SENTENZA
N. 94
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 49 del R. D. 29 novembre 1906, n. 660,
promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1964 dal Pretore di Pontedera nel
procedimento penale a carico di Bagnoli Oliviero, iscritta al n. 37 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 73 del 21 marzo 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Bagnoli Oliviero, imputato di contravvenzione a disposizioni
del regolamento approvato col R. D. 29 novembre 1906, n. 660, che disciplina
l'uso della acetilene e i pubblici esercizi di carburo di calcio e di
acetilene, il Pretore di Pontedera, con ordinanza del 19 febbraio 1964, ha
rimesso a questa Corte una questione di legittimità costituzionale riguardante
l'art. 49 del riferito regolamento. Questo ultimo articolo conterrebbe infatti
un eccesso di delega, in quanto la legge 30 giugno 1901, n. 278, in base alla
quale quel decreto fu emanato, consentiva ad esso, per la contravvenzione alle
sue disposizioni, di comminare la pena dell'ammenda alternativamente con quella
dell'arresto, e non - come fa l'impugnato art. 49 - la pena dell'ammenda e
inoltre quella dell'arresto.
L'ordinanza,
pubblicata in udienza presente l'imputato, fu notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 22 febbraio e al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Pisa il 24 febbraio, fu comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento rispettivamente il 21 e 22 febbraio, e fu pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 73 del 21 marzo 1964.
Nessuno si é
costituito nel giudizio davanti a questa Corte.
Considerato
in diritto
La questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Pontedera esula dalla
competenza di questa Corte.
Il R. D. 29 novembre
1906, che approvò il regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici
esercizi di carburo di calcio e di acetilene, non rientra infatti tra gli atti
"aventi forza di legge", cui l'art. 134 della Costituzione limita il
sindacato di legittimità costituzionale.
Quel decreto
(adottato "sentito il parere del Consiglio di Stato" e "udito il
Consiglio dei Ministri") fu emanato - come si legge nelle sue premesse -
in base alla legge 30 giugno 1901, n. 278. Questa disponeva che le norme per
l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di
acetilene, nonché quelle volte a comminare le sanzioni penali per le relative
contravvenzioni, sarebbero state emanate con "regolamento da approvarsi
con regio decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato". E il decreto
del 1906 designava espressamente (all'art. 1) col nome di regolamento il corpo
di disposizioni con esso approvato e ad esso allegato, del quale viene ora
impugnato l'art. 49.
Nulla, d'altronde,
autorizza a ritenere, in contrasto con le testuali proposizioni, or ora
richiamate, della legge e del decreto, che la prima abbia voluto attribuire al
corpo di norme da emanare col decreto reale (o a parte di esso) una forza
diversa e maggiore rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni
normative emanate dal potere esecutivo.
Non può dubitarsi
quindi della natura regolamentare della disposizione impugnata. E ciò importa -
per costante giurisprudenza - l'esclusione della sindacabilità di essa in
questa sede, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, rimanendo soggetti gli
atti normativi di tal fatta al sindacato di legittimità dei giudici comuni.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità, proposta con l'ordinanza indicata in
epigrafe, dell'art. 49 del regolamento approvato col R. D. 29 novembre 1906, n.
660.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 19 novembre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 novembre 1964.