SENTENZA
N. 97
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, promosso con
ordinanza emessa il 3 giugno 1964 dal Pretore di Casoria nel procedimento
penale a carico di Daniele Giuseppe, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25
luglio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
processo penale avanti il Pretore di Casoria a carico di Daniele Giuseppe,
imputato del reato previsto dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per
non avere provveduto ad accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di
Napoli, costituita con il contratto integrativo provinciale del 2 ottobre 1959
le somme relative al trattamento economico dovute al personale da lui
dipendente, per ferie non godute, gratifica natalizia e festività, nonché i
relativi contributi paritetici per il funzionamento della Cassa stessa per n.
37 lavoratori, prevista dalle clausole 5 e 7 del contratto stesso, é stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9
maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes
gli articoli per ultimo richiamati in relazione all'art. 76 della Costituzione,
perché viziata per eccesso della delega conferita con la legge su menzionata.
Il Pretore constatata
la rilevanza della questione sollevata e la sua non manifesta infondatezza,
provvedeva in data 3 giugno 1964 ad emettere, previa sospensione del giudizio,
ordinanza di rinvio a questa Corte.
L'ordinanza
debitamente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 182 del 25 luglio 1964. Nessuna delle parti si é costituita
avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme
integrative 16 marzo 1956, si é svolto in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ha stabilito che gli artt. 1 e 4 della
legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al Governo di uniformarsi,
nell'esercizio del potere delegato ad esso conferito, a tutte le clausole dei
contratti collettivi nonché dei contratti integrativi, stipulati dalle
associazioni sindacali, non hanno inteso includere quelle fra esse che rendono
obbligatori, anche per i non appartenenti alle associazioni stipulanti,
l'obbligo dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi
dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e
festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed ha quindi
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14
luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori per tutti i
lavoratori edili gli artt. 34 (per il riferimento alle Casse edili ivi
contenuto) e 62 (che disciplina l'istituzione e il funzionamento di tali Casse)
del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e
conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la
parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile costituita con
l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, del
quale si discuteva in quella vertenza.
Che nella specie il
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, denunciato dall'ordinanza in esame, rende
obbligatorio l'accordo collettivo stipulato per la Provincia di Napoli il 2
ottobre 1959 fra le associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni
sua parte, e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa
edile, consacrata nelle clausole 5 e 7 in riferimento all'art. 62 del citato
contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve dichiararsene
l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del
1963.
Non può ritenersi che
l'annullamento effettuato con la sentenza n. 129
della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai lavoratori non
iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto contratto nazionale, abbia
fatto, di per sé, cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi
provinciali emesse sulla base dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a
conferire il potere di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse
edili, mentre ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà
normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua
propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da Provincia a
Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto
o in parte identico) si rende necessaria una apposita pronuncia di
illegittimità costituzionale che faccia venire meno la efficacia erga omnes delle
norme stesse.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n.
865, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 5
(per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile) e 7
dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, in
relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 19 novembre 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO
- Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 novembre 1964.