SENTENZA
N. 102
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIEACIO,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte, del Codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1963 dal Pretore di Pieve
di Cadore nel procedimento penale a carico di Sartori Rodolfo, iscritta al n.
36 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
contro Sartori Rodolfo, imputato del reato previsto e punito dall'art. 590 del
Codice penale, il Pretore di Pieve di Cadore, con ordinanza del 10 luglio 1963,
ha dichiarato non doversi promuovere l'azione penale a sensi dell'art. 74
ultima parte del Codice di procedura penale. Il Procuratore della Repubblica di
Belluno, esaminati gli atti del processo, ha disposto che si proceda a perizia
delle lesioni riportate dalla parte offesa. Ma il Pretore - con ordinanza del
13 novembre 1963 - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, ultima parte, del Codice di procedura penale in riferimento agli
artt. 101, primo capoverso, 107, secondo capoverso, nonché in generale al
titolo IV, sezione I, della parte II della Costituzione.
Nella ordinanza si
osserva che la norma impugnata attribuisce al Procuratore della Repubblica il
potere di dare ordini, in quanto il Pretore non può sottrarsi all'obbligo di
procedere, ed il potere di annullamento del decreto di non doversi promuovere
l'azione penale, emesso da un organo giurisdizionale. Ma poiché detti poteri
caratterizzano il rapporto gerarchico, deve ritenersi che, limitatamente
all'istituto in parola, intercede un rapporto siffatto fra il Procuratore della
Repubblica ed il Pretore, tanto più contrastante con le norme costituzionali in
quanto trattasi di sottoposizione di un organo giudicante ad un organo requirente.
L'ordinanza é stata
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.
67 del 14 marzo 1964.
Nel presente giudizio
non vi é stata costituzione di parti.
Considerato
in diritto
Secondo l'ordinanza
di rimessione, la norma dell'art. 74 del Codice di procedura penale, in quanto
prescrive che, dopo il decreto del Pretore di non doversi promuovere l'azione
penale, il Procuratore della Repubblica può "richiedere gli atti e
disporre invece che si proceda", sarebbe in contrasto con le norme della
Costituzione che intendono escludere qualsiasi principio di gerarchia
nell'ordine giudiziario: la norma conferirebbe al Procuratore della Repubblica
il potere di dare ordini ed il potere di annullamento, i quali sarebbero fra
gli elementi costitutivi più importanti del rapporto gerarchico.
La questione non é
fondata.
Nel processo penale,
la legge regola i rapporti fra organo requirente ed organo giudicante tenendo
conto della specifica funzione del P. M., cui compete promuovere ed esercitare
l'azione penale. Rispetto all'assunzione delle prove, il P. M. formula
richieste alle quali il giudice dà corso, in attuazione della esigenza di
giustizia sostanziale che nessuna indagine venga pretermessa nella ricerca
della verità. Quello del P. M., dunque, é un potere di richiesta che non si
risolve in quello di dare ordini, nonostante la impropria formula legislativa
della norma impugnata "dispone" e nonostante la necessaria adesione
del giudice alla richiesta stessa.
Nella ipotesi
prevista dall'ultima parte dell'art. 74 del Codice di procedura penale, secondo
la quale, quando il Pretore ritenga di non dovere promuovere l'azione penale,
può intervenire il Procuratore della Repubblica per una ulteriore valutazione,
i due diversi organi operano non in ragione di un rapporto gerarchico da
superiore ad inferiore, ma nella esplicazione di funzioni diverse, necessarie
per il raggiungimento dei fini che il processo persegue. Così come il
Procuratore generale od il Procuratore della Repubblica - impugnando una
sentenza del Tribunale o del Pretore - agiscono in quanto la legge affida loro
l'esercizio di una facoltà intesa ad appagare esigenze di giustizia (artt. 512
e 513 del Codice di procedura penale), l'intervento del Procuratore della
Repubblica nel suindicato decreto del Pretore deve essere inteso siccome
esplicazione di una necessaria funzione processuale, prevista per le stesse
esigenze.
Né appare esatto che
la norma impugnata conferisca al Procuratore della Repubblica un potere di
annullamento, siccome ritiene l'ordinanza. Prima che l'art. 74 venisse
modificato dall'art. 6 del D. L. L. 14 settembre 1944, n. 288, il provvedimento
col quale il P.M. ordinava la trasmissione degli atti in archivio aveva
carattere amministrativo ed era revocabile. Anche dopo la emanazione della
nuova disposizione di legge, il decreto col quale il giudice dichiara di non
doversi promuovere l'azione penale (questa formula non va confusa, siccome fa
l'ordinanza, con quella di non doversi procedere che riguarda casi diversi) non
chiude né definisce alcun procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non
volere iniziare, e, riferendosi soltanto all'esperimento di indagini, conserva
il carattere di atto che non preclude l'esercizio dell'azione penale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte, del
Codice di procedura penale, sollevata dal Pretore di Pieve di Cadore con
ordinanza del 13 novembre 1963, in riferimento agli artt. 101, primo capoverso,
e 107, secondo capoverso, nonché in generale al titolo quarto, sezione prima,
della parte seconda della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 3 dicembre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 dicembre 1964.