ORDINANZA
N. 82
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27 febbraio
1958, n. 190, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1964 dal Pretore di
Corteolona nel procedimento penale a carico di Rossi Angelo, iscritta al n. 57
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il
Pretore di Corteolona, con ordinanza 17 gennaio 1964, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 27febbraio
1958, n. 190, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che non c'e stata
costituzione di parti private né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Considerato che
questa Corte, con sentenza n. 63 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'intero art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190;
che in particolare la
mancata richiesta di revisione rende irripetibile da parte degli istituti
specializzati l'analisi fatta in via amministrativa, ma non preclude
all'imputato né al giudice l'impiego e l'utilizzazione dei mezzi di difesa e di
convincimento offerti dalla disciplina del processo penale;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promosso, in riferimento all'art.
24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 ottobre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 novembre 1964.