ORDINANZA
N. 81
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 158 del testo unico della legge comunale e
provinciale approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore
dall'art. 10 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, in riferimento agli artt. 3 e 28
della Costituzione, promosso con ordinanza 14 febbraio 1964 dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nel procedimento penale
a carico di Tesauro Vittorio e Mastrogiovanni Armando, iscritta al n. 90 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 157 del 27 giugno 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che
l'ordinanza sopraindicata ne disponeva la notifica soltanto a Tesauro Vittorio
e non anche a Mastrogiovanni Armando;
che nessuna delle
parti si é costituita in giudizio;
Considerato che
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, prescrive che l'ordinanza con la
quale si propone la questione di legittimità, oltre che al Pubblico Ministero e
al Presidente del Consiglio di Ministri, deve essere notificata "alle
parti in causa";
che questa Corte ha
deciso (ordinanza 5 dicembre 1956) che debbono ritenersi parti nel giudizio di
costituzionalità delle leggi i soggetti processuali;
che la norma
surricordata non distingue a seconda dell'interesse che ciascuna parte può
avere nella questione rimessa al giudizio della Corte;
che appare pertanto
necessario che la notifica della ordinanza sia eseguita anche all'altro
imputato;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale di Vallo
della Lucania.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 ottobre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 novembre 1964.