ORDINANZA
N. 86
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n.
533, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione,
promosso con ordinanza del Pretore di Ferrara in data 9 maggio 1964, nel
procedimento civile vertente fra Cavicchi Vittorino e Piva Mafalda, iscritta al
n. 83 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con
l'ordinanza predetta é stata proposta questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5 e 7 su citati sotto il profilo che questi non assicurano, nei
riguardi dei consulenti tecnici chiamati a prestare la loro opera nelle
controversie per anticipata risoluzione di contratti individuali di lavoro dei
salariati fissi in agricoltura, garanzie minime di indipendenza e di capacità,
e pertanto appaiono in contrasto con le disposizioni degli artt. 102 e 108; il
quale ultimo tali garanzie vuole assicurare anche nei confronti degli estranei
che partecipano all'amministrazione della giustizia;
che nessuna delle
parti si é costituita in giudizio;
Considerato che
questa Corte, con la sentenza n. 72 del 7 luglio 1964 ha dichiarato non fondata la questione di
costituzionalità degli artt. 5 e 7 in riferimento agli artt. 102 e 108 della
Costituzione;
che l'ordinanza in
esame non offre alcun nuovo elemento che possa dar ragione di un riesame della
questione, tale non potendo ritenersi il richiamo all'ultimo comma del citato
art. 108, fatto nel supposto che i consulenti di cui si tratta rientrino nella
categoria degli "estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia". É infatti non controverso che con la formula riportata il
costituente ha inteso riferirsi solo a coloro che, senza appartenere all'ordine
giudiziario, entrano a comporre alcuni collegi giudicanti;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei
riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 ottobre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in
Cancelleria il 12 novembre 1964.