SENTENZA
N. 91
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 250, terzo comma, del T. U. delle leggi
sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso
con ordinanza emessa il 26 ottobre 1963 dal Pretore di Sampierdarena nel
procedimento civile vertente tra Volino Mario e Gaggin Carlo, iscritta al n. 2
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Pretore di
Sampierdarena, decidendo nel procedimento civile vertente fra Mario Volino e
Carlo Gaggin, in accoglimento di un'eccezione del primo, ha rimesso a questa
Corte la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 250, terzo comma,
del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che approva il T. U. delle leggi sulle
imposte dirette, per cui chiunque vanti un credito produttivo di ricchezza
mobile di categoria A non può esercitare o proseguire le azioni giudiziarie che
gli competono, se non dimostra di averne fatto dichiarazione
all'Amministrazione finanziaria.
L'attore aveva
rilevato che la norma predetta é in contrasto con gli artt. 24, comma primo,
101, comma secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.
Secondo l'attore
essa, "per un fatto che riguarda la pubblica Amministrazione", nega
al giudice il suo potere-dovere giurisdizionale e alla parte il diritto
all'accertamento giurisdizionale e fa venire meno l'autonomia del potere
giudiziario che viene assoggettato al potere esecutivo. Soggiungeva l'attore
che la pubblica Amministrazione ha poteri e mezzi suoi per accertamenti fiscali
di carattere preventivo e definitivo, potendo procedere al diretto esame degli
atti; e, per quel fine, non deve servirsi del giudice e farlo divenire
strumento o mezzo di controllo fiscale.
Il Pretore ha
ritenuto che la eccezione non fosse manifestamente infondata e che essa fosse
rilevante.
L'ordinanza, emessa
il 26 ottobre 1963, é stata notificata alle parti private il 30 ottobre e il 7
dicembre 1963, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 novembre 1963; é
stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 30 ottobre 1963 e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 febbraio 1964, n.
34.
Nessuna delle parti
private é comparsa in questa sede; ed il 4 dicembre 1963 é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. - Nelle deduzioni
di intervento il Presidente del Consiglio obietta, quanto al richiamo degli
artt. 101 e 104 della Costituzione, che l'obbligo fatto al giudice di
sospendere il giudizio qualora il creditore non abbia denunciato il credito,
non crea interferenze del potere esecutivo sul potere giudiziario, essendo
l'indipendenza del giudice garantita nella formazione del giudizio e
nell'organizzazione della sua funzione.
Per ciò che concerne
il riferimento all'art. 24 della Costituzione, rilevato che la condizione di
procedibilità che si reputa illegittima, corrisponde, sul piano sostanziale, ad
un obbligo che investe il soggetto indipendentemente dalla instaurazione del
giudizio, il Presidente del Consiglio si rifà alle sentenze di questa Corte,
che hanno ritenuto la competenza della legge ordinaria, entro certi limiti e in
relazione a determinate esigenze, a regolare discrezionalmente la tutela
giurisdizionale e a determinare oneri o sanzioni patrimoniali a carico delle
parti quale condizione per la valida costituzione o per la valida prosecuzione
del rapporto processuale. Viene altresì rilevato che questa Corte, con la sentenza 4 aprile
1963, n. 45, ha specificatamente ritenuto che fosse legittimo l'analogo
onere imposto, a tutela dell'interesse generale alla riscossione dei tributi,
dall'art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, per l'imposta di bollo, e
dall'art. 108 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per l'imposta di registro.
3. - Con memoria
depositata l'8 ottobre 1964, e all'udienza del successivo 21 ottobre 1964, il
Presidente del Consiglio ha ripetuto le deduzioni proposte nell'atto di
intervento.
Considerato
in diritto
1. - La Corte ritiene
non fondato che non si accordi con gli artt. 101, comma secondo, e 104, comma
primo, della Costituzione, la norma dell'art. 250, comma terzo, del D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, recante approvazione del T. U. delle leggi sulle imposte
dirette, la quale subordina alla denuncia fiscale l'esercizio dell'azione
giudiziaria a tutela di un credito produttivo di reddito di ricchezza mobile di
categoria A.
Ovviamente inesatto é
anzitutto l'assunto, sostenuto nella ordinanza di rimessione, che, osservando
una norma di legge la quale protegge l'interesse della pubblica
Amministrazione, il giudice viene assoggettato all'autorità del potere
esecutivo.
Non é esatto nemmeno
che l'imposizione di un onere processuale di natura fiscale fa del giudice un
organo dell'Amministrazione tributaria e lede quindi l'indipendenza della
Magistratura. L'indipendenza é garantita dalla Costituzione all'organizzazione
giudiziaria nel suo complesso (sentenza 16 aprile 1959, n. 22); e questa non perde la sua autonomia solo
perché la legge determina una modalità di esercizio dell'azione al fine di
rispettare un interesse dell'Amministrazione tributaria. Il giudice, quando
l'onere non é osservato, sospende il processo in obbedienza ad una norma che
gliene attribuisce il potere in quanto giudice, e quindi per una autorità che
la legge gli conferisce nel quadro della funzione che egli svolge come organo
della tutela giurisdizionale, non nell'esercizio di una funzione spettante a
quell'Amministrazione. Nella legge in esame v'e tanto riguardo all'indipendenza
del giudice che nessuna sanzione penale a carico di lui é prevista per il caso
in cui omette di sospendere di provvedere sulle domande della parte, essendo
una pena pecuniaria statuita soltanto per il cancelliere che riceve documenti
ed atti relativi al processo senza accertarsi dell'adempimento dell'onere.
2. - Non é fondato
neanche l'assunto che la norma nega alla parte il diritto all'accertamento
giurisdizionale.
La Corte ha già
deciso che il determinare concrete modalità di esercizio della tutela
giudiziaria lede la garanzia apprestata dall'art. 24, comma primo, della
Costituzione, soltanto ove risulti difficoltà o impossibilità nell'esplicazione
del diritto (sentenze 27 giugno 1963, n. 113, e 4 giugno 1964, n. 47).
L'onere di una
denunzia fiscale come quella di cui si discute ha per oggetto una formalità di
facile compimento, non sottoposta a condizioni di solennità, anche se esige
completezza di dati subiettivi ed obiettivi ai fini di un idoneo accertamento
del tributo.
L'onere non é poi
irrazionalmente imposto, avuto riguardo al fatto che si riferisce al credito
fatto valere in giudizio; e deve ancora una volta rilevarsi che l'interesse
alla riscossione dei tributi é protetto dalla Costituzione all'art. 53, sullo
stesso piano di ogni diritto individuale, tanto vero che si impone di
soddisfarne le esigenze pure nel conflitto con l'interesse alla inviolabilità
del domicilio (art. 14, comma terzo), non meno fondamentale del diritto alla
tutela giurisdizionale (sentenza 4 aprile 1963, n. 45).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, comma terzo, del
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che approva il T. U. delle leggi sulle imposte
dirette, proposta
dal Pretore di
Sampierdarena con ordinanza 26 ottobre 1963, in riferimento agli artt. 24,
comma primo, 101, comma secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 novembre 1964.