ORDINANZA
N. 89
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
promosso con deliberazione emessa il 13 aprile 1964 dal Consiglio comunale di
Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 116
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che, con
deliberazione 13 aprile 1964 del Consiglio comunale di Baiso, si é proposta
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570, in riferimento all'art. 54 della Costituzione;
che non si sono
costituite parti private né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Considerato che la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, seguita da varie ordinanze (da ultimo n. 152 del 1963 e n. 7 del 1964), ha dichiarato non fondata tale questione
di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113
della Costituzione;
che l'art. 54 della
Costituzione non garantisce né impone lo svolgimento di funzioni pubbliche a
chi ne sia illegittimamente investito, mentre la norma impugnata non impedisce
che tali funzioni, da parte di chi ne sia comunque investito, siano di fatto
adempiute con disciplina e con onore, come esige il predetto art. 54 della
Costituzione;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (recante norme per la composizione e l'elezione
degli organi amministrativi comunali), proposta, in riferimento all'articolo 54
della Costituzione, con la deliberazione citata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 novembre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 novembre 1964.