SENTENZA
N. 92
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
promosso con deliberazione emessa il 4 gennaio 1964 dal Consiglio comunale di
Francavilla Angitola su ricorso di Fiorito Giuseppe e Lazzaro Antonio, iscritta
al n. 11 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta UfficiaLe
della Repubblica, n. 47 del 22 febbraio 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
giudizio promosso dai signori Giuseppe Fiorito e Antonio Lazzaro in materia di
operazioni elettorali, il Consiglio comunale di Francavilla Angitola, con
deliberazione 4 gennaio 1964, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento
all'art. 48 della Costituzione. La deliberazione é stata ritualmente notificata
e pubblicata.
Secondo il Consiglio
comunale l'ufficio di segretario di seggio "costituisce una caratteristica
nell'esercizio del voto che la Costituzione definisce uguale, libero e
segreto": perciò la norma impugnata, esigendo "la residenza nel
Comune in cui si vota per poter espletare l'ufficio di segretario di
seggio", porrebbe all'esercizio del voto un limite che l'art. 48 della
Costituzione non consente.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri é intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, con atto depositato il 12 marzo 1964: in esso si afferma che le funzioni
a cui vengono chiamati i componenti degli uffici elettorali non costituiscono
esercizio del diritto di voto; dimodoché le limitazioni poste nella norma
impugnata non toccano in alcun modo il libero esercizio di tale diritto da
parte di nessuno.
Considerato
in diritto
Il Consiglio comunale
di Francavilla Angitola denuncia l'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
perché questa norma, precludendo ai non residenti nel Comune la nomina a
segretario di seggio elettorale, contrasterebbe con l'art. 48 della
Costituzione che garantisce il voto libero, uguale e segreto.
La questione é
infondata.
L'art. 22 del citato
D.P.R. stabilisce che non possa essere nominato segretario di seggio chi non
sia elettore residente nel Comune o chi non sappia leggere o scrivere.
Queste limitazioni
sono dettate da esigenze di regolare svolgimento delle operazioni elettorali e
contribuiscono a garantire l'esercizio del voto piuttosto che comprometterne la
libertà, la segretezza di parità. In particolare, poi, che il segretario di un
seggio elettorale sia e debba essere elettore residente nel Comune é un fatto
dal quale non si vede come possa essere limitato o minacciato il diritto di
chiunque voti in quello o in altri seggi. Perciò la norma impugnata non viola
l'art. 48 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570 (relativo alla nomina dei segretari di seggi elettorali), proposta
con la deliberazione citata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 novembre 1964.