SENTENZA
N. 77
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728, e 27 dicembre
1963, n. 1878, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1964 dal Pretore di
Montegiorgio nel procedimento penale a carico di Vittorini Orgeas Ilda ed
altri, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Ai sensi della legge
15 dicembre 1955, n. 1440, l'esercizio professionale dell'insegnamento medio é
subordinato al possesso di un titolo di abilitazione, conseguibile da coloro
che siano in possesso di uno dei prescritti titoli accademici.
Il possesso di tali
requisiti e richiesto anche dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, la quale, però,
nel prevedere il conferimento di supplenze, stabilisce all'art. 4 che "gli
insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai
sensi della stessa legge, sono attribuiti per supplenza, per il periodo
strettamente indispensabile". Tali insegnamenti sono conferiti dal capo di
istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica
istruzione.
Con legge 27 dicembre
1963, n. 1878, é stata data l'interpretazione autentica di dette norme nel
senso che "tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il
periodo strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili
dai Provveditori agli studi, perché non rientrano nelle categorie elencate
nell'art. 3 della legge del 1955, sia quelli comunque non conferiti dagli
stessi Provveditori agli studi". É stato anche chiarito che tra i criteri
da seguire nel conferimento delle supplenze s'intendono "comprese le
modalità secondo le quali i capi d'istituto, nell'attuazione del disposto del
predetto art. 4, conferiscono supplenze, con carattere eccezionale e temporaneo
(e revocano, in caso di disponibilità di aspiranti muniti del titolo
prescritto), anche a persone munite di titolo di studio inferiore a quelli
richiesti per l'ammissione agli esami di abilitazione".
Ora, nel procedimento
penale aperto dal Pretore di Montegiorgio a carico di Vittorini Orgeas Ilda e
di altri 49 imputati, quali responsabili i primi 43 del reato di cui all'art.
348 del Codice penale, per aver esercitato l'insegnamento in via temporanea in
alcune scuole medie statali senza essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento,
e gli altri (e cioè 6 capi di istituto e il Provveditore agli studi della
Provincia) per concorso nello stesso delitto, quel giudice, con ordinanza del
15 gennaio 1964, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, per violazione degli
artt. 3 e 33 della Costituzione.
L'ordinanza é stata
notificata agli imputati in date varie dal 20 gennaio all'8 febbraio 1964; al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo il 29 gennaio dello
stesso anno; al Presidente del Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 1964, e
comunicata ai Presidenti delle Assemblee legislative il 27 gennaio 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Osserva il Pretore:
l'interpretazione data dalla legge del 1963 circa gli incarichi di insegnamento
da conferire non é esatta, perché gli insegnamenti non conferibili sarebbero
solo gli insegnamenti riferibili a "corsi incompleti" e gli
insegnamenti già conferiti a professori titolari di ruolo o a professori
incaricati e rimasti, nel corso dell'anno, privi di titolari. Invece per gli
insegnamenti riferibili a "corsi completi", conferibili, in quanto
tali, solo a professori "incaricati" o non conferiti per mancanza di
aspiranti, provvede, in via di deroga tanto eccezionale, da costituire anch'essa
attività legislativa costituzionalmente illegittima, la legge 30 dicembre 1960,
n. 1728, la quale autorizza il conferimento di detti insegnamenti "dopo
l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di
abilitazione, a titolo d'incarico per supplenza annuale, agli aspiranti forniti
di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione (in
genere diploma di laurea)".
Inoltre, l'art. 6
della legge del 1955, interpretata dalla legge del 1963, può delegare il Ministro
della pubblica istruzione ad emanare, con ordinanza, le norme necessarie a
disciplinare la valutazione dei titoli, ma solo per le nomine degli aspiranti
forniti dei prescritti titoli (accademico e di abilitazione) e non anche di
quelli forniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti, perché, così
facendo, il legislatore delegherebbe al potere esecutivo una potestà
legislativa ch'egli stesso non ha e che non potrebbe arrogarsi, perché ciò
sarebbe in contrasto con l'art. 33, quarto capoverso, della Costituzione.
Ne consegue che la
legge del 1963, lungi dall'essere una legge interpretativa, é invece
"innovativa" e tanto innovativa da sovvertire totalmente taluni
principi cardine dell'ordinamento scolastico. Essa costituisce inoltre una
norma di jus singulare, della specie dei beneficia personale e, come
tale, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in base al quale tutti i
cittadini sono eguali davanti alla legge.
Si rileva infine che
l'insegnamento, anche se svolto alle dipendenze di scuole pubbliche, é pur
sempre una "libera professione", sia perché svolto in piena libertà e
secondo scienza e coscienza, sia perché la libertà di insegnamento é
riconosciuta dalla stessa Costituzione.
E proprio in
attuazione del precetto costituzionale, il legislatore del 1955 ordinò e
disciplinò l'esercizio professionale dell'insegnamento, richiedendo per il
concreto esercizio di tale attività l'esame di Stato e l'iscrizione nell'albo
professionale. Né può dirsi che l'art. 33 della Costituzione, nel parlare di
"esame di Stato" abbia inteso riferirsi ad un generico e non
individuato esame, e che toccherebbe al legislatore ordinario stabilire, fra i
vari esami, quale sia in concreto quello richiesto per l'esercizio di una
determinata professione: se così fosse, ad un certo momento il legislatore
ordinario potrebbe accontentarsi anche del semplice esame di "compimento
inferiore", il che sarebbe assurdo. Pertanto la legge 27 dicembre 1963, n.
1878, sarebbe al pari della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, in contrasto con
l'art. 33, quarto capoverso, della Costituzione.
Di conseguenza il
Pretore, ritenuto che la questione é "rilevante per la stessa
configurabilità del reato per il quale l'ufficio procede", ha rimesso gli
atti alla Corte costituzionale.
La parte privata non
si é costituita nel giudizio davanti alla Corte.
É invece intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, con l'atto di intervento del 16 marzo 1964, ha
chiesto che la Corte costituzionale dichiari non fondata la questione sollevata
dal Pretore di Montegiorgio.
Al riguardo
l'Avvocatura osserva:
La nozione di
insegnante supplente temporaneo, di cui all'art. 4 della legge n. 160 del 1955,
aveva dato luogo a qualche dubbio di interpretazione. Secondo
l'Amministrazione, per insegnamenti "non conferibili" si intendono
non solo quelli che non rientrano nelle categorie degli insegnamenti
conferibili ai professori di ruolo ed incaricati o supplenti, ma anche quelli
non potuti conferire a queste categorie per mancanza di appartenenti ad esse.
L'interpretazione autentica data con la legge n. 1878 del 1963 ha confermato
l'interpretazione data dall'Amministrazione.
L'altro punto dubbio
riguardava la nozione dei "criteri definiti con ordinanza del Ministro per
la pubblica istruzione" per il conferimento degli insegnamenti.
Secondo
l'Amministrazione, nel novero di tali criteri devono intendersi comprese anche
le modalità con le quali i capi di istituto conferiscono supplenze temporanee con
carattere eccezionale e transitorio anche a persone munite di titolo di studio
inferiore a quello richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione.
L'interpretazione autentica data dalla legge n. 1878 del 1963 ha confermato
l'interpretazione come sopra data dall'Amministrazione.
Circa il carattere
innovativo che, secondo il Pretore, avrebbe la legge denunziata, l'Avvocatura
osserva che non può essere, già in astratto, considerata lesiva della sfera del
potere giudiziario una legge interpretativa che non appaia mossa dall'intento
di interferire nei giudizi in corso di cui non si conosce neppure l'esistenza.
Inoltre, anche
ammesso che la legge del 1963 avesse carattere innovativo e non interpretativo,
se si accogliesse la tesi del giudice a quo, ne conseguirebbe che non potrebbe
mai legittimamente provvedersi alla abolizione di una norma penale contenente
la previsione di un fatto come reato, mentre é normale che la legge sia mutata
- ove occorra - ed é noto che in base all'art. 2 del Codice penale, nessuno può
essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
reato. E, così facendo, il legislatore non crea artificiosamente una categoria
di persone per fare ad essa un trattamento preferenziale ed eccezionale.
Né più fondata appare
all'Avvocatura la dedotta violazione dell'art. 33 della Costituzione.
Si deve distinguere
l'attività di insegnante per così dire non ufficiale, alla quale cioé non
consegue il rilascio di titoli di studio legalmente validi, da quella di
insegnante ufficiale. Solo per quest'ultimo occorre l'abilitazione
professionale, mentre per l'insegnamento non ufficiale basta ed é sufficiente
che esso sia esercitato con il rispetto dei limiti stabiliti dalla Carta
costituzionale, quali il rispetto del buon costume, della salute e della
pubblica incolumità. Per il resto, l'insegnamento nel suo contenuto é libero.
Ma questo non
significa che l'esercizio dell'insegnamento costituisca, per ciò solo, una
"libera professione", specie quando, come nella specie, esso insegnamento
sia esercitato alle dipendenze dello Stato: in questo caso, non trattandosi di
una professione libera, non é necessariamente prescritto il conseguimento della
abilitazione, ma basta che la idoneità dell'insegnante sia accertata attraverso
il superamento di un esame di concorso che può avere pratica attuazione in uno
dei modi in cui esami di quel tipo si svolgono o, anche, attraverso assunzione
diretta all'impiego, purché, ovviamente, sia osservato l'ordinamento che
stabilisce i requisiti che occorrono per l'assunzione medesima. Ed é appunto
questo il caso di specie.
E sembra
perfettamente legittimo che la valutazione di tale idoneità tecnica
dell'insegnante sia fatta dal legislatore ordinario o anche dal potere
esecutivo cui sia stata attribuita tale competenza, come nel caso che ne
occupa, anche perché non é vero che nella nostra Costituzione sia stata
recepita una nozione, a denominatore comune, dell'esame di Stato, tale per cui
non possa il legislatore, per il futuro, procedere né ad attenuazione, né ad
aggravamento del suo contenuto senza incorrere in un vizio di costituzionalità.
Pertanto l'Avvocatura
dello Stato conclude chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato
in diritto
1. - Per quanto dal
dispositivo risulti che la legge denunziata, ai fini del giudizio di
legittimità costituzionale, sia soltanto quella del 27 dicembre 1963, n. 1878,
dal contenuto dell'intera ordinanza emerge che il Pretore ha sollevato
l'incidente di costituzionalità anche nei riguardi della legge 30 dicembre
1960, n. 1728, la quale autorizza il conferimento degli insegnamenti agli
aspiranti non abilitati, purché forniti di titolo di studio valido per
l'ammissione agli esami di abilitazione.
La comune causa di
illegittimità delle due leggi nascerebbe dal contrasto con l'art. 33, quinto
comma, della Costituzione. L'insegnante delle scuole medie, anche
nell'esercizio delle sue funzioni nelle scuole di Stato espletate in veste di
pubblico impiegato, sarebbe sempre "il più libero dei liberi
professionisti"; egli, quindi, non potrebbe mai prestare un'attività
docente senza avere superato l'esame di Stato. Le leggi che autorizzano una
deroga a tale principio sarebbero, pertanto, illegittime per violazione della
richiamata norma costituzionale.
La legge 27 dicembre
1963 sarebbe, poi, incostituzionale anche per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione. A questa legge, dal contenuto innovativo, sarebbe stato dato un
carattere di interpretazione autentica al fine di sottrarre ai rigori della
legge penale quanti - insegnanti abusivi, presidi, provveditori agli studi, ed
altre maggiori autorità scolastiche - hanno fin qui violato la norma dell'art.
348 del Codice penale, in relazione a quella dell'art. 1 della legge 15
dicembre 1955, n. 1440, dettando così "una norma di jus singulare
della specie dei beneficia personae".
2. - L'esame della
questione relativa alla illegittimità della legge 27 dicembre 1963 per
violazione dell'art. 3 della Costituzione deve precedere quello della questione
concernente il contrasto della stessa legge e della legge 30 dicembre 1960 con
la richiamata norma dell'art. 33. La precedenza é fondata sul fatto che la
denunziata violazione dell'art. 3, se fosse esistente, toglierebbe la base di legittimità
alla legge interpretativa, indipendentemente dalla violazione dell'art. 33.
L'ordinanza comincia
con il contestare il carattere interpretativo della legge del 1963, asserendo
che "l'evidentissimo significato letterale, logico e sistematico delle due
norme (artt. 4 e 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160) é stato sempre pacifico e
incontroverso", e rispetto a cui non ci sono stati dubbi "né in
dottrina né tampoco in giurisprudenza", nel senso che: 1) gli insegnamenti
di cui all'art. 4 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono soltanto quelli
non conferibili e giammai quelli non conferiti; 2) l'art. 6 della stessa legge
del 1955 delega al Ministro l'emanazione di norme necessarie a disciplinare la
valutazione dei titoli di merito e di servizio al fine della compilazione, da
parte dei capi di istituto, delle graduatorie degli aspiranti alla supplenza
temporanea.
La nuova legge
avrebbe non interpretato ma profondamente innovato, sovvertendo principi
fondamentali dell'ordinamento scolastico. Essa sarebbe stata varata con veste
interpretativa unicamente per conseguire uno scopo illegittimo.
L'Avvocatura dello
Stato, nelle sue deduzioni, oppone che le affermazioni del Pretore sarebbero,
oltre che apodittiche, non rispondenti al vero. Quando nell'ordinanza si
afferma che non sarebbero mai esistiti dubbi né in dottrina né tampoco in
giurisprudenza sul significato della formula "insegnamenti non
conferibili" di cui all'art. 4 della legge n. 160 del 1955 non si indica
da quali autori sia costituita tale dottrina e per la giurisprudenza si ritiene
esclusivamente quella dello stesso Pretore in un precedente processo a termine
del quale (con sentenza gravata di appello) il Pretore medesimo ha ritenuto un
ex direttore generale del Ministero della pubblica istruzione ed il
Provveditore agli studi di Ascoli Piceno (oltre che due Ministri sui quali non
ha potuto esprimere giudizio decisivo) responsabili, in concorso, del reato di
esercizio abusivo della professione di insegnante, per aver consentito ad uno
studente universitario di esercitare le mansioni di coordinatore di un posto
televisivo di ascolto, condannando di conseguenza tali persone. L'Avvocatura
prosegue affermando che non esiste giurisprudenza di altre magistrature, se é
vero che decine di migliaia di insegnanti, che versano nelle stesse condizioni
degli insegnanti che esplicano la loro attività nella giurisdizione di detto
Pretore, continuano tranquillamente a svolgere le loro funzioni senza incorrere
negli interventi di tutti gli altri Pubblici Ministeri della Repubblica, che si
deve presumere sappiano esplicare e correttamente esplichino la loro funzione.
L'Avvocatura, dopo
avere richiamato le esigenze della realtà scolastica che anticiperebbero la
stessa materiale possibilità di tempestivamente legiferare, rendendo necessario
di attribuire al potere esecutivo la competenza a provvedere, esclude che la
legge interpretativa avrebbe avuto il fine di sottrarre chicchessia ai rigori
della legge penale, in quanto il processo nel corso del quale il Pretore ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale non era stato ancora iniziato quando
quella legge fu proposta ed approvata. Non si potrebbe, quindi, considerare
lesiva della sfera del potere giudiziario una legge interpretativa che non
appaia mossa dall'intento di interferire in giudizi in corso.
Ma - conclude su
questo punto l'Avvocatura - anche se la legge del 1963 avesse carattere
innovativo, essa non cesserebbe di essere legittima, dal momento che al
legislatore non può essere inibito di abrogare una norma penale, ponendo in
essere, a favore del reo, il principio contenuto nell'art. 2 del Codice penale,
il quale dispone che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una
legge posteriore, non costituisce reato.
La Corte ritiene che
queste, così contrastanti, considerazioni e conclusioni contenute
nell'ordinanza di rimessione e nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato e
qui riportate in gran parte testualmente, in quanto si riferiscono allo stato
della dottrina e della giurisprudenza sulle leggi anteriori a quella
interpretativa, non abbiano influenza sulla decisione del presente giudizio.
Anche se fosse vero
che l'interpretazione delle norme precedenti fosse stata pacifica nel senso
indicato nell'ordinanza ed anche se, quindi, la nuova legge, qualificata come
interpretativa, fosse da considerarsi come sostanzialmente innovativa, non
sussisterebbe il vizio di legittimità denunziato nell'ordinanza.
Se, disponendo per
l'avvenire, la nuova legge avesse abrogato una norma penale o una norma che,
per usare una espressione del Pretore (sull'esattezza della quale non giova
pronunciarsi), era divenuta penale solo per receptionem, la questione
non sarebbe presumibilmente sorta: non é, infatti, contestabile che il
legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle
quali possano derivare effetti nei riguardi dei procedimenti penali in corso od
anche già definiti. Queste norme potranno essere illegittime per altre ragioni
- per esempio, per gli effetti ingiustamente discriminatori che possano
derivarne -, ma non per il fatto che esse producano o possano produrre, per la
generalità, effetti sui procedimenti o sui giudicati penali.
Nella specie, il
vizio denunziato deriverebbe non dal fatto di avere attribuito carattere
interpretativo ad una legge innovativa, ma dal fatto di avere dato, con questo
espediente, efficacia retroattiva ad una norma che arrecherebbe, per violazione
del principio di eguaglianza, illegittimo vantaggio a persone sottoposte o
passibili di essere sottoposte a procedimento penale.
La violazione non
sussiste perché la norma retroattiva é fondata sopra una base, che trascende di
gran lunga la sfera degli interessi di singole persone, siano poche, molte o
moltissime. Dalla relazione dei proponenti del progetto di legge e dalla
discussione nei due rami del Parlamento risulta come tra le preoccupazioni del
legislatore sia stata minima quella della responsabilità penale di un certo
numero di persone. Se mai questa preoccupazione ha fatto corpo con quelle, più
gravi e di carattere più generale, attinenti al funzionamento della scuola, di
fronte alla gravissima carenza di personale insegnante (che, del resto, é
notoria), la quale ha determinato, specialmente dopo l'estensione del periodo
di obbligo scolastico, una situazione così drammatica da richiedere urgenti
misure di emergenza.
Dai lavori
preparatori della legge denunziata emerge pure che in quella sede furono fatte
recriminazioni, critiche, richieste di provvedimenti più organici. Ma, quali
che siano la consistenza e l'esattezza di tali interventi, é certo che il
legislatore non fu spinto da motivi di carattere discriminatorio, ma si ispirò
a ragioni di ordine generale, la cui valutazione non é suscettibile di
apprezzamento nel presente giudizio in relazione alla questione proposta, che
concerne la violazione del principio di eguaglianza.
3. - Circa il
contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, che nascerebbe dalle
due leggi sopra menzionate, giova precisare che l'unica questione proposta con
l'ordinanza, quale risulta dall'ordinanza stessa anche in relazione alla
motivata rilevanza rispetto al giudizio a quo, é se sia legittimo ammettere
all'insegnamento nelle scuole statali persone che non siano abilitate con
l'esame di Stato previsto dalla citata norma costituzionale.
E, pertanto, devono
restare fuori della presente causa altre questioni delle quali l'ordinanza e,
conseguentemente, le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato fanno cenno. Non si
devono, quindi, esaminare le osservazioni relative al possesso del titolo di
abilitazione conseguito con l'esame di Stato per accedere all'insegnamento
fuori delle scuole statali, né quelle relative ai titoli di studio occorrenti
per essere ammessi all'esame di Stato, né quelle relative al contenuto degli esami
di Stato, neppure quelle relative ai titoli di studio da richiedersi per gli
incarichi di insegnamento nelle scuole di Stato da conferire a chi non sia
munito del titolo di abilitazione, né, infine, quelle concernenti i poteri
affidati al Ministro per la pubblica istruzione al fine di definire i criteri
di accertamento delle capacità degli aspiranti alle supplenze.
L'ordinanza parte da
due presupposti esatti. Il primo é che l'esame di Stato previsto dalla norma
costituzionale invocata si riferisce alle libere professioni; il secondo é che
anche il professore supplente temporaneo delle scuole statali é un pubblico
impiegato.
Ma l'ordinanza
afferma che, nonostante che l'insegnante delle scuole statali sia pubblico
impiegato, egli deve sempre essere considerato come libero professionista e
pertanto non può accedere all'insegnamento se non é munito del titolo di
abilitazione conseguito con l'esame di Stato.
Il ragionamento per
giungere a questa conclusione si basa sulla libertà di insegnamento: libero
essendo l'insegnamento, libera deve considerarsi la professione
dell'insegnante. In altri termini, poiché nella scuola dello Stato non si
impartisce un insegnamento di dottrina di Stato, ma si lascia all'insegnante
piena libertà di insegnare secondo la sua scienza e coscienza, il professore,
pur avendo la veste di impiegato statale, esercita una funzione libera per il
cui espletamento egli abbisogna di un titolo di abilitazione pari a quello dei
liberi professionisti.
Che l'esame di Stato,
imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione per l'abilitazione
all'esercizio professionale, si riferisca alle libere professioni é principio
pacifico. I dissensi e le incertezze possono nascere in relazione alla nozione
di libera professione in generale ed in rapporto a singole professioni,
rispetto alle quali si ammetta o si neghi la rispondenza a quella nozione.
Che il professore
supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, é
fuori contestazione. L'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente
revocabile, delle funzioni di insegnante pone il supplente in un rapporto con
lo Stato, da cui discendono obblighi e diritti, caratteristici del pubblico
impiego. Il supplente é tenuto a fornire una prestazione continuativa, con
vincolo di collaborazione e di subordinazione ed ha diritto ad una
retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici
dipendenti.
Comunque si vogliano
assumere gli aspetti in base ai quali una professione debba considerarsi
libera, la Corte ritiene che in nessun modo il professore della scuola di Stato
possa essere qualificato come libero professionista.
Vero é che il
professore é libero nella sua attività didattica, pur nei limiti derivanti
dalla disciplina scolastica, dall'osservanza dei programmi e dal rispetto di
certi principi fondamentali dei quali non giova far cenno ai fini della
presente controversia. Ma questa libertà non altera i rapporti di dipendenza
tra l'insegnante e lo Stato, perché é un modo di essere dell'attività che
l'insegnante é tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi
di fedeltà, di collaborazione ed anche di subordinazione che sono propri dei
pubblici impiegati.
Da ciò deriva,
altresì, che di fronte alla sua scuola lo Stato non ha una posizione diversa da
quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto
esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione.
La ragione essenziale
per cui l'art. 33, quinto comma, della Costituzione prescrive l'esame di Stato
per l'esercizio delle libere professioni é data dalla esigenza che un
accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse e
della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti
di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale.
Nei riguardi dei
pubblici dipendenti questo accertamento deve essere fatto in conformità alla
legge, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Ed anche per l'assunzione dei
supplenti scelte ponderate sono disposte in base alla legge.
Nessuno contesta al
legislatore la facoltà di aggiungere o sostituire ad altri accertamenti di
capacità un esame di Stato anche per l'assunzione dei propri impiegati o di
disciplinare cumulativamente l'una cosa e l'altra. Ma non può dirsi che questo
sia un dovere del legislatore.
Per poterlo
considerare tale, occorrerebbe accedere all'opinione che l'art. 33, quinto
comma, della Costituzione avrebbe cristallizzato il sistema che vigeva in
materia al tempo dell'entrata in vigore della Costituzione. Ma una opinione
siffatta sarebbe priva di fondamento.
Quando sussistano dei
dubbi, uno dei criteri per identificare se una professione debba considerarsi
libera ai fini dell'applicazione dell'art. 33' quinto comma, é quello basato
sulla tradizionale disciplina che a detta professione davano le leggi
precedenti alla Costituzione. Ma ciò non significa, anzitutto, che codeste
leggi avrebbero acquistato un carattere tale da non essere modificabili nemmeno
nei dettagli, né significa che l'esame di Stato debba essere mantenuto anche
quando, come nel caso dei professori delle scuole secondarie statali, il
relativo obbligo sia stabilito dalle leggi per opportunità attinenti
all'organizzazione amministrativa pubblica e non per il fatto che si tratti di
esercizio di libera professione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n.
1728 "Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto
concerne il conferimento delle supplenze annuali", e 27 dicembre 1963, n.
1878 "Interpretazione autentica degli artt. 4 e 6, secondo comma, della
legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di
ruolo", in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 luglio 1964.