SENTENZA
N. 93
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 207, lett. b, 208 e 209 del D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, contenente il T. U. delle leggi sulle imposte dirette,
promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1964 dal Pretore di Biella nel
procedimento civile vertente tra Maggia Pericle contro l'Esattoria consorziale
di Biella e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 52 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108
del 2 maggio 1964.
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Maggia Pericle e del Ministro delle finanze;
udita nell'udienza
pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo
Bonifacio;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Ministro delle finanze.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel giudizio di
opposizione di terzo ad esecuzione esattoriale, promosso dal sig. Pericle
Maggia contro l' Esattoria consorziale di Biella (Banca Popolare di Novara), il
Pretore di Biella con ordinanza 24 ottobre 1962 rimise a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, contenente il T. U. delle leggi sulle imposte dirette, in
riferimento all'art. 102 della Costituzione. Con sentenza n. 116 del
27 giugno 1963 la questione venne dichiarata infondata.
Intervenuta la
riassunzione del processo, il Pretore ha ritenuto non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale delle stesse norme in riferimento
agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione e con ordinanza del 17 febbraio 1964
ha sospeso nuovamente il giudizio ed ha trasmesso gli atti a questa Corte.
2. - Nell'ordinanza
di rimessione il Pretore - dopo aver premesso di non aver conoscenza della
motivazione della sentenza
n. 87 del 3 luglio 1962 con la quale la Corte costituzionale dichiarò non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e
terzo comma, del citato T. U. in riferimento agli artt. 3 e 113 della
Costituzione - assume che il contrasto delle impugnate norme con gli artt. 3 e
24 discende dalla circostanza che determinati cittadini per il solo fatto di
essere parenti del debitore entro il terzo grado sono privati di Ogni garanzia
giurisdizionale in ordine ai loro diritti sui beni rinvenuti dall'esattore
nella casa di abitazione dell' esecutato; osserva che tale garanzia non può
riconoscersi nella possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato contro il
provvedimento dell'Intendente di finanza, atteso che, trattandosi di giudizio
di legittimità dell'atto amministrativo, non sarebbe consentita alcuna indagine
sul diritto di proprietà, il cui accertamento verrebbe in definitiva rimesso
alla discrezionalità dell'Intendente; aggiunge, infine, che il contrasto con
l'art. 42 della Costituzione risulta evidente, giacché l'espropriazione del
bene appartenente al terzo avviene senza la sussistenza di motivi di interesse
generale e senza indennizzo (tale non essendo possibile configurare il
risarcimento del danno che il terzo può chiedere all'esattore), e perché il
diritto di proprietà non risulta garantito, essendone affidato l'apprezzamento
ad un organo sprovvisto di imparzialità e di indipendenza.
3. - L'ordinanza,
ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri
(atto 27febbraio 1964) e comunicata ai Presidenti delle due Camere (atto 24
febbraio 1964), é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 108 del 2
maggio 1964. Nel presente giudizio si sono costituiti, con atto depositato il
28 marzo 1964, il signor Pericle Maggia, difeso dagli avvocati Franco
Borgogelli e Camillo Buratti, e con atto depositato il 21 maggio 1964, il
Ministro delle finanze - parte nel processo a quo - rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato. Non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. - Nella comparsa
di costituzione la difesa del signor Maggia osserva che palese é il contrasto
delle norme in esame con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: esse, infatti,
precludono la difesa dei diritti a determinati soggetti in considerazione della
loro condizione personale (esser, cioè, parenti o affini del debitore entro il
terzo grado), e l'impugnabilità innanzi al Consiglio di Stato del provvedimento
dell'Intendente non costituisce sufficiente garanzia giurisdizionale, dato che
il relativo giudizio, limitato alla valutazione della legittimità dell'atto
amministrativo, non permette un'indagine in ordine al diritto di proprietà dei
beni sottoposti ad esecuzione. Altrettanto indubitabile, secondo la stessa
difesa, é la violazione dell'art. 42 della Costituzione, non solo perché si
verifica una vera e propria espropriazione senza motivi di interesse generale
che la giustifichino e senza indennizzo, ma soprattutto perché non viene
garantito il diritto di proprietà, rimesso alla discrezionale valutazione
dell'Intendente di finanza, che é rappresentante dello Stato creditore.
In data 9 ottobre 1964
- fuori del termine massimo previsto dall'art. 10 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale - la difesa del Maggia ha depositato
una memoria illustrativa.
5. - Nell'atto di
costituzione l'Avvocatura dello Stato rileva preliminarmente che il Pretore di
Biella, rinunciando ad accertare se in base alla precedente giurisprudenza
della Corte abbia ragion d'essere il dubbio sulla legittimità delle norme
impugnate, ha rinunziato a compiere il giudizio sulla non manifesta infondatezza
della questione, e ritiene che in conseguenza l'ordinanza di rimessione appare
inidonea ad aprire il giudizio di legittimità costituzionale.
Nel merito
l'Avvocatura, premesso che le argomentazioni del Pretore non appaiono del tutto
comprensibili, osserva che l'ordinanza muove da una erronea definizione del
contenuto del giudizio di legittimità instaurato con la impugnazione del
provvedimento dell'Intendente di finanza e da un inammissibile accostamento
dell'espropriazione forzata e dell'espropriazione per pubblica utilità;
richiamata la giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare la sentenza n. 87 del
1962, conclude chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata o, quanto meno, infondata.
Nella memoria
depositata il 7 ottobre 1964 e nella pubblica udienza del 21 ottobre 1964,
l'Avvocatura ha ribadito le esposte considerazioni ed ha insistito nelle
predette conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Ad avviso
dell'Avvocatura dello Stato la circostanza che il Pretore di Biella abbia
rimesso gli atti alla Corte nonostante l'ignoranza, esplicitamente ammessa,
della precedente giurisprudenza relativa alle questioni di legittimità
costituzionale delle norme oggetto dell'attuale impugnativa, rivelerebbe
"una deliberata astensione dal giudizio di non manifesta
infondatezza": l'ordinanza, di conseguenza, risulterebbe priva di uno dei
requisiti essenziali stabiliti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Tale assunto non
appare fondato. Che il giudice debba tener presenti tutti gli elementi
necessari alla valutazione della sussistenza del dubbio circa la legittimità
costituzionale delle norme applicabili, é cosa che discende dal suo dovere di
dare adeguata motivazione al provvedimento e di fare corretto uso del potere
che la legge gli conferisce. Ma per la regolare instaurazione del giudizio
incidentale di legittimità costituzionale é da ritenere sufficiente che
l'ordinanza di rimessione consenta la individuazione della questione sollevata.
L'apprezzamento delle ragioni che il giudice a quo pone a base del suo
convincimento forma invece oggetto dell'esame della fondatezza della questione
che, al fine della decisione sul dedotto contrasto fra le norme denunziate a
norme della Costituzione, é devoluto alla Corte costituzionale.
2. - Le censure che
il Pretore muove alle norme in esame hanno per comune presupposto l'assunto che
la disciplina dettata dal D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T. U. delle leggi
sulle imposte dirette) illegittimamente escluda la tutela giurisdizionale dei
diritti che parenti ed affini fino al terzo grado del debitore di imposta
vantano sui beni mobili rinvenuti, in occasione dell'esecuzione esattoriale,
nella casa di abitazione di questo ultimo. Dalla motivazione dell'ordinanza di
rimessione - la cui interpretazione, allo scopo della precisa determinazione
dell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, rientra nei compiti
della Corte - risulta pertanto in modo non equivoco che fra le norme denunziate
é da comprendere, ancorché non espressamente indicata, quella dell'art. 207,
lett. b, che preclude ai suddetti soggetti privati (e, in certi limiti, al
coniuge) l'opposizione di terzi prevista e disciplinata dall'art. 619 del
vigente Codice proc. civile.
3. - La Corte ritiene
che le questioni sollevate nell'ordinanza del Pretore di Biella non siano
fondate.
Dal coordinamento
degli artt. 207, 208 e 209 del citato T. U. delle leggi sulle imposte dirette
si ricava che il terzo, parente o affine entro il terzo grado del debitore di
imposta: a) non può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria (art.
207, lett. b); b) può impugnare col reclamo all'Intendente di finanza gli atti
esecutivi che illegittimamente siano stati posti in essere dall'esattore (art.
208, primo comma); c) conclusa l'esecuzione, può agire contro l'esattore per il
risarcimento del danno (art. 209, terzo comma).
Già nella sentenza n. 42 del 1964 la Corte precisò che la norma contenuta
nell'art. 207, lett. b, comporta l'inopponibilità all'esattore del diritto di
proprietà dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore: inquadrata
nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria, essa
appartiene al diritto sostanziale e trova la sua giustificazione in ragioni di
interesse generale (necessità di assicurare la riscossione delle imposte e di
evitare fraudolente simulazioni), il suo fondamento nel potere del legislatore
di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di
proprietà.
Tali considerazioni -
che nella citata sentenza
n. 42 del 1964 portarono già ad escludere la violazione degli artt. 24,
primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione - sono sufficienti a far
ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale anche in
riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.
Secondo l'ordinanza
di rimessione e le argomentazioni svolte dalla difesa del Maggia, la legge,
negando la tutela giurisdizionale, farebbe al parente o affine fino al terzo
grado un trattamento differenziato rispetto agli altri terzi, e ciò in
violazione dell'art. 3 della Costituzione che proibisce ogni discriminazione
operata sulla base delle condizioni personali dei soggetti. Ma é da osservare
che il principio di eguaglianza, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, non é leso quando la legge detti discipline diverse per situazioni
diverse. E nel caso in esame non appare né arbitrario né ingiustificato il
fatto che il legislatore, per le ricordate ragioni di pubblico interesse, abbia
tenuto considerazione, in relazione all' opponibilità del diritto vantato sulla
cosa mobile, del rapporto familiare che intercorre fra il debitore di imposta
ed il parente od affine: tanto più che quest'ultimo viene a subire uno
svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario (l'aver
lasciato, cioè, il bene nella casa di abitazione del congiunto).
É poi da escludere
che possa venire qui in discussione il disposto del terzo comma dell'art. 42
della Costituzione. É sufficiente rilevare, anche richiamando quanto la Corte,
in un caso del tutto analogo, statuì con la sentenza n. 4 del 1960, che, una volta riconosciuto che senza
violare la Costituzione il legislatore ha dichiarato inopponibile il diritto
del terzo sulla cosa, l'eventuale perdita della proprietà consegue non già ad
una espropriazione per motivi di interesse generale, ma alla legittima
sottoposizione del bene all'esecuzione forzata.
4. - Relativamente
alla pronunzia dell'Intendente di finanza sul reclamo proposto in base all'art.
208, primo comma, la Corte - decidendo la questione di legittimità
costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, dal
Pretore di Biella nello stesso procedimento ora nuovamente sospeso - con sentenza n. 116 del 1963 ha escluso che essa costituisca esercizio di
attività giurisdizionale.
Ma da ciò non
discende affatto che l'Intendente, come il Pretore di Biella ritiene, abbia un
potere discrezionale, e per di più tanto assoluto da non consentire che il
successivo sindacato giurisdizionale raggiunga lo scopo di tutelare
adeguatamente le situazioni soggettive che gli interessati pretendano siano
state lese dagli atti esecutivi compiuti fuori dei modi e delle condizioni
stabilite dalla legge. Vero é, invece, che il reclamo, mettendo in moto un
procedimento contenzioso amministrativo, determina l'obbligo dell'Intendente di
esaminare la conformità della esecuzione alla legge, di provvedere
motivatamente sulla richiesta di sospensione e, ove le doglianze risultino
fondate, di rimuovere gli atti esecutivi impugnati. Contro il suo
provvedimento, che é atto amministrativo definitivo, possono poi essere
esperiti i normali rimedi giurisdizionali predisposti dall'ordinamento, sicché
valutando il sistema nel suo complesso, é da concludere, come la Corte già
affermò nella sentenza
n. 87 del 1962, che il diritto di difesa non resta privo di realizzazione.
E cadono, perciò, tutte le conseguenze che l'ordinanza di rimessione fa
derivare dalla ricordata, erronea premessa.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 207, lett. b, 208 e 209
del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il T. U. delle leggi sulle
imposte dirette, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e
terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 novembre 1964.