ORDINANZA
N. 85
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del T. U. delle leggi
per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con
decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e dell'art. 102,
ultimo comma, del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 23
gennaio 1964 dal Pretore di Mineo nel procedimento penale a carico di Cantone
Gioacchino ed altri, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 15 del 28 marzo 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che con
ordinanza del 23 gennaio 1964 il Pretore di Mineo, in accoglimento dell'istanza
presentata dalla difesa degli imputati, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 79, ultimo comma,
del T. U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione
siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, in relazione all'art.
102, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni locali, approvato con D. P. R. 16 maggio
1960, n. 570, perché tali norme, escludendo l'applicabilità ai reati elettorali
delle disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena e alla non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sarebbero in
contrasto con la norma del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, la
quale dispone che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
che davanti alla
Corte é intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 16 marzo
1964, concludendo perché la Corte dichiari infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 102 del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, e
l'inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell'art. 79, ultimo
comma, del T. U. della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3;
Considerato che con
sentenza n. 51 del 5 giugno 1962, la Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del
citato testo unico della Regione siciliana, perché il testo unico che quella
norma contiene non é un atto avente forza di legge;
che tale decisione é
stata ribadita con ordinanza 4 febbraio 1964, n. 8;
che, per conseguenza,
pure inammissibile deve essere dichiarata la questione di costituzionalità
dell'art. 79 che fa parte del medesimo testo unico;
che con sentenza n. 48 del 29 maggio 1962 la Corte costituzionale ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma,
del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 27, terzo comma,
della Costituzione;
che i motivi esposti
nell'ordinanza non sono diversi nella sostanza da quelli già esaminati dalla
Corte nel precedente giudizio e non possono perciò indurre a una diversa
decisione;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo
comma, del T. U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella
Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3,
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
102, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 ottobre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 novembre 1964.