Ordinanza n. 90 del 1964
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ORDINANZA N. 90

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 15 luglio 1964 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorso di Vinci Francesco ed altri, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione 15 luglio 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 64 del 1964, ha dichiarato la manifesta infondatezza di tale questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che la questione viene sottoposta a questa Corte negli stessi termini e per gli stessi motivi per cui era stata sollevata, dallo stesso Consiglio comunale di Pizzo, con la deliberazione che ha dato luogo alla predetta dichiarazione di manifesta infondatezza;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con deliberazione 15 luglio 1964 del Consiglio comunale di Pizzo.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1964.

 Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 1964.