SENTENZA
N. 99
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIEACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 105 del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1964 dal
Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Farinella Mario e
Fidora Etrio, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale contro Farinella Mario e Fidora Etrio, il Tribunale di
Palermo, con ordinanza del 30 aprile 1964, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario (R. D. 30
gennaio 1941, n. 12), per il quale - in caso di mancanza od impedimento di un
giudice - il Presidente del Tribunale può costituire il collegio, chiamando,
quando non può provvedere altrimenti, un vice pretore della stessa sede (e
quindi anche un magistrato onorario). Questa norma sarebbe in contrasto con il
secondo comma dell'art. 106 della Costituzione, secondo il quale "La legge
sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli".
Con una precedente
ordinanza lo stesso Tribunale aveva dichiarato infondata la questione
sopraindicata, facendo richiamo al primo comma della VII disposizione
transitoria della Costituzione, per cui "fino a quando non sia emanata la nuova
legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente". Ma dopo la
pubblicazione della sentenza di questa Corte n. 156 del 5
dicembre 1963, la quale ha
deciso che, una volta avvenuta la revisione, sia pure parziale,
dell'ordinamento preesistente, anche le norme conservate non possono sfuggire
al sindacato di legittimità costituzionale, il Tribunale ha revocato la
precedente ordinanza, ha ritenuto non manifestamente infondata la stessa
questione riproposta dalla difesa e, disponendo la sospensione del giudizio, ha
ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte. Nel dispositivo
dell'ordinanza, si é fatto riferimento oltre che all'art. 106 anche all'art. 23
della Costituzione.
L'ordinanza,
ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 157 del 27 giugno 1964.
Nel presente giudizio
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni
depositate in cancelleria e nella memoria del 6 ottobre 1964, l'avvocato
generale dello Stato premette che il richiamo all'art. 23 della Costituzione é
evidentemente errato, non discutendosi affatto, nella fattispecie, di
prestazioni personali o patrimoniali; ed aggiunge che potrebbe intendersi
richiamato l'art. 25, sotto il profilo della sottrazione del giudicabile al
proprio giudice naturale attraverso l'istituto della supplenza. A questo
proposito, rileva che, già con sentenza n. 156 del 1963, questa Corte ha riconosciuto la legittimità
di tale istituto, perché la norma dell'art. 25 - pur comportando che la
competenza del giudice debba essere determinata in via generale, con adeguate
garanzie in casi di deroga, e pur significando che la costituzione degli organi
giudicanti non debba avere luogo in vista del singolo processo - non esclude
tuttavia che ai vuoti determinatisi negli organi giudicanti si faccia fronte,
di volta in volta, o in via permanente oppure in via temporanea, con la
supplenza, la sostituzione e l'applicazione.
Per quanto attiene al
riferimento all'art. 106 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato osserva
che - se si ritiene legittima la supplenza, e cioè che un giudice singolo
ordinario possa esercitare temporaneamente ed eccezionalmente le funzioni di
componente di un collegio giudicante - la questione posta dalla ordinanza deve
ritenersi infondata in quanto il detto articolo consente che dal magistrato
onorario siano esercitate tutte le funzioni del giudice singolo e quindi anche
quelle temporanee ed eccezionali di supplenza.
Peraltro, il precetto
costituzionale ha riguardo propriamente alla nomina del magistrato onorario,
ossia alla costituzione del suo status normale nell'ordinamento giudiziario.
Ciò non può essere confuso con la possibilità del conferimento di un incarico
di mera supplenza presso un organo collegiale, in quanto tale incarico non
incide affatto sulla posizione istituzionale del magistrato onorario in ordine
alla titolarità ed all'ambito delle ordinarie funzioni attribuitegli con l'atto
di nomina.
Pertanto l'Avvocatura
dello Stato conclude per la infondatezza della questione sollevata dal
Tribunale di Palermo.
Considerato
in diritto
Il Tribunale di
Palermo - con la suindicata ordinanza - ritiene che dal secondo comma dell'art.
106 della Costituzione derivi che il vice pretore onorario possa esercitare
soltanto le funzioni ordinarie del pretore, e non quelle eccezionali e
temporanee di supplenza; e ritiene pertanto che questo precetto sia violato
dall'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario, secondo il quale il Presidente del
Tribunale - quando manchi o sia impedito un giudice - e non sia possibile
provvedere con giudici di altre sezioni - delega, nell'ordine, un pretore, un
aggiunto giudiziario od un vice pretore.
La questione non é
fondata.
L'art. 106 stabilisce
che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; tuttavia, le funzioni
del giudice singolo (pretore e conciliatore) possono essere esercitate da
magistrati onorari. Questo essendo il significato della norma in esame, la
quale non tratta dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno della attribuzione
di funzioni a determinati organi, non sembra dubbio che la frase: "per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" debba intendersi come
indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere
ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie.
Anche senza tenere
conto dell'argomento letterale (la frase "tutte le funzioni"
comprenderebbe non soltanto quelle ordinarie, ma anche le funzioni temporanee
ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza), per decidere la questione,
é sufficiente rilevare che risolvendosi "la nomina" nella
costituzione dello stato giuridico del magistrato nell'ambito dell'ordinamento
giudiziario, la possibilità di un temporaneo incarico di supplenza presso un
collegio giudicante non può essere confusa con un precetto riguardante detto
"stato". E già questa Corte ha avuto occasione di affermare che i
provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea
destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da
quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo "stato" dei
magistrati (sentenza n. 156 del 1963).
La norma impugnata
che pertanto non viola l'art. 106 della Costituzione risponde altresì ad
esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano
sopratutto nei piccoli Tribunali, nei quali non é possibile talvolta comporre
il collegio giudicante per mancanza di un giudice. Ed il vice pretore onorario
può essere chiamato per singole udienze o singoli processi dopo il pretore e
l'aggiunto giudiziario, secondo l'ordine fissato dallo stesso art. 105.
Nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione é indicato anche l'art. 23 della Costituzione, ma
tale articolo non può essere preso in considerazione perché l'indicazione é
errata, non essendo in questione alcuna prestazione personale o patrimoniale, e
perché inoltre il riferimento non é sorretto da alcun cenno di motivazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del R. D. 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) sollevata dal Tribunale di Palermo con
ordinanza del 30 aprile 1964, in riferimento agli artt. 23 e 106 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 dicembre 1964.