Ordinanza n. 89 del 1964
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ORDINANZA N. 89

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 13 aprile 1964 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che, con deliberazione 13 aprile 1964 del Consiglio comunale di Baiso, si é proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 54 della Costituzione;

che non si sono costituite parti private né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, seguita da varie ordinanze (da ultimo n. 152 del 1963 e n. 7 del 1964), ha dichiarato non fondata tale questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione;

che l'art. 54 della Costituzione non garantisce né impone lo svolgimento di funzioni pubbliche a chi ne sia illegittimamente investito, mentre la norma impugnata non impedisce che tali funzioni, da parte di chi ne sia comunque investito, siano di fatto adempiute con disciplina e con onore, come esige il predetto art. 54 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (recante norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali), proposta, in riferimento all'articolo 54 della Costituzione, con la deliberazione citata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 1964.