ORDINANZA
N. 88
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964, intitolata
"Modifiche ed aggiunte alle leggi regionali 13 marzo 1959, n. 4, 28
dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n. 2", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29 maggio 1964,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'8 giugno successivo
ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udito nell'udienza
pubblica del 5 novembre 1964 il Giudice relatore Aldo Sandulli;
Ritenuto che, col
ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione
siciliana ha impugnato gli artt. 1 e 5 della legge approvata dall'Assemblea
regionale il 21 maggio 1964, intitolata "Modifiche ed aggiunte alle leggi
regionali 13 marzo 1959, n. 4, 28 dicembre 1961, n. 28, e 11 gennaio 1963, n.
2";
che per il
Commissario dello Stato si é costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello
Stato ed al ricorso ha resistito la Regione, a mezzo del suo Presidente, con
deduzioni depositate il 24 giugno 1964;
che il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto
depositato in cancelleria il 3 novembre 1964;
che la Regione ha
accettato tale rinuncia, mediante dichiarazione in calce alla medesima;
Considerato che il
processo é da ritenere estinto;
Visto l'art. 25 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il
processo per rinunzia.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 novembre 1964.