo comma, n. 3) impone al giudice, al fine della
determinazione della pena concreta nell'ambito del minimo e del massimo fissati
dalla legge, di tener conto anche della condotta susseguente al reato.
L'attenuante in oggetto trova, infatti, la sua giustificazione nella rilevanza
giuridica che il risarcimento assume quale specifica circostanza rivelatrice
del ravvedimento del reo che, attraverso quel mezzo, ha provveduto ad eliminare
uno degli effetti prodotti dalla sua azione antigiuridica. E, se é vero che appunto
per ciò l'attenuante del risarcimento non ha a suo oggetto immediato e diretto
la tutela degli interessi della vittima, non bisogna tuttavia ritenere che
nella determinazione della quantità della pena, sempre ispirata a ragioni che
trascendono l'interesse del singolo, l'ordinamento penale debba restare
indifferente di fronte alla valutazione dei danni conseguenti al reato e,
corrispondentemente, al comportamento del reo che volontariamente, ha
provveduto alla loro riparazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del Codice
penale, nella parte in cui la disposizione stabilisce che attenua il reato
"l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il
risarcimento di esso", in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 dicembre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 11 dicembre 1964.